Language of document : ECLI:EU:C:2019:122

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

14 febbraio 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 3 – Ambito di applicazione – Registrazione video di agenti di polizia mentre espletano formalità procedurali all’interno di un commissariato di polizia – Pubblicazione su un sito Internet di video – Articolo 9 – Trattamento di dati personali a scopi esclusivamente giornalistici – Nozione – Libertà d’espressione – Tutela della vita privata»

Nella causa C‑345/17,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia), con decisione del 1o giugno 2017, pervenuta in cancelleria il 12 giugno 2017, nel procedimento

Sergejs Buivids

con l’intervento di:

Datu valsts inspekcija,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, A. Prechal, C. Toader, A. Rosas (relatore) e M. Ilešič, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 giugno 2018,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il sig. Buivids, da lui stesso;

–        per il governo lettone, da I. Kucina, G. Bambāne, E. Petrocka‑Petrovska ed E. Plaksins, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e O. Serdula, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato;

–        per il governo austriaco, da G. Eberhard, in qualità di agente;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e C. Vieira Guerra, in qualità di agenti;

–        per il governo svedese, da A. Falk, C. Meyer‑Seitz, P. Smith, H. Shev, L. Zettergren e A. Alriksson, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da D. Nardi e I. Rubene, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 settembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31), ed in particolare del suo articolo 9.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Sergejs Buivids e la Datu valsts inspekcija (Agenzia nazionale per la protezione dei dati, Lettonia), vertente su un ricorso teso ad ottenere la dichiarazione di illegittimità di una decisione della predetta Agenzia, secondo la quale il sig. Buivids, avendo pubblicato, sul sito Internet www.youtube.com, un video, da lui stesso registrato, della raccolta della sua deposizione all’interno dei locali del commissariato della polizia nazionale nell’ambito di un procedimento per illecito amministrativo, avrebbe violato la legislazione nazionale.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Prima di essere abrogata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 2016, L 119, pag. 1), la direttiva 95/46, che, ai sensi del suo articolo 1, aveva ad oggetto la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, e particolarmente del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali, nonché l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di tali dati, enunciava, ai suoi considerando 2, 14, 15, 17, 27 e 37:

«(2)      considerando che i sistemi di trattamento dei dati sono al servizio dell’uomo; che essi, indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza delle persone fisiche, debbono rispettare le libertà e i diritti fondamentali delle stesse, in particolare la vita privata, e debbono contribuire al progresso economico e sociale, allo sviluppo degli scambi nonché al benessere degli individui;

(…)

(14)      considerando che la presente direttiva dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati in forma di suoni e immagini relativi a persone fisiche, vista la notevole evoluzione in corso nella società dell’informazione delle tecniche per captare, trasmettere, manipolare, registrare, conservare o comunicare siffatti dati;

(15)      considerando che il trattamento dei suddetti dati rientra nella presente direttiva soltanto se è automatizzato o se riguarda dati contenuti, o destinati ad essere contenuti, in un archivio strutturato secondo criteri specifici relativi alle persone, in modo da consentire un facile accesso ai dati personali di cui trattasi;

(…)

(17)      considerando che, per quanto attiene al trattamento di suoni e immagini finalizzato all’attività giornalistica o all’espressione letteraria o artistica, in particolare del settore audiovisivo, i principi della direttiva hanno un’applicazione limitata, conformemente a quanto dispone l’articolo 9;

(…)

(27)      considerando che la tutela delle persone fisiche deve essere applicata al trattamento dei dati sia automatizzato sia manuale; che la portata della tutela non deve infatti dipendere dalle tecniche impiegate poiché, in caso contrario, sussisterebbero gravi rischi di elusione delle disposizioni; che nondimeno, riguardo al trattamento manuale, la presente direttiva si applica soltanto agli archivi e non ai fascicoli non strutturati; (…)

(…)

(37)      considerando che il trattamento di dati personali a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, in particolare nel settore audiovisivo deve beneficiare di deroghe o di limitazioni a determinate disposizioni della presente direttiva ove sia necessario per conciliare i diritti fondamentali della persona con la libertà di espressione ed in particolare la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, quale garantita in particolare dall’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950]; che pertanto, al fine di stabilire un equilibrio fra i diritti fondamentali, gli Stati membri devono prevedere le deroghe e le limitazioni necessarie in materia di misure generali concernenti la legittimità del trattamento [dei] dati, (…)».

4        L’articolo 2 della direttiva 95/46 così disponeva:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)      “dati personali”: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (“persona interessata”); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

b)      “trattamento di dati personali” (“trattamento”): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione;

(…)

d)      “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o [dell’Unione], il responsabile del trattamento o i criteri specifici per la sua designazione possono essere fissati dal diritto nazionale o [dell’Unione];

(…)».

5        L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Campo di applicazione», prevedeva quanto segue:

«1.      Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi.

2.      Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai trattamenti di dati personali:

–        effettuati per l’esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull’Unione europea [nella versione precedente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona] e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a questioni di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale;

–        effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico».

6        L’articolo 7 di tale direttiva era formulato nei seguenti termini:

«Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

(…)

f)      è necessario per il perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l’interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1».

7        L’articolo 9 della medesima direttiva così recitava:

«Gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente capo e dei capi IV e VI solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d’espressione».

 Diritto lettone

8        Conformemente all’articolo 1 del Fizisko personu datu aizsardzības likums (legge sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche), del 23 marzo 2000 (Latvijas Vēstnesis, 2000, n. 123/124; in prosieguo: la «legge sulla protezione dei dati»), l’obiettivo di detta legge è la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche e, in particolare, la vita privata, nel contesto del trattamento dei dati personali delle persone fisiche.

9        Ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della legge sulla protezione dei dati, per «dati personali» si intende qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile.

10      A termini dell’articolo 2, punto 4, della medesima legge, per «trattamento di dati personali» si intende qualsiasi operazione applicata a dati personali, compresa la raccolta, la registrazione, l’inserimento, la conservazione, l’organizzazione, la modifica, l’utilizzo, la comunicazione, la trasmissione e la diffusione, il congelamento o la cancellazione degli stessi.

11      L’articolo 3, paragrafo 1, della legge sulla protezione dei dati prevede che detta legge si applica, fatte salve le deroghe previste da tale disposizione, al trattamento di tutti i tipi di dati personali e a qualsiasi persona fisica o giuridica, se:

–        il responsabile del trattamento è registrato in Lettonia;

–        il trattamento dei dati viene effettuato fuori dai confini lettoni, nei territori che appartengono alla Repubblica di Lettonia conformemente agli accordi internazionali;

–        gli strumenti utilizzati per il trattamento dei dati personali si trovano nel territorio della Repubblica di Lettonia, salvo i casi in cui gli strumenti vengano utilizzati solo per la trasmissione di dati personali attraverso il territorio della Repubblica di Lettonia.

12      L’articolo 3, paragrafo 3, della medesima legge prevede che essa non si applica al trattamento dei dati personali effettuato da persone fisiche per uso personale o domestico e familiare.

13      Secondo l’articolo 5 della legge sulla protezione dei dati, gli articoli da 7 a 9, 11 e 21 della medesima legge non trovano applicazione allorché i dati personali sono trattati a scopi giornalistici in conformità con la Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem likums (legge sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione di massa), oppure a scopi di espressione artistica o letteraria, salvo diversa disposizione di legge.

14      L’articolo 8, paragrafo 1, della legge sulla protezione dei dati prevede che, nel raccogliere dati personali presso l’interessato, il responsabile del trattamento è tenuto a fornire a quest’ultimo le seguenti informazioni, salvo che egli non ne disponga già:

–        il nome e cognome, nonché l’indirizzo, del responsabile del trattamento;

–        la finalità per cui è previsto il trattamento dei dati personali.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      Mentre si trovava presso i locali di un commissariato della polizia nazionale, il sig. Buivids ha filmato le operazioni di raccolta della sua deposizione nell’ambito di un procedimento per illecito amministrativo.

16      Il sig. Buivids ha pubblicato il video così registrato (in prosieguo: il «video in questione»), che mostrava taluni agenti di polizia e le attività da essi esercitate all’interno del commissariato, sul sito Internet www.youtube.com. Si tratta di un sito che permette agli utenti di pubblicare, visionare e condividere contenuti video.

17      In seguito a tale pubblicazione, l’Agenzia nazionale per la protezione dei dati ha dichiarato, in una decisione del 30 agosto 2013, che il sig. Buivids aveva violato l’articolo 8, paragrafo 1, della legge sulla protezione dei dati, poiché non aveva comunicato agli agenti di polizia, nella loro qualità di interessati, le informazioni previste in detta disposizione relative alla finalità del trattamento dei dati personali che li riguardavano. Il sig. Buivids non aveva neppure comunicato all’Agenzia nazionale per la protezione dei dati le informazioni relative alla finalità della registrazione del video in questione e della sua pubblicazione su un sito Internet idonee a dimostrare che l’obiettivo perseguito fosse conforme alla legge sulla protezione dei dati. L’Agenzia nazionale per la protezione dei dati ha pertanto chiesto al sig. Buivids di provvedere affinché il suddetto video fosse rimosso dal sito Internet www.youtube.com e da altri siti Internet.

18      Il sig. Buivids ha adito l’administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia), chiedendo la declaratoria di illegittimità di tale decisione dell’Agenzia nazionale per la protezione dei dati nonché il risarcimento del danno da lui asseritamente subito. Nel proprio ricorso, il sig. Buivids ha affermato che, con la pubblicazione del video in questione, aveva cercato di attirare l’attenzione della società su una condotta a suo avviso illecita delle forze di polizia. Il suddetto tribunale ha respinto il ricorso.

19      Con sentenza dell’11 novembre 2015, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) ha respinto l’impugnazione proposta dal sig. Buivids avverso la decisione dell’administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale).

20      L’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha fondato la propria decisione sul fatto che, nel video in questione, fosse possibile vedere il commissariato di polizia, diversi agenti di polizia nell’esercizio delle loro funzioni, udire la conversazione registrata con taluni agenti di polizia mentre espletano formalità procedurali nonché udire le voci di taluni agenti di polizia, del sig. Buivids e del suo accompagnatore.

21      Peraltro, non sarebbe possibile stabilire se debba prevalere il diritto del sig. Buivids alla libertà di espressione oppure il diritto di terzi al rispetto della vita privata, posto che il sig. Buivids non aveva indicato quale fosse la finalità della pubblicazione del video in questione. Analogamente, detto video non mostrerebbe fatti di attualità che presentino un interesse per la società, né comportamenti disonesti degli agenti di polizia. Dato che il sig. Buivids non avrebbe registrato il video in questione a scopi giornalistici, ai sensi della legge sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione di massa, né a scopi di espressione letteraria o artistica, l’articolo 5 della legge sulla protezione dei dati non sarebbe applicabile.

22      L’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha pertanto concluso che, avendo filmato gli agenti di polizia nell’esercizio delle loro funzioni senza informarli in merito alla finalità del trattamento dei loro dati personali, il sig. Buivids aveva violato l’articolo 8, paragrafo 1, della legge sulla protezione dei dati.

23      Il sig. Buivids ha presentato dinanzi al giudice del rinvio, l’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia), un ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale), facendo valere il suo diritto alla libertà di espressione.

24      Il sig. Buivids ha sostenuto, in particolare, che il video in questione mostrava funzionari della polizia nazionale, vale a dire funzionari pubblici in un luogo aperto al pubblico, che, in quanto tali, non rientrerebbero nell’ambito di applicazione ratione personae della legge sulla protezione dei dati.

25      Da un lato, il giudice del rinvio nutre dubbi sulla questione se il fatto di filmare, all’interno di un commissariato di polizia, taluni agenti di polizia nell’esercizio delle loro funzioni e il fatto di pubblicare il video così registrato su Internet rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 95/46. A tal riguardo, detto giudice, pur ritenendo che la condotta del sig. Buivids non rientri in nessuna delle eccezioni all’ambito di applicazione di tale direttiva, quali previste all’articolo 3, paragrafo 2, di quest’ultima, sottolinea nondimeno che, nella fattispecie, si tratta di una registrazione video effettuata un’unica volta e che il sig. Buivids ha filmato taluni agenti di polizia nell’esercizio delle loro funzioni pubbliche, vale a dire mentre agivano in qualità di rappresentanti dei pubblici poteri. Orbene, con riferimento al paragrafo 95 delle conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Rīgas satiksme (C‑13/16, EU:C:2017:43), il giudice del rinvio osserva che la principale preoccupazione che giustifica il fatto che i dati personali siano protetti è il rischio connesso al loro trattamento su larga scala.

26      Dall’altro lato, il giudice del rinvio s’interroga in merito all’interpretazione del concetto «esclusivamente a scopi giornalistici» di cui all’articolo 9 della direttiva 95/46, nonché sulla questione se tale nozione sia idonea a comprendere fatti quali quelli addebitati al sig. Buivids.

27      In siffatto contesto, l’Augstākā tiesa (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 95/46 attività come quelle oggetto della presente controversia, vale a dire la registrazione, in un commissariato di polizia, di funzionari di polizia mentre espletano formalità procedurali e la pubblicazione del relativo video sul sito Internet www.youtube.com.

2)      Se la direttiva 95/46 debba essere interpretata nel senso che le summenzionate attività possano essere considerate come un trattamento di dati personali a scopi giornalistici, ai sensi dell’articolo 9 [della direttiva 95/46]».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

28      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3 della direttiva 95/46 debba essere interpretato nel senso che la registrazione video di taluni agenti di polizia all’interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, rientrino nell’ambito di applicazione di detta direttiva.

29      Occorre ricordare che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, quest’ultima si applica «al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi».

30      La nozione di «dati personali», ai sensi di tale disposizione, include, conformemente alla definizione enunciata all’articolo 2, lettera a), della stessa direttiva, «qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile». Si considera identificabile «la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento (…) ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica».

31      Secondo la giurisprudenza della Corte, l’immagine di una persona registrata da una telecamera costituisce un «dato personale» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46, se ed in quanto essa consente di identificare la persona interessata (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2014, Ryneš, C‑212/13, EU:C:2014:2428, punto 22).

32      Nel caso di specie, dall’ordinanza di rinvio risulta che nel video in questione è possibile vedere ed ascoltare gli agenti di polizia, cosicché si deve concludere che le immagini delle persone in tal modo registrate costituiscono altrettanti dati personali, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46.

33      Per quanto riguarda la nozione di «trattamento di dati personali», l’articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46 lo definisce come «qualsiasi operazione o [qualsiasi] insieme di operazioni (…) applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione».

34      Nel caso di un sistema di videosorveglianza, la Corte ha già dichiarato che una registrazione video di persone immagazzinata in un dispositivo di registrazione continua, ossia il disco rigido di tale sistema, costituisce, conformemente all’articolo 2, lettera b), ed all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 95/46, un trattamento di dati personali automatizzato (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2014, Ryneš, C‑212/13, EU:C:2014:2428, punti 23 e 25).

35      Nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, il sig. Buivids ha affermato di aver utilizzato una fotocamera digitale per registrare il video in questione. Si tratta di una registrazione video delle persone immagazzinata in un dispositivo di registrazione continua, ossia la memoria di tale fotocamera. Pertanto, una registrazione di questo tipo costituisce un trattamento di dati personali automatizzato, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva in parola.

36      A tal riguardo, il fatto che una simile registrazione sia stata effettuata un’unica volta è irrilevante rispetto alla questione di stabilire se detta operazione rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 95/46. Invero, come risulta dal tenore dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, della medesima, la direttiva si applica a «qualsiasi operazione» che costituisca un trattamento di dati personali secondo queste disposizioni.

37      Inoltre, la Corte ha dichiarato che l’operazione consistente nel far comparire su una pagina Internet dati personali va anch’essa considerata come un trattamento di questo tipo (v., in tal senso, sentenze del 6 novembre 2003, Lindqvist, C‑101/01, EU:C:2003:596, punto 25, e sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, C‑131/12, EU:C:2014:317, punto 26).

38      In proposito, la Corte ha altresì precisato che far apparire alcune informazioni su una pagina Internet implica la realizzazione di un’operazione di caricamento di questa pagina su un server nonché delle operazioni necessarie per rendere questa pagina accessibile alle persone che si sono collegate ad Internet. Tali operazioni vengono effettuate, almeno in parte, in modo automatizzato (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2003, Lindqvist, C‑101/01, EU:C:2003:596, punto 26).

39      Di conseguenza, si deve dichiarare che la pubblicazione - su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video - di una registrazione video, come quella in questione, nella quale appaiono dati personali, costituisce un trattamento interamente o parzialmente automatizzato di tali dati, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 95/46.

40      Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46, quest’ultima non si applica a due tipi di trattamento di dati personali. Si tratta, da un lato, di quelli effettuati per l’esercizio di attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull’Unione europea nella sua versione precedente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e, comunque, dei trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato e le attività dello Stato in materia di diritto penale. La suddetta disposizione esclude, dall’altro lato, i trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico.

41      Nella misura in cui rendono inapplicabile il regime di protezione dei dati personali istituito dalla direttiva 95/46 e si discostano, in tal modo, dall’obiettivo alla base di quest’ultima, consistente nel garantire, riguardo al trattamento dei dati personali, la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, quali il diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché il diritto alla protezione dei dati personali, garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), le eccezioni previste dall’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva devono essere oggetto di interpretazione restrittiva (v., in tal senso, sentenze del 27 settembre 2017, Puškár, C‑73/16, EU:C:2017:725, punto 38, e del 10 luglio 2018, Jehovan todistajat, C‑25/17, EU:C:2018:551, punto 37).

42      Per quanto riguarda il procedimento principale, dagli elementi agli atti della Corte risulta, da un lato, che la registrazione e la pubblicazione del video in questione non possono essere considerate né un trattamento di dati personali realizzato nell’esercizio di attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto comunitario, né un trattamento avente come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato o le attività dello Stato in materia di diritto penale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 95/46. A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che le attività menzionate a titolo esemplificativo dalla suddetta disposizione sono, in tutti i casi, attività proprie degli Stati o delle autorità statali, estranee ai settori di attività dei privati (v., in tal senso, sentenze del 27 settembre 2017, Puškár, C‑73/16, EU:C:2017:725, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

43      Dall’altro lato, poiché il sig. Buivids ha pubblicato il video in questione, senza alcuna restrizione di accesso, su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, rendendo così accessibili i dati personali ad un numero indefinito di persone, il trattamento di dati personali oggetto del procedimento principale non rientra nell’ambito dell’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico (v., per analogia, sentenze del 6 novembre 2003, Lindqvist, C‑101/01, EU:C:2003:596, punto 47; del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, punto 44; dell’11 dicembre 2014, Ryneš, C‑212/13, EU:C:2014:2428, punti 31 e 33, e del 10 luglio 2018, Jehovan todistajat, C‑25/17, EU:C:2018:551, punto 42).

44      Inoltre, il fatto di effettuare una registrazione video di taluni agenti di polizia nell’esercizio delle loro funzioni non è atto ad escludere un trattamento di questo tipo di dati personali dall’ambito di applicazione della direttiva 95/46.

45      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, tale direttiva non prevede alcuna eccezione che escluda dal suo ambito di applicazione i trattamenti di dati personali concernenti funzionari.

46      Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la circostanza per cui un’informazione si inserisce nel contesto di un’attività professionale non è idonea a privarla della sua qualificazione come «dato personale» (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, ClientEarth e PAN Europe/EFSA, C‑615/13 P, EU:C:2015:489, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

47      In considerazione di quanto precede, alla prima questione occorre rispondere dichiarando che l’articolo 3 della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che la registrazione video di taluni agenti di polizia all’interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva.

 Sulla seconda questione

48      Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9 della direttiva 95/46 debba essere interpretato nel senso che circostanze di fatto come quelle oggetto del procedimento principale, vale a dire la registrazione video di taluni agenti di polizia all’interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, costituiscono un trattamento di dati personali a scopi giornalistici, ai sensi di tale disposizione.

49      Si deve rilevare, in limine, che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l’interpretazione delle disposizioni di una direttiva dev’essere effettuata con riferimento all’obiettivo perseguito da quest’ultima e al sistema da essa istituito (sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

50      A tale proposito, dall’articolo 1 della direttiva 95/46 emerge che la finalità di quest’ultima è che gli Stati membri, pur consentendo la libera circolazione dei dati personali, garantiscano la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento di tali dati. Tale finalità non può tuttavia essere perseguita senza tener conto del fatto che questi diritti fondamentali devono essere conciliati, in una certa misura, con il diritto fondamentale alla libertà d’espressione. Il considerando 37 di tale direttiva precisa che l’articolo 9 di quest’ultima persegue la finalità di conciliare due diritti fondamentali, vale a dire, da un lato, la tutela della vita privata e, dall’altro, la libertà di espressione. Siffatto compito incombe agli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, punti da 52 a 54).

51      La Corte ha già dichiarato che, onde tener conto dell’importanza riconosciuta alla libertà d’espressione in ogni società democratica, occorre interpretare in senso ampio le nozioni ad essa correlate, tra cui quella di giornalismo (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, punto 56).

52      Sotto tale profilo, dai lavori preparatori della direttiva 95/46 risulta che le esenzioni e le deroghe di cui all’articolo 9 della direttiva stessa si applicano non solo alle imprese operanti nel settore dei media, ma anche a chiunque svolga attività giornalistica (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, punto 58).

53      Dalla giurisprudenza della Corte emerge che le «attività giornalistiche» sono quelle dirette a divulgare al pubblico informazioni, opinioni o idee, indipendentemente dal mezzo di trasmissione utilizzato (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, punto 61).

54      Sebbene spetti al giudice del rinvio verificare se, nel caso di specie, il trattamento di dati personali operato dal sig. Buivids risponda a tale finalità, la Corte può nondimeno fornire a detto giudice gli elementi di interpretazione necessari ai fini della valutazione ad esso incombente.

55      Pertanto, alla luce della giurisprudenza della Corte citata ai punti 52 e 53 della presente sentenza, il fatto che il sig. Buivids non sia un giornalista professionista non sembra tale da escludere che la registrazione del video in questione, nonché la sua pubblicazione su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, rientrino nell’ambito di tale disposizione.

56      In particolare, il fatto che il sig. Buivids abbia caricato detta registrazione on line su un sito Internet di questo tipo, nella fattispecie il sito www.youtube.com, non può, di per sé, privare tale trattamento di dati personali della qualità di essere stato effettuato «esclusivamente a scopi giornalistici», ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 95/46.

57      In effetti, occorre tener conto dell’evolversi e del moltiplicarsi dei mezzi di comunicazione e di diffusione di informazioni. Sotto tale profilo, la Corte ha già dichiarato che il supporto mediante il quale vengono trasmessi i dati oggetto di trattamento, classico come la carta o le onde hertziane oppure elettronico come Internet, non è determinante per valutare se si tratti di un’attività «esclusivamente a scopi giornalistici» (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, punto 60).

58      Ciò posto, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, non si può ritenere che ogni informazione pubblicata su Internet, che riguardi dati personali, rientri nella nozione di «attività giornalistiche» e, a detto titolo, benefici delle esenzioni e delle deroghe di cui all’articolo 9 della direttiva 95/46.

59      Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio stabilire se dal video in questione appaia che la registrazione e la pubblicazione di detto video avessero, quale unica finalità, la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, punto 62).

60      A tale scopo, il giudice del rinvio potrà, in particolare, prendere in considerazione il fatto che, secondo il sig. Buivids, il video in questione è stato pubblicato su un sito Internet per richiamare l’attenzione della società su condotte a suo avviso irregolari tenute dalla polizia durante la raccolta della sua deposizione.

61      Occorre, tuttavia, precisare che l’accertamento di siffatte condotte irregolari non costituisce una condizione di applicabilità dell’articolo 9 della direttiva 95/46.

62      Per contro, qualora risultasse che la registrazione e la pubblicazione di detto video non avevano quale unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, non si potrà dichiarare che il trattamento dei dati personali di cui è causa nel procedimento principale sia stato effettuato «esclusivamente a scopi giornalistici».

63      Inoltre, va ricordato che le esenzioni e le deroghe di cui all’articolo 9 della direttiva 95/46 devono essere applicate solo nella misura in cui siano necessarie per conciliare due diritti fondamentali, vale a dire il diritto alla protezione della vita privata e alla libertà di espressione (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, punto 55).

64      Quindi, per ottenere un equilibrato contemperamento di questi due diritti fondamentali, la tutela del diritto fondamentale alla vita privata richiede che le deroghe e le limitazioni alla protezione dei dati previste ai capi II, IV e VI della direttiva 95/46 operino entro i limiti dello stretto necessario (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, punto 56).

65      Si deve ricordare che l’articolo 7 della Carta, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, contiene diritti corrispondenti a quelli garantiti dall’articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e che pertanto occorre, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, attribuire a detto articolo 7 lo stesso significato e la stessa portata che sono conferiti all’articolo 8, paragrafo 1, della CEDU, nell’interpretazione che ne offre la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses, C‑419/14, EU:C:2015:832, punto 70). Lo stesso vale per l’articolo 11 della Carta e l’articolo 10 della CEDU (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2016, Philip Morris Brands e a., C‑547/14, EU:C:2016:325, punto 147).

66      A questo proposito, da tale giurisprudenza risulta che, per effettuare una ponderazione tra il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla libertà di espressione, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha messo a punto una serie di criteri rilevanti che devono essere presi in considerazione, segnatamente, il contributo a un dibattito di interesse generale, la notorietà dell’interessato, l’oggetto del reportage, la condotta anteriore dell’interessato, il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione, le modalità e le circostanze in cui le informazioni sono state ottenute nonché la loro veridicità (v., in tal senso, Corte EDU, 27 giugno 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia, CE:ECHR:2017:0627JUD000093113, § 165). Allo stesso modo, deve essere presa in considerazione la possibilità per il responsabile del trattamento di adottare misure atte a ridurre l’entità dell’interferenza con il diritto alla vita privata.

67      Nel caso di specie, secondo quanto risulta dal fascicolo agli atti della Corte, non si può escludere che la registrazione e la pubblicazione del video in questione, avvenute senza che le persone interessate venissero informate di tale registrazione e delle sue finalità, costituiscano un’ingerenza nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata di tali persone, vale a dire degli agenti di polizia che appaiono nel video stesso.

68      Qualora emerga che la registrazione e la pubblicazione del video in questione avevano quale unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, il giudice del rinvio sarà tenuto a valutare se le esenzioni e le deroghe di cui all’articolo 9 della direttiva 95/46 risultino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme che disciplinano la libertà di espressione, e se tali esenzioni e deroghe operino nei limiti dello stretto indispensabile.

69      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 9 della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che circostanze di fatto come quelle oggetto del procedimento principale, vale a dire la registrazione video di taluni agenti di polizia all’interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, possono costituire un trattamento di dati personali esclusivamente a scopi giornalistici, ai sensi di tale disposizione, sempre che da tale video risulti che detta registrazione e detta pubblicazione abbiano quale unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 Sulle spese

70      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 3 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che la registrazione video di taluni agenti di polizia all’interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva.

2)      L’articolo 9 della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che circostanze di fatto come quelle oggetto del procedimento principale, vale a dire la registrazione video di taluni agenti di polizia all’interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, possono costituire un trattamento di dati personali esclusivamente a scopi giornalistici, ai sensi di tale disposizione, sempre che da tale video risulti che detta registrazione e detta pubblicazione abbiano quale unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Firme


*      Lingua processuale: il lettone.