Language of document : ECLI:EU:T:2013:433





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 settembre 2013 – Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung / Commissione

(causa T‑73/08)

«Contributo finanziario versato nell’ambito del programma Daphne II – Determinazione dell’importo della sovvenzione finale – Nota di addebito – Atto impugnabile – Obbligo di motivazione – Processo equo – Errori di valutazione»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Oggetto della lite – Definizione – Modifica in corso di causa – Divieto (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punti 42-44)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Ricevibilità dei ricorsi – Eccezione di irricevibilità – Rigetto di un ricorso nel merito senza previamente statuire sull’eccezione di irricevibilità – Economia del procedimento (Regolamento di procedura del Tribunale) (v. punti 47, 48)

3.                     Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario comunitario – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Decisione di riduzione dell’importo di un contributo a causa di irregolarità – Mancanza di copia del contratto di lavoro – Giustificazione basata sulla protezione dei dati – Insussistenza – Spese inammissibili (Art. 274 CE) (v. punti 55-59)

4.                     Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario comunitario – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante le sole spese effettivamente sostenute – Giustificazione della sussistenza delle spese dichiarate – Insussistenza – Spese inammissibili (Art. 274 CE) (v. punti 67-70)

5.                     Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario comunitario – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante le sole spese effettivamente sostenute – Ripartizione dell’onere della prova (Art. 274 CE) (v. punti 79-81, 103-105)

6.                     Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario comunitario – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Decisione di riduzione dell’importo di un contributo a causa di irregolarità – Conflitto d’interessi – Spese inammissibili (Art. 274 CE) (v. punti 126-130)

7.                     Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario comunitario – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Decisione di riduzione dell’importo di un contributo a causa di irregolarità – Spese inammissibili (Art. 274 CE) (v. punti 132-135, 153, 154)

8.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Applicazione ai procedimenti amministrativi avviati dalla Commissione – Contributo finanziario comunitario – Termine equo per presentare le osservazioni – Diniego di concedere una proroga del termine di risposta – Insussistenza di una violazione dei diritti della difesa (Art. 274 CE) (v. punti 187-192)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione contenuta nella nota di addebito del 26 novembre 2007, con cui quest’ultima ha invitato il ricorrente a rimborsarle la somma di EUR 23 228,07 da essa versatagli in esecuzione della convenzione di sovvenzione Daphne (JLS/DAP/2004 1/080/YC).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV è condannato alle spese.