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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spagna) il 12 luglio 2023 – LM / Omnitel Comunicaciones SL e a.

(Causa C-441/23, Omnitel Comunicaciones e a.)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: LM

Resistenti: Omnitel Comunicaciones SL, Microsoft Ibérica SRL, Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), Indi Marketers SL, Leadmarket SL, Fiscalía

Questioni pregiudiziali

A)    Se la direttiva 2008/104/CE 1 sia applicabile a un’impresa che mette una lavoratrice a disposizione di un’altra impresa, anche se la prima impresa non è riconosciuta dalla normativa interna come agenzia interinale perché non dispone di un’autorizzazione amministrativa in quanto tale.

B)    Qualora la direttiva 2008/104/CE sia applicabile ad imprese che mettono a disposizione lavoratori pur non essendo riconosciute dal diritto interno come agenzie interinali, se, in una situazione come quella descritta sopra, la lavoratrice debba essere considerata una lavoratrice tramite agenzia interinale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/104/CE, l’impresa Leadmarket S. L. debba essere considerata un’agenzia interinale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva e l’impresa Microsoft Ibérica debba essere considerata un’impresa utilizzatrice ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della medesima direttiva; in particolare, se si possa ritenere che l’impresa Leadmarket S. L. manteneva il controllo e la direzione dell’attività lavorativa (escludendo così l’esistenza di una messa a disposizione della lavoratrice), in quanto il suo amministratore riceveva dalla lavoratrice una relazione mensile sull’attività e inoltre firmava i congedi, le ferie e gli orari della lavoratrice, sebbene i servizi prestati quotidianamente dalla lavoratrice sarebbero consistiti nell’assistenza ai clienti della Microsoft, in particolare nella risoluzione degli incidenti contattando frequentemente i responsabili della Microsoft e lavorando dal suo domicilio con un computer messo a disposizione della lavoratrice dalla Microsoft e recandosi una volta alla settimana presso la sede di lavoro della Microsoft.

C)    Qualora fosse applicabile la direttiva 2008/104/CE e ci trovassimo in presenza di una messa a disposizione della lavoratrice se, in virtù dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/104/CE, la retribuzione della lavoratrice debba essere almeno pari a quella che le sarebbe spettata se fosse stata direttamente impiegata dalla Microsoft Ibérica S. L.

D)    Se nelle circostanze del caso sia applicabile il diritto della donna a riprendere il proprio lavoro o un posto di lavoro equivalente alla fine del congedo per maternità, ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2006/54/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e se, sebbene il contratto tra Microsoft Ibérica S. L e Leadmarket S. L sia cessato, non esistendo alcun posto di lavoro equivalente presso Leadmarket S. L., il rientro debba avvenire presso Microsoft Ibérica S. L.

E)    Qualora sia applicabile la direttiva 2008/104/CE in quanto ci troviamo in presenza di una messa a disposizione, se, in conseguenza dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/104/CE, le disposizioni legislative spagnole che prevedono la nullità del licenziamento per le lavoratrici gestanti e in periodo di allattamento debbano comportare che l’agenzia interinale e l’impresa utilizzatrice siano condannate a sopportare solidalmente le conseguenze previste dalla legge per il licenziamento nullo, vale a dire: – la reintegrazione della lavoratrice nel suo posto di lavoro, il pagamento degli stipendi non percepiti dal licenziamento fino alla reintegrazione e - l’obbligazione di risarcire gli eventuali danni per licenziamento illegittimo.

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1 Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU 2008, L 327, pag. 9).

1 GU 2006, L 204, pag. 23.