Language of document : ECLI:EU:T:2014:605





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 3 luglio 2014 –
Zanjani / Consiglio

(causa T‑155/13)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento di capitali – Restrizioni in materia di ingresso – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»

1.                     Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive ai danni di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Date di comunicazione dell’atto – Comunicazione all’interessato mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Termine che inizia a decorrere il quattordicesimo giorno successivo a tale pubblicazione (Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 1; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 46, § 3) (v. punti 32‑47)

2.                     Eccezione di illegittimità – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Atto individuale recante limitazioni in materia di ingresso – Incompetenza del giudice dell’Unione (Art. 277 TFUE) (v. punti 52‑54)

3.                     Procedimento giurisdizionale – Ricorso di una persona fisica o giuridica diretto a ottenere una dichiarazione concernente l’ambito di applicazione personale di una decisione della Commissione – Incompetenza del giudice dell’Unione (Art. 263 TFUE) (v. punto 53)

4.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione (Artt. 263 TFUE e 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punti 62, 63, 65, 74)

5.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Condotta che configura il sostegno a una tale proliferazione – Insussistenza (Decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punti 64, 67, 74‑79, dispositivo 1, 2)

6.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicazione dei nuovi elementi a carico – Portata (Decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punti 65, 66, 68‑74)

7.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicare all’interessato la motivazione contestualmente all’adozione dell’atto che gli arreca pregiudizio o subito dopo – Limiti – Sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri, o conduzione delle loro relazioni internazionali – Portata (Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punti 69‑74)

8.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento parziale di un regolamento e di una decisione concernente l’adozione di misure restrittive nei confronti dell’Iran – Efficacia di tale annullamento a decorrere dalla scadenza del termine di impugnazione o dal rigetto di questa (Artt. 264 TFUE e 266 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56, comma 1; decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punti 80‑86)

Oggetto

In primo luogo, da un lato, annullamento della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 71), nella parte in cui ha iscritto il nome del ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 55), nella parte in cui ha iscritto il nome del ricorrente nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), e, in secondo luogo, domanda diretta ad ottenere una dichiarazione d’inapplicabilità della decisione 2012/829 e del regolamento di esecuzione n. 1264/2012 nella misura in cui l’articolo 19, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione 2010/413 è applicabile al ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui iscrive il nome del sig. Babak Zanjani nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.

2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha iscritto il nome del sig. Zanjani nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

3)

Gli effetti della decisione 2012/829 e del regolamento di esecuzione n. 1264/2012 sono mantenuti relativamente al sig. Zanjani, fino allo scadere del termine per l’impugnazione di cui all’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, o, se entro tale termine viene proposta impugnazione, fino al rigetto della stessa.

4)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Zanjani.