Language of document : ECLI:EU:T:2015:634





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 settembre 2015 –
Iralco / Consiglio

(causa T‑158/13)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Errore di valutazione»

1.                     Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Indirizzo dell’interessato noto al momento dell’adozione dell’atto – Termine che inizia a decorrere dalla data della comunicazione individuale (Artt. 263, comma 6, TFUE e 275, comma 2, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 1; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 46, § 3) (v. punti 28‑36)

2.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale (Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punti 43, 44)

3.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento parziale di un regolamento e di una decisione concernenti l’adozione di misure restrittive nei confronti dell’Iran – Esplicazione degli effetti dell’annullamento del regolamento a decorrere dalla scadenza del termine di impugnazione o dal rigetto di quest’ultima – Applicazione di tale termine all’esplicazione degli effetti dell’annullamento della decisione (Artt. 264, comma 2, TFUE e 280 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 56, comma 1, e 60, comma 2; decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punti 56‑59)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 71), nei limiti in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39) e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 55), nei limiti in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco contenuto nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

Dispositivo

1)

La decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto il nome della Iranian Aluminium Co. (Iralco) nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.

2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha iscritto il nome della Iralco nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

3)

Gli effetti della decisione 2012/829 sono mantenuti nei confronti della Iralco fino alla data in cui la decisione di annullamento del regolamento di esecuzione n. 1264/2012 acquisti efficacia.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Iralco.