Language of document : ECLI:EU:F:2009:40

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

28 aprile 2009

Causa F‑72/06

Luc Verheyden

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Indagine interna dell’OLAF – Decisione di trasmissione da parte dell’OLAF di informazioni alle autorità giudiziarie nazionali – Ricevibilità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Verheyden chiede, in particolare, l’annullamento della decisione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di trasmettere alle autorità giudiziarie italiane informazioni che lo riguardano, nonché la condanna della Commissione a versargli un risarcimento danni.

Decisione: Il ricorso del ricorrente è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Decisione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di trasmettere informazioni alle autorità giudiziarie nazionali – Inclusione

(Statuto dei funzionari, art. 90 bis; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1073/1999, art. 10, n. 2)

2.      Funzionari – Ricorso – Ricorso diretto contro l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

(Statuto dei funzionari, artt. 90, n. 1, e 90 bis)

3.      Funzionari – Ricorso – Procedimento amministrativo previo

(Statuto dei funzionari, art. 90)

1.      Le decisioni con le quali l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in applicazione dell’art. 10, n. 2, del regolamento n. 1073/1999, relativo alle indagini svolte dall’OLAF, trasmette informazioni ad autorità giudiziarie nazionali costituiscono, alla luce delle conseguenze che possono comportare e tenuto conto della necessità di assicurare una tutela giurisdizionale efficace delle persone cui si applica lo Statuto, atti che arrecano pregiudizio ai sensi dell’art. 90 bis dello Statuto.

(v. punto 38)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 28 aprile 2009, cause riunite F‑5/05 e F‑7/05, Violetti e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 69‑97)

2.      Nel sistema dei rimedi giuridici istituito dall’art. 90 bis dello Statuto, un ricorso per risarcimento dei danni imputabili all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è ricevibile solo qualora sia stato preceduto da un procedimento precontenzioso conforme alle disposizioni statutarie. Tale procedura differisce a seconda che il danno di cui si chiede il risarcimento sia stato cagionato da un atto recante pregiudizio ai sensi dell’art. 90 bis dello Statuto, ovvero da un comportamento dell’OLAF privo di carattere decisionale. Nel primo caso, spetta all’interessato proporre nei termini stabiliti un reclamo al direttore dell’OLAF avverso l’atto di cui trattasi. Nel secondo caso, invece, il procedimento amministrativo deve iniziare con la presentazione di una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, diretta ad ottenere un indennizzo e, eventualmente, proseguire con un reclamo avverso la decisione di rigetto della domanda. Tuttavia, qualora sussista un nesso diretto tra un ricorso di annullamento e un’azione di risarcimento danni, quest’ultima è ricevibile in quanto accessoria rispetto al ricorso di annullamento, senza dover essere necessariamente preceduta da una domanda con cui si inviti l’amministrazione a risarcire i danni asseritamente subiti e da un reclamo con cui si contesti la fondatezza del rigetto implicito o esplicito della domanda.

(v. punto 53)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 28 giugno 1996, causa T‑500/93, Y/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑335 e II‑977, punti 64 e 66)

3.      L’inosservanza da parte dell’amministrazione dei termini previsti all’art. 90 dello Statuto può far sorgere la responsabilità dell’istituzione interessata per il danno eventualmente causato agli interessati, a condizione, tuttavia, che questi ultimi, per ottenere il risarcimento dei danni asseriti, abbiano seguito le due tappe del procedimento precontenzioso, cioè una domanda e poi un reclamo.

(v. punto 60)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 26 gennaio 2005, causa T‑267/03, Roccato/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑1 e II‑1, punto 84)