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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 7 marzo 2024 – Coyote System / Ministre de l’Intérieur et des outre-mer, Premier ministre

(Causa C-190/24, Coyote System)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Coyote System

Resistenti: Ministre de l’Intérieur et des outre-mer, Premier ministre

Questioni pregiudiziali

Se il divieto, imposto agli operatori di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione, di ridiffondere tramite tale servizio qualsiasi messaggio o indicazione emessi dagli utenti e atti a consentire agli altri utenti di sottrarsi a taluni controlli stradali debba essere considerato come rientrante nell’«ambito regolamentato» di cui alla direttiva 2000/31/CE 1 laddove, qualora esso riguardi l’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione, in quanto concerne il comportamento del fornitore, la qualità o il contenuto del servizio, esso non riguarda tuttavia né lo stabilimento dei fornitori, né le comunicazioni commerciali, né i contratti per via elettronica, né la responsabilità degli intermediari, né i codici di condotta, né la composizione extragiudiziale delle controversie, né i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri, e non verte quindi su alcuna delle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione del suo capo II.

Se un divieto di ridiffusione, finalizzato ad evitare, in particolare, che persone ricercate per reati o delitti, o che rappresentano una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblici, possano sottrarsi a controlli stradali, rientri nell’ambito degli obblighi relativi all’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione che uno Stato membro non possa imporre a fornitori provenienti da un altro Stato membro, benché il considerando 26 della direttiva precisi che essa non priva gli Stati membri della facoltà di applicare le rispettive norme nazionali di diritto penale e di procedura penale al fine di adottare tutti i provvedimenti di carattere investigativo, nonché di altro tipo, necessari per l’individuazione e il perseguimento di reati penali.

Se l’articolo 15 della direttiva 2000/31/CE, che vieta l’imposizione ai fornitori di servizi di un obbligo generale di sorveglianza, eccettuati gli obblighi applicabili ad un caso specifico, debba essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di un dispositivo che si limita a prevedere che agli operatori di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione possa essere imposto di non ritrasmettere puntualmente, nell’ambito di tale servizio, determinate categorie di messaggi o indicazioni, senza che l’operatore debba a tal fine venire a conoscenza del loro contenuto.

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1 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).