Language of document : ECLI:EU:T:2000:289

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

12 dicembre 2000 (1)

«Aiuti concessi da uno Stato - Ricapitalizzazione dell'Alitalia

da parte delle autorità italiane - Qualificazione della misura -

Principio dell'investitore privato - Esame della Commissione»

Nella causa T-296/97,

Alitalia - Linee aeree italiane SpA, con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti F. Sciaudone e G.M. Roberti, del foro di Napoli, M. Siragusa, del foro di Roma, G. Scassellati Sforzolini, del foro di Bologna, M. Beretta, del foro di Bergamo, e F.M. Moretti, del foro di Venezia, nonché, inizialmente, dall'avv. A. Tizzano, delforo di Napoli, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss e Prussen, 2, place Winston Churchill,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor D. Triantafyllou, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti A. Abate e E. Cappelli, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Air Europe SpA, con sede in Gallarate, rappresentata dagli avv.ti L. Pierallini e A. Costantini, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. Lorang, 51, rue Albert 1er,

e

Air One SpA, con sede in Chieti, rappresentata dagli avv.ti M. Merola, del foro di Roma, e A. Sodano del Foro Adele, del foro di Napoli, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. Lorang, 51, rue Albert 1er,

intervenienti,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 15 luglio 1997, 97/789/CE, relativa alla ricapitalizzazione della società Alitalia (GU L 322, pag. 44),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dai signori K. Lenaerts, presidente, J. Azizi, R.M. Moura Ramos, M. Jaeger e P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 27 giugno 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1.
    La ricorrente è una compagnia aerea il cui capitale, al 1° luglio 1996, era detenuto per circa il 90% dalla holding pubblica italiana «Istituto per la Ricostruzione Industriale SpA» (in prosieguo: l'«IRI») e la restante parte da investitori privati.

2.
    La ricorrente occupa il quinto posto fra le compagnie aeree europee in termini di passeggeri-chilometri trasportati, dietro British Airways, Lufthansa, Air France e KLM. Il suo fatturato, pari a 7 830 miliardi di lire italiane nel 1996 (circa 4 miliardi di euro), è comparabile a quello della SAS e leggermente inferiore a quello della Swissair. La rete della ricorrente, pur interessando principalmente l'Italia e l'Europa, comprende anche circa 40 rotte intercontinentali in America del Nord, America del Sud, Africa, Medio ed Estremo Oriente.

3.
    La ricorrente detiene partecipazioni in altre compagnie aeree. Ad esempio, essa controlla al 100% la compagnia Avianova, trasformata nel luglio 1996 in Alitalia Team SpA (in prosieguo: l'«Alitalia Team»), e possiede partecipazioni del 45% nella compagnia charter Eurofly e del 27,61% nella Air Europe. Al momento della presentazione del ricorso essa possedeva inoltre una partecipazione del 30% nella compagnia di bandiera ungherese Malev.

4.
    La ricorrente detiene altresì un numero limitato di partecipazioni in società la cui attività è collegata a quella del trasporto aereo. Il trasporto aereo di merci e di passeggeri rappresenta tuttavia il 92% del fatturato complessivo del gruppo.

5.
    All'inizio degli anni '90 la ricorrente soffriva di una sottocapitalizzazione. Durante questo stesso periodo, essa doveva affrontare difficoltà legate alla guerra del Golfo, alla recessione degli anni 1992 e 1993 nel settore aeronautico e alla maggiore concorrenza derivante dal processo di liberalizzazione del mercato dei trasporti aerei. Di conseguenza, i proventi unitari medi della ricorrente (yield) diminuivano del 22% tra il 1990 e il 1995. Tali avvenimenti portavano la ricorrente a ridurre i suoi costi e a migliorare la sua produttività, in particolare con tagli del personale di terra. Di conseguenza, il costo d'esercizio per tonnellata-chilometro offerta diminuiva del 13% e il numero di tonnellate-chilometro offerte per dipendente cresceva del 60% nel periodo 1990-1995.

6.
    Nonostante tali sforzi la ricorrente non riusciva a riportarsi sui binari della redditività. L'indebitamento della ricorrente passava da ITL 653 miliardi nel 1990 a 3 420 miliardi nel 1995, con conseguenti notevoli oneri finanziari.

7.
    Il 31 marzo 1996 le perdite complessive della ricorrente raggiungevano ITL 905 miliardi e il patrimonio netto della compagnia si riduceva a 150 miliardi. Tale situazione induceva la ricorrente ad adottare, nel luglio 1996, un piano di ristrutturazione per il periodo 1996-2000 accompagnato dal progetto di rilevanti iniezioni in conto capitale da parte dell'IRI.

8.
    Il piano di ristrutturazione comprendeva due fasi, una fase di risanamento (1996-1997) e una fase di sviluppo (1998-2000).

9.
    La fase di risanamento mirava a ridurre i costi operativi della ricorrente e a riportare ad un livello ragionevole l'indice «indebitamento su fondi propri». Essa comprendeva, di conseguenza, un aspetto finanziario e un aspetto gestionale. L'aspetto gestionale tendeva a rendere l'impresa competitiva a breve termine grazie al perseguimento di tre obiettivi principali: la riduzione dei costi, la massimizzazione dei proventi e la dismissione delle attività non strategiche.

10.
    Per quanto riguarda in particolare la riduzione dei costi, essa avrebbe trovato attuazione grazie ad incrementi di produttività e al contenimento delle retribuzioni. L'accordo al quale l'impresa e i rappresentanti sindacali sono pervenuti il 19 giugno 1996 avrebbe consentito, nel corso del periodo quinquennale 1996-2000, economie per oltre ITL 1 000 miliardi. A fronte di queste riduzioni salariali, il personale dipendente della ricorrente avrebbe ricevuto azioni Alitalia per un valore di ITL 310 miliardi (il che rappresenta per la compagnia un costo di ITL 520 miliardi, considerando anche gli oneri fiscali e i contributi di previdenza sociale), che corrispondono alle economie annuali realizzate a termine sui costi di lavoro. Il piano prevedeva anche la costituzione di una società distinta, interamente controllata dalla ricorrente, che assumerà il nuovo personale di cabina a condizioni meno onerose. Questa nuova società, ora denominata Alitalia Team, è stata costituita il 23 luglio 1996.

11.
    L'aspetto finanziario del piano comunicato alla Commissione nel luglio 1996 prevedeva iniezioni in conto capitale per un importo complessivo di ITL 3 310 miliardi: 1 500 miliardi che l'IRI avrebbe versato entro la fine del 1996, 1 500 miliardi oggetto di una seconda quota da versare nel 1997 e 310 miliardi corrispondenti alla partecipazione del personale al capitale dell'impresa come indicata al precedente punto 10. Dei 1 500 miliardi corrispondenti alla prima quota, 1 000 miliardi erano già stati anticipati alla ricorrente dall'IRI nel giugno 1996.

12.
    La fase di sviluppo era principalmente basata sull'entrata in servizio del centro aeroportuale della Malpensa a partire dal 1998. Secondo il piano, lo sviluppo dell'aeroporto della Malpensa avrebbe permesso alla ricorrente di riposizionarsi su uno dei mercati più importanti e più ricchi d'Europa, vale a dire quello del Nord Italia. La creazione del centro aeroportuale della Malpensa sarebbe stato accompagnato da una ristrutturazione del terminal dell'aeroporto di Roma-Fiumicino, che costituiva all'epoca il perno della rete della ricorrente. Inoltre, durante la fase dello sviluppo, la ricorrente intendeva predisporre servizi di navetta sui collegamenti interni italiani più importanti, riorganizzare la sua rete internazionale, sviluppare una strategia di alleanze con soggetti esterni e aumentare la sua flotta.

Procedimento amministrativo

13.
    Con lettera 29 luglio 1996 le autorità italiane informavano la Commissione del piano di ristrutturazione. Si trattava, secondo le autorità italiane, di un piano essenzialmentedestinato a preparare la ricorrente alla sua privatizzazione. Esso non conterrebbe elementi di aiuto.

14.
    Con lettera 9 agosto 1996 la Commissione comunicava alle autorità italiane che l'operazione sarebbe stata esaminata alla luce dell'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE).

15.
    La Commissione decideva, il 9 ottobre 1996, di avviare il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato per ciò che concerneva gli aumenti di capitale previsti dal piano. Essa ne informava le autorità italiane con lettera 21 ottobre 1996, che ha costituito oggetto di una comunicazione pubblicata il 16 novembre 1996 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU C 346, pag. 13; in prosieguo: la «comunicazione 16 novembre 1996»).

16.
    Nella comunicazione 16 novembre 1996 la Commissione chiariva che l'apertura del procedimento era motivata dalla natura delle iniezioni di capitale effettuate dall'IRI, che potevano essere qualificate risorse statali ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, e dai seri dubbi della Commissione riguardo alla:

-    sussistenza di un aiuto, tenuto conto delle modeste possibilità di remunerare in modo soddisfacente l'impegno finanziario dell'IRI;

-    possibilità di accordare ad un eventuale aiuto il beneficio di una delle deroghe previste dall'art. 92, nn. 2 e 3, del Trattato.

17.
    La Commissione si avvaleva di un'impresa di consulenza indipendente (Ernst & Young) per avere informazioni in merito a varie questioni sulle quali aveva espresso dubbi.

18.
    Con lettera 21 novembre 1996 le autorità italiane presentavano le loro osservazioni relative all'apertura del procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato.

19.
    I governi del Regno Unito, danese, norvegese e svedese, otto compagnie aeree concorrenti della ricorrente e due associazioni presentavano osservazioni in seguito all'avvio del procedimento.

20.
    L'11 dicembre 1996 i consulenti della Commissione presentavano una relazione sul piano iniziale. Essi ritengono che il piano di ristrutturazione sia più simile ad un «turnaround plan» (in prosieguo: il «piano di salvataggio») che ad un «business plan» (in prosieguo: il «piano strategico»), di modo che il tasso annuale di rendimento minimo richiesto o «hurdle rate» (in prosieguo: il «tasso minimo») da un investitore in una situazione di questo tipo si sarebbe collocato tra il 30 e il 40%. Il tasso di rendimento interno (in prosieguo: il «tasso interno») dell'iniezione di capitale di ITL 3 000 miliardi, come è stato ricalcolato previo aggiustamento degli elementipresentati dalla ricorrente, varia tra il -12,5% e il + 25,7%, in funzione dei vari scenari ipotizzati (inclusione o esclusione dei costi dell'insolvenza, finanziamento del programma di prepensionamenti da parte dello Stato o della compagnia, ipotesi divergenti sul tasso di crescita del «cash flow» dopo l'anno 2000 e sulla quota detenuta dall'IRI nel capitale della ricorrente sull'orizzonte 2000). Pertanto, secondo i consulenti, esso è inferiore al tasso minimo, tenuto conto dei rischi corsi dall'investitore.

21.
    Nella loro relazione i consulenti della Commissione sostengono altresì che il programma di prepensionamenti previsto in favore degli impiegati della ricorrente e a carico dello Stato italiano per un importo di circa ITL 160 miliardi potrebbe contenere taluni elementi costitutivi dell'aiuto statale.

22.
    La relazione dei consulenti veniva trasmessa al governo italiano il 12 dicembre 1996. In un documento datato 20 dicembre 1996 le autorità italiane formulavano osservazioni su tale relazione.

23.
    Le osservazioni degli Stati e dei terzi interessati, depositate in seguito alla comunicazione 16 novembre 1996, venivano anch'esse trasmesse alle autorità italiane, che vi rispondevano con lettera 15 gennaio 1997. In tale lettera, le autorità italiane sottolineano ancora una volta come il piano di ristrutturazione della ricorrente non contenga alcun elemento proprio dell'aiuto statale.

24.
    In base a tutte le informazioni in suo possesso, ed in particolare in base alla relazione presentata dai consulenti l'11 dicembre 1996, la Commissione, con lettera 22 gennaio 1997, informava le autorità italiane e i dirigenti della ricorrente che il piano di ristrutturazione della compagnia non era tale da far prevedere l'adozione di una decisione positiva e che era indispensabile ottenere elementi informativi supplementari per esaminare gli adeguamenti necessari. Al riguardo si teneva una riunione a Roma, il 24 gennaio 1997, tra la Commissione, la ricorrente e i loro rispettivi consulenti.

25.
    Nel corso del febbraio 1997 la ricorrente presentava alla Commissione una versione adattata del piano di ristrutturazione. Esso conteneva principalmente i seguenti elementi:

-    una riduzione, a partire dal 1997, di circa il 10% delle tratte aeree e delle frequenze gestite dalla ricorrente, con soppressione quindi di un numero complessivo di circa 27 000 voli all'anno;

-    il mantenimento della flotta attuale fino al termine del piano di ristrutturazione;

-    la diminuzione dell'importo complessivo dell'aumento di capitale prevista da ITL 3 000 miliardi a ITL 2 800 miliardi, sostanzialmente per effetto di una riduzione degli investimenti;

-    la cessione delle quote detenute dalla ricorrente nel sistema di prenotazioni Galileo;

-    l'adeguamento del metodo di ammortamento degli aerei a quello applicato dalle altre grandi compagnie comunitarie.

26.
    Il 21 febbraio 1997 i consulenti della Commissione presentavano un progetto di relazione sul piano modificato. In esso si conclude che, sebbene il piano del febbraio 1997 sembri effettivamente più prudente del piano iniziale e presenti un carattere assai meno ambizioso, esso si basa comunque su una serie di ipotesi ottimistiche. I consulenti sono di conseguenza del parere che il tasso minimo non possa essere inferiore al 30% a causa della persistenza dei rilevanti rischi connessi all'operazione. Sempre secondo i consulenti, tale tasso rimane ampiamente superiore al tasso interno, sebbene quest'ultimo, che si situa tra il 13,2 e il 26,9%, sia stato notevolmente migliorato dagli adeguamenti effettuati.

27.
    Le autorità italiane presentavano osservazioni sul progetto di relazione dei consulenti del 21 febbraio 1997, con un documento consegnato alla Commissione il 25 marzo 1997 nonché con una lettera del 3 aprile 1997.

28.
    Nel corso di una riunione tenutasi a Bruxelles l'8 aprile 1997 tra la Commissione e la ricorrente, quest'ultima si dichiarava pronta ad assumersi gli oneri diretti relativi al programma di prepensionamenti nel caso in cui la Commissione avesse ritenuto l'operazione rispondente al criterio dell'investitore in economia di mercato (lettera della ricorrente alla Commissione 15 aprile 1997). Con lettera 17 aprile 1997 il Ministero dei Trasporti italiano confermava inoltre che «l'Alitalia [aveva] manifestato alla Commissione europea la propria disponibilità a far gravare sul proprio bilancio l'intero piano di prepensionamenti 1995-1997, ove ciò fosse condizionante per l'approvazione della ricapitalizzazione come operazione ispirata al criterio dell'investitore di mercato».

29.
    Con lettera 18 aprile 1997 la Commissione faceva presente alla ricorrente e al governo italiano di non essere in grado, in tale vertenza, di adottare una decisione positiva basata sul principio dell'investitore in economia di mercato. Successivamente a tale lettera, diverse riunioni si svolgevano tra le autorità italiane, la ricorrente e la Commissione.

30.
    Il 14 maggio 1997 la Commissione, in vista della riunione del 16 maggio successivo, presentava alla ricorrente un documento informale contenente, da un lato, possibili orientamenti atti a migliorare il piano di ristrutturazione di quest'ultima allo scopo di raggiungere un ragionevole grado di certezza riguardo alla sua praticabilità e, dall'altro, indicazioni sulle condizioni alle quali sarebbe subordinata l'autorizzazione di un aiuto statale alla ricorrente. Una delle «questioni da risolvere», menzionata da tale documento, era «il trattamento degli oneri per i prepensionamenti». A questo proposito esso precisava: «il governo italiano deve dare la garanzia che tali oneri verranno assunti direttamente dall'Alitalia per il periodo 1995-2001 incluso. Le somme giàversate in tal senso dallo Stato italiano verranno rimborsate a quest'ultimo con gli interessi prima della decisione della Commissione».

31.
    Le riunioni tenutesi nel maggio e nel giugno 1997 riguardavano, fra l'altro, le seguenti modifiche al piano di ristrutturazione:

-    un'accelerazione del processo di riduzione dei costi di lavoro grazie ad un trasferimento del personale della ricorrente verso l'Alitalia Team più rapido di quanto precedentemente previsto;

-    una riduzione dell'importo dell'aumento di capitale previsto, che passava a ITL 2 750 miliardi. Inoltre, l'aumento di capitale sarebbe stato articolato in tre rate: la prima, dell'importo di ITL 2 000 miliardi (compresi i 1 000 miliardi concessi come anticipo nel giugno 1996), da versare subito dopo l'adozione di una decisione positiva; la seconda, dell'importo di ITL 500 miliardi, da versare nel maggio 1998; la terza, dell'importo di ITL 250 miliardi, da versare nel maggio 1999.

-    la cessione delle partecipazioni detenute dalla ricorrente nella compagnia ungherese Malev e in sei aeroporti regionali italiani (Genova, Napoli, Rimini, Firenze, Lamezia Terme e Torino).

32.
    Il 18 giugno 1997 i consulenti della Commissione presentavano a quest'ultima una relazione sul piano di ristrutturazione modificato. Si tratta della versione definitiva della relazione 21 febbraio 1997 (v. supra, punto 26).

33.
    Il 26 giugno 1997 le autorità italiane trasmettevano alla Commissione la versione definitiva del piano di ristrutturazione della ricorrente, «che contiene ulteriori adattamenti richiesti dalla stessa Commissione». Il piano definitivo comprende tutti gli adeguamenti descritti al precedente punto 31. Nella lettera 26 giugno 1997 «il governo italiano riconosce che il piano [di ristrutturazione] si accompagna a misure di aiuti di Stato» e si impegna a rispettare determinate condizioni.

34.
    Il 4 luglio 1997 i consulenti della Commissione trasmettevano una relazione supplementare, che prendeva in considerazione le ultime modifiche apportate al piano di ristrutturazione e la lettera delle autorità italiane 26 giugno 1997. Nella loro relazione, i consulenti concludono che «il piano non contiene elementi tali da renderlo irrealistico (...), che può essere considerato attuabile, e che permette alla società di ritrovare una redditività soddisfacente». Essi ritengono inoltre che l'importo dell'iniezione di capitale «può essere considerato indispensabile ed adeguato alla luce degli obiettivi del piano e dei bisogni prodotti dallo sforzo di ristrutturazione».

35.
    Il 4 luglio 1997 la ricorrente accreditava la somma di ITL 56,6 miliardi su un conto vincolato presso la Banca Nazionale del Lavoro, in esecuzione dell'impegno assunto dal governo italiano nei confronti della Commissione sul punto dei prepensionamenti. Il 14 luglio 1997 essa nominava due notai di Roma quali sequestratari, con il compitodi procedere al versamento allo Stato italiano di detto importo a titolo di restituzione degli incentivi al prepensionamento anticipato corrisposti a 700 dipendenti nel periodo 1995-1997.

Decisione impugnata

36.
    Il 15 luglio 1997 la Commissione adottava la decisione 97/789/CE, relativa alla ricapitalizzazione della compagnia Alitalia (GU L 322, pag. 44; in prosieguo: la «decisione impugnata»), che può essere riassunta come segue.

37.
    Dopo aver descritto la preoccupante situazione finanziaria nella quale la ricorrente si trovava nel 1996, che ha dato luogo all'adozione del piano di ristrutturazione, la Commissione illustra le linee di tale piano e le modifiche che vi sono state apportate nel corso del procedimento amministrativo.

38.
    La Commissione osserva che nel corso delle sue trattative con il governo italiano quest'ultimo ha formulato una serie di impegni riguardanti l'attuazione del piano di ristrutturazione della ricorrente. Tali impegni sono riportati come condizioni nel dispositivo della decisione impugnata.

39.
    La Commissione ritiene che il conferimento di capitale per un importo totale di ITL 2 750 miliardi, che l'IRI si propone di effettuare a favore della ricorrente, costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato e dell'art. 61, n. 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l'«accordo SEE»). La decisione impugnata rammenta, in tal senso, che «il [tasso interno] dell'investimento per [ITL] 2 750 miliardi nel capitale dell'Alitalia risulta per l'IRI intorno al 20%, tenendo conto dell'assunzione diretta da parte dell'Alitalia del costo dei prepensionamenti. Il [tasso interno] resta inferiore al [tasso minimo] che esigerebbe un investitore operante secondo le leggi di mercato per procedere al conferimento di capitale in questione. Pertanto la Commissione ritiene che il criterio dell'investitore operante in un'economia di mercato non risulta soddisfatto nella fattispecie» (punto VII, ottavo comma).

40.
    Dopo aver escluso l'applicazione di altre disposizioni in deroga al Trattato e all'accordo SEE, la Commissione verifica in che misura esso risponda ai criteri fissati dall'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato e dall'art. 61, n. 3, lett. c), dell'accordo SEE.

41.
    All'uopo essa verifica se l'aumento di capitale di ITL 2 750 miliardi a favore della ricorrente soddisfi le diverse condizioni previste nella comunicazione della Commissione riguardante l'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato e dell'articolo 61 dell'accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione (GU 1994, C 350, pag. 5; in prosieguo: la «comunicazione aviazione»).

42.
    La Commissione rileva come l'obiettivo del piano di ristrutturazione, di cui le autorità italiane si sono impegnate a garantire una completa attuazione, consista nel ripristinare la competitività della ricorrente e permettere la sua privatizzazione. Secondo la Commissione, l'aumento di capitale si tradurrà in una forte riduzione dell'indebitamento e in una struttura finanziaria paragonabile a quella della maggior parte dei concorrenti della compagnia. La Commissione aggiunge che il piano è di per sé sufficiente a garantire la sopravvivenza e la prosperità della ricorrente. Inoltre, la Commissione ritiene che il complesso di impegni presi dalle autorità italiane risponda alle preoccupazioni che essa ha espresso in occasione dell'avvio del procedimento amministrativo.

43.
    La Commissione è del parere che l'aiuto non comporterà una sovracapitolizzazione della ricorrente. L'importo totale di ITL 2 750 miliardi si rivelerebbe infatti necessario, nel contempo, a coprire i costi della ristrutturazione prevista dal piano, valutati in ITL 900 miliardi, e a ridurre ad un livello ragionevole l'indebitamento della compagnia, che raggiungeva ITL 3 420 miliardi alla fine dell'anno 1995 contro i 422 miliardi di capitali propri. La Commissione osserva inoltre che dagli elementi in suo possesso non emerge che la concessione dell'aiuto possa portare ad un risultato contrario a disposizioni del Trattato.

44.
    Infine, ed in generale, per quanto riguarda l'interesse comunitario, la Commissione ritiene che «la ricapitalizzazione e la ristrutturazione dell'Alitalia contribuiranno allo sviluppo delle attività nel settore del trasporto aereo all'interno della Comunità e del [SEE], in particolare poiché l'Alitalia è il principale vettore in una parte importante della Comunità, e poiché l'esistenza di numerose grandi compagnie aeree comunitarie garantisce la salvaguardia di una situazione di concorrenza equilibrata» (decisione impugnata, punto VIII, ultimo comma).

45.
    Ai sensi dell'art. 1 della decisione impugnata, l'aiuto accordato dallo Stato italiano alla ricorrente, sotto forma di un conferimento di capitale per un importo complessivo di ITL 2 750 miliardi mirante a garantire la ristrutturazione della compagnia, conformemente al piano comunicato alla Commissione il 29 luglio 1996 e adeguato il 26 giugno 1997, è considerato compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE in forza dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato e dell'art. 61, n. 3, lett. c), dell'accordo SEE, a condizione che le autorità italiane rispettino dieci impegni enumerati nel detto art. 1. La Commissione si rammarica tuttavia del fatto che, in violazione dell'art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE), il governo italiano nel giugno 1996 abbia accordato alla ricorrente un anticipo di ITL 1 000 miliardi da mettere in conto sulla prima parte di ITL 2 000 miliardi.

46.
    L'art. 2 della decisione impugnata subordina il versamento della seconda e terza parte dell'aiuto, pari rispettivamente a ITL 500 e 250 miliardi, al rispetto degli impegni e alla realizzazione effettiva del piano di ristrutturazione e dei risultati in esso previsti. Viene ingiunto al governo italiano di sottoporre alla Commissione, prima del pagamento della seconda e terza rata dell'aiuto nel maggio 1998 e nel maggio 1999,una relazione che le consenta, con l'ausilio di un consulente indipendente, di presentare le sue osservazioni.

47.
    L'art. 3 della decisione impugnata dispone che gli impegni e le condizioni previsti all'art. 1 riguardano sia la ricorrente sia la controllata Alitalia Team SpA.

48.
    La decisione impugnata è stata notificata al governo italiano con lettera 31 luglio 1997 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 25 novembre 1997.

Procedimento e conclusioni delle parti

49.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 novembre 1997, la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento della decisione impugnata.

50.
    Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 dicembre 1997, la Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

51.
    Con ordinanza 15 luglio 1998 il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso di unire l'esame dell'eccezione di irricevibilità a quello del merito.

52.
    Con ordinanza del presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale 18 maggio 1999, le compagnie Air Europa, Air One e Lauda Air sono state ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Tuttavia, con ordinanza del presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale 1° febbraio 2000, la Lauda Air è stata cancellata come interveniente.

53.
    Con lettera 16 luglio 1999 la Air One ha informato la cancelleria del Tribunale che non intendeva depositare osservazioni scritte. La Air Europe ha depositato la sua memoria d'intervento l'11 ottobre 1999, sulla quale le parti principali hanno presentato le loro osservazioni.

54.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha disposto il passaggio alla fase orale e, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all'art. 64 del regolamento di procedura, ha rivolto taluni quesiti scritti alle parti, ai quali queste hanno risposto nel termine fissato.

55.
    La parte ricorrente e la parte convenuta sono state sentite nelle loro difese orali e nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale all'udienza del 27 giugno 2000. La Air Europe e la Air One, parti intervenienti, non si sono presentate all'udienza a cui erano state convocate.

56.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare l'intera decisione impugnata;

-    in subordine,

    -    annullare le condizioni di autorizzazione dell'aiuto previste all'art. 1, punti 2-8, della decisione impugnata;

    -    annullare la condizione che le impone di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal regime di pensionamento anticipato previsto dal decreto n. 546/1996;

-    condannare la Commissione alle spese.

57.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile ovvero infondato;

-    condannare la ricorrente alle spese.

58.
    La Air Europe conclude che il Tribunale voglia:

-    accogliere le conclusioni della Commissione;

-    condannare la ricorrente alle spese, ivi comprese quelle sostenute dall'interveniente.

Sulla ricevibilità

59.
    A sostegno della propria eccezione d'irricevibilità, la Commissione sostiene che il ricorso è stato proposto tardivamente. Essa rammenta come da una costante giurisprudenza emerga, da un lato, che spetta a colui che ha conoscenza dell'esistenza di un atto che lo riguarda chiederne il testo integrale entro un termine ragionevole e, dall'altro, che il termine per la presentazione del ricorso può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato ha una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell'atto di cui trattasi in modo da poter esercitare il proprio diritto di ricorso (sentenza della Corte 6 luglio 1988, causa 236/86, Dillinger Hüttenwerke/Commissione, Racc. pag. 3761; ordinanza della Corte 5 marzo 1993, causa C-102/92, Ferriere Acciaierie Sarde/Commissione, Racc. pag. I-801, punto 19; conclusioni dell'avvocato generale Cosmas per la sentenza della Corte 19 febbraio 1998, causa C-309/95, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-655, in particolare pag. I-657, paragrafi 35 e 38; sentenza del Tribunale 19 maggio 1994, causa T-465/93, Consorzio gruppo di azione locale «Murgia Messapica»/Commissione, Racc. pag. II-361).

60.
    Quanto alla conoscenza esatta da parte della ricorrente del contenuto e della motivazione della decisione impugnata, emergerebbe da una lettera del 1° agosto 1997 inviata dalla rappresentanza permanente italiana alla Commissione, relativa ad informazioni riservate contenute nella decisione impugnata e riguardanti la ricorrente,che questa doveva, in quel periodo, avere una conoscenza integrale del testo della decisione impugnata. Tale conoscenza esatta del contenuto e dei motivi della detta decisione emergerebbe anche dalla lettera indirizzata il 9 settembre 1997 dalla ricorrente alla rappresentanza permanente italiana. In subordine, la Commissione fa valere che la ricorrente non ha richiesto la comunicazione della decisione impugnata entro un termine ragionevole. La Commissione rammenta di aver diffuso un comunicato stampa il 15 luglio 1997. Poiché vi erano ragioni imperative dettate dall'urgenza della realizzazione del piano di ristrutturazione, la ricorrente avrebbe dovuto chiedere immediatamente comunicazione di tale decisione, rivolgendosi eventualmente agli uffici della Commissione.

61.
    A questo proposito il Tribunale ricorda che, conformemente al dettato stesso dell'art. 173, quinto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quinto comma, CE), il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell'atto impugnato come dies a quo del termine di impugnazione è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell'atto stesso (sentenza della Corte 10 marzo 1998, causa C-122/95, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-973, punto 35; sentenza del Tribunale 6 ottobre 1999, causa T-123/97, Salomon/Commissione, Racc. pag. II-2925, punto 42).

62.
    Occorre inoltre ricordare che la Commissione si è impegnata a pubblicare nella Gazzetta ufficiale, serie L, il testo completo delle decisioni di autorizzazioni condizionate degli aiuti statali adottate, come nel caso di specie, in esito alla procedura di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato [v. Diritto della concorrenza nelle Comunità europee, «Regole applicabili agli aiuti di Stato», vol. 2 A, 1995, pag. 43, punto 53, e pag. 55, punto 90, lett. d)].

63.
    Nella fattispecie, la Commissione non ha notificato alla ricorrente la decisione impugnata. Essendo stata quest'ultima pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 25 novembre 1997, è a partire da questa data che decorre il termine nei confronti della ricorrente.

64.
    Ne consegue che il presente ricorso, depositato il 26 novembre 1997, è stato proposto entro il termine previsto dall'art. 173, quinto comma, del Trattato.

65.
    Vanno quindi disattesi gli argomenti avanzati dalla convenuta contro la ricevibilità del ricorso.

Nel merito

66.
    La ricorrente deduce tre motivi a sostegno del proprio ricorso. Il primo è relativo ad una errata applicazione da parte della Commissione del principio dell'investitore in economia di mercato (in prosieguo: il «criterio dell'investitore privato»). Il secondo motivo è relativo al carattere eccessivo delle condizioni imposte dall'art. 1 della decisione impugnata. Il terzo è relativo alla violazione dei diritti della difesa.

Sul motivo relativo all'erronea applicazione del criterio dell'investitore privato

Osservazioni preliminari

67.
    Occorre anzitutto ricordare che l'IRI, il quale ha proceduto alla ricapitalizzazione della ricorrente, è una holding pubblica italiana. La ricorrente non contesta che i pubblici poteri italiani abbiano partecipato direttamente all'aumento del capitale previsto nel suo piano di ristrutturazione. Tuttavia, essa sostiene che la Commissione ha qualificato erroneamente come aiuto concesso da uno Stato l'apporto di capitale dell'IRI per ITL 2 750 miliardi. La ricorrente ritiene infatti che l'investimento dell'IRI rispetti il criterio dell'investitore privato, ovvero, in altri termini, che in simili circostanze un investitore privato avrebbe proceduto ad un apporto finanziario di tale entità.

68.
    Occorre pertanto valutare se, nella fattispecie, sia giustificata la conclusione della Commissione secondo cui l'apporto di capitale di ITL 2 750 miliardi, che l'IRI aveva intenzione di effettuare al momento dell'adozione della decisione impugnata, e che in quel momento era già stato parzialmente versato (v. supra, punto 11), costituisse un aiuto concesso da uno Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

69.
    Il motivo si compone di tre parti. Nella prima, la ricorrente fa valere che l'investimento dell'IRI rispetta di per sé il criterio dell'investitore privato, data la partecipazione di investitori privati al suo capitale. Nella seconda parte, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione nel calcolo del tasso minimo e del tasso interno comportanti una violazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato e del principio della parità di trattamento e non ha sufficientemente motivato la sua decisione al riguardo. Nella terza parte, la ricorrente denuncia l'approccio puramente matematico adottato dalla Commissione nei confronti del criterio dell'investitore privato, e ciò in violazione dei principi posti dalla comunicazione della Commissione 13 novembre 1993 agli Stati membri: Applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato CEE e dell'articolo 5 della direttiva della Commissione 80/723/CEE alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera (GU C 307, pag. 3).

70.
    Pur non contestando formalmente la ricevibilità del presente motivo, la Commissione ritiene che la ricorrente non possa rimettere in discussione il fatto che l'apporto di capitale dell'IRI costituisca aiuto statale, dal momento che le stesse autorità italiane, nella loro lettera 26 giugno 1997, hanno riconosciuto che il finanziamento del piano di ristrutturazione della ricorrente da parte dell'IRI contiene elementi qualificabili come aiuto (v. supra, punto 33).

71.
    A questo proposito, occorre anzitutto collocare tale dichiarazione del 26 giugno 1997 nel suo contesto. Nella loro lettera alla Commissione 29 luglio 1996 (v. supra, punto 13), le autorità italiane avevano sostenuto che l'investimento previsto dall'IRI nel capitale della ricorrente non costituiva un aiuto statale, in quanto, a loro parere, soddisfaceva il criterio dell'investitore privato. Fino al 26 giugno 1997 le autorità italiane hanno mantenuto questa posizione [lettera del Ministero dei Trasporti alla Commissione 23 dicembre 1996, lettera delle autorità italiane alla Commissione 15gennaio 1997 (decisione impugnata, punto IV, undicesimo comma e ultimo comma), documento recapitato dalle autorità italiane alla Commissione il 25 marzo 1997 (decisione impugnata, punto VI, terzo comma), lettera delle autorità italiane alla Commissione 3 aprile 1997 (decisione impugnata, punto VI, terzo comma)]. Inoltre, durante l'intero corso del procedimento amministrativo, la ricorrente ha fatto valere che l'investimento dell'IRI era conforme al criterio dell'investitore privato.

72.
    Solo al termine del procedimento amministrativo le autorità italiane, allo scopo di ottenere una decisione di approvazione da parte della Commissione e poter procedere all'apporto di capitale, hanno riconosciuto che il piano conteneva elementi di aiuto. Infatti, dalla lettera 26 giugno 1997 emerge che le autorità italiane hanno fatto tale dichiarazione «allo scopo di conseguire la ricapitalizzazione dell'Alitalia».

73.
    In ogni modo, l'esercizio da parte della Commissione delle proprie competenze in forza dell'art. 92, n. 3, del Trattato presuppone l'esistenza di un aiuto concesso da uno Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato. Pertanto, indipendentemente dalla qualificazione data dallo Stato membro interessato alla misura notificata, la Commissione è tenuta, prima di adottare una decisione ai sensi dell'art. 92, n. 3, del Trattato, a verificare se la misura costituisca un aiuto statale ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

74.
    Ora, il fatto che in questo caso la Commissione, nella decisione impugnata, abbia qualificato come aiuto statale l'investimento dell'IRI nel capitale della ricorrente costituisce un manifesto addebito nei confronti di quest'ultima. Infatti tale qualificazione ha permesso alla Commissione di esaminare, nella decisione impugnata, la compatibilità della misura con il mercato comune e d'imporre condizioni che incidono direttamente sulle operazioni della ricorrente. Inoltre, tale qualificazione ha condotto la Commissione ad accertare una violazione dell'art. 93, n. 3, del Trattato e, pertanto, l'illegittimità del versamento di ITL 1 000 miliardi effettuato nel giugno 1996.

75.
    Ne consegue, quindi, che la ricorrente ha il diritto di sottoporre al controllo del giudice comunitario la qualificazione che la Commissione nella decisione impugnata ha dato dell'investimento dell'IRI. Gli argomenti della Commissione devono pertanto essere respinti e si deve procedere all'esame della fondatezza delle diverse parti del primo motivo.

Prima parte: la partecipazione di investitori privati alla ricapitalizzazione

76.
    La ricorrente sostiene che la partecipazione di investitori privati allo sforzo di ricapitalizzazione dimostra di per sé che tale ricapitalizzazione rispetta il criterio dell'investitore privato. La Commissione avrebbe manifestamente ignorato tale elemento. La decisione impugnata indica infatti che «nessun investitore privato partecipa (...) all'aumento di capitale in questione, pari a 2 750 miliardi [di ITL]» (punto VII, quinto comma).

77.
    Da un lato, la ricorrente ricorda come i dipendenti della compagnia, che sono investitori privati, avessero accettato di sottoscrivere l'aumento del capitale per un importo pari a ITL 310 miliardi, il che rappresenta all'incirca il 20% del suo capitale. Dall'altro, essa fa notare di essere una società quotata alla Borsa valori italiana, nella quale gli azionisti privati detenevano già il 13,6% del capitale al 1° luglio 1996. Essa ribadisce che, in forza del diritto italiano, le azioni che non hanno costituito oggetto di una opzione da parte degli azionisti esistenti devono essere offerte in borsa. Tenuto conto del fatto che l'IRI, ad eccezione dell'anticipo di 1 000 miliardi già versati al 1° luglio 1996, si sarebbe semplicemente dichiarato disposto a partecipare alle diverse fasi della ricapitalizzazione della ricorrente, esso sottoscriverà integralmente l'aumento di capitale previsto solo nell'ipotesi in cui nessun privato partecipi a tale aumento.

78.
    Inoltre, il governo italiano avrebbe espresso la sua ferma intenzione di procedere a breve scadenza, una volta ottenuta l'autorizzazione all'aumento del capitale, alla privatizzazione della ricorrente (lettera 20 dicembre 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano al Presidente della Commissione; allegato 13 del ricorso), eliminando nel corso dell'anno 1996 la norma di legge che prevede che il 51% del capitale della compagnia debba essere detenuto dallo Stato.

79.
    La ricorrente precisa inoltre che l'IRI le ha versato ITL 2 000 miliardi (1 000 miliardi nel giugno 1996 e 1 000 miliardi nel 1997). L'IRI avrebbe successivamente percepito l'importo derivante dalla vendita ad investitori privati del 18,4% del capitale della compagnia, pari a ITL 787 miliardi circa. Un ulteriore aumento del capitale sottoscritto per circa 1 000 miliardi da investitori privati sarebbe stato deciso nel gennaio 1998. La ricorrente sostiene di conseguenza che, anche senza tener conto dell'apporto dei dipendenti, l'investimento totale dell'IRI nella ristrutturazione dell'Alitalia (ITL 1 213 miliardi) è inferiore all'apporto degli azionisti privati (ITL 1 787 miliardi). La ricorrente aggiunge che, al momento del deposito della replica, l'IRI deteneva il 53% del suo capitale e gli azionisti privati il 47%. Infine, la ricorrente sottolinea che il successo della partecipazione privata nell'aumento del suo capitale è stato tale che il versamento da parte dell'IRI della seconda rata (ITL 500 miliardi) e terza rata (ITL 250 miliardi) autorizzate dalla decisione impugnata non hanno avuto luogo. Essa si riferisce inoltre alla relazione dei consulenti della Commissione del 27 maggio 1998, nella quale questi ultimi osservano che «l'importo investito dall'IRI si è rivelato inferiore e la redditività proporzionalmente superiore alle previsioni del piano». La Commissione avrebbe pertanto commesso un errore manifesto nella valutazione del piano di ristrutturazione in quanto quest'ultimo, nella sua prima versione, e tenuto conto della situazione esistente all'epoca e dei prevedibili sviluppi a breve termine, sarebbe stato atto a soddisfare il criterio dell'investitore privato.

80.
    Il Tribunale ricorda che il criterio relativo al comportamento di un investitore privato che operi in normali condizioni di economia di mercato è una emanazione del principio della parità di trattamento fra i settori pubblico e privato, principio in base al quale i capitali messi a disposizione di un'impresa, direttamente o indirettamente, da parte dello Stato, in circostanze che corrispondono alle normali condizioni del mercato, non possono essere considerati aiuti di Stato (sentenza della Corte 21 marzo 1991, causaC-303/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I-1433, in prosieguo: la «sentenza ENI-Lanerossi», punto 20; sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-358/94, Air France/Commissione, Racc. pag. II-2109, punto 70).

81.
    Occorre pertanto rilevare che un apporto di capitali su fondi pubblici soddisfa il criterio dell'investitore privato e non implica un aiuto statale nel caso in cui, tra l'altro, tale apporto avvenga in concomitanza con un significativo apporto di capitale da parte di un investitore privato effettuato in condizioni comparabili (v., in tal senso, sentenza Air France/Commissione, citata supra al punto 80, punti 148 e 149).

82.
    Per quanto riguarda anzitutto la partecipazione dei dipendenti al capitale della ricorrente, la Commissione ha potuto decidere a ragione che essa «non potrebbe essere presa in considerazione (...) in quanto interviene in condizioni totalmente diverse» da quelle dell'apporto dell'IRI (decisione impugnata, punto VII, quinto comma).

83.
    A questo proposito occorre ricordare che, in forza dell'accordo concluso il 19 giugno 1996, i dipendenti della ricorrente hanno dato il loro consenso ad una riduzione salariale. In contropartita di queste riduzioni salariali, il personale dipendente della ricorrente avrebbe ricevuto azioni Alitalia per un valore complessivo di ITL 310 miliardi, che corrispondono alle economie annuali realizzate a termine sui costi di lavoro.

84.
    In tali circostanze, l'acquisizione di partecipazioni nel capitale della ricorrente da parte del personale dipendente, effettivamente avvenuta, non dimostra, di per sé, che l'apporto di capitale da parte dell'IRI soddisfi il criterio dell'investitore privato. Occorre sottolineare, a questo proposito, che il comportamento di un investitore privato in economia di mercato è guidato da prospettive di redditività (sentenze della Corte 21 marzo 1991, causa C-305/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I-1603, in prosieguo: la «sentenza Alfa Romeo», punto 20, e 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92 e 280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punti 20-22; sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, cause riunite T-126/96 e T-127/96, BFM e EFIM/Commissione, Racc. pag. II-3437, punto 79). Orbene, l'acquisizione di partecipazioni da parte del personale dipendente è stata ispirata da motivi occupazionali e quindi, soprattutto, da motivi di vitalità e di sopravvivenza della ricorrente piuttosto che da prospettive di redditività.

85.
    Per quel che riguarda poi la partecipazione di investitori privati, la Commissione ha affermato nella decisione impugnata che, «anche nell'ipotesi che la quota (...) del capitale dell'Alitalia detenuta da investitori privati possa essere considerata tale da rivestire un peso economico reale, nessun investitore privato partecipa comunque all'aumento di capitale in questione, pari a 2 750 miliardi [di ITL]» (punto VII, quinto comma).

86.
    Occorre ricordare che, nell'ambito di un ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato, la legittimità di un atto comunitario deve essere valutata in funzione deglielementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l'atto è stato adottato. In particolare, le complesse valutazioni operate dalla Commissione devono essere esaminate alla luce dei soli elementi di cui essa disponeva quando le ha effettuate (sentenza della Corte 5 ottobre 2000, causa C-288/96, Germania/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 34; sentenze del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T-371/94 e T-394/94, British Airways e a. e British Midland Airways/Commissione, Racc. pag. II-2405, punto 81, e Salomon/Commissione, citata supra al punto 61, punto 115).

87.
    Ora, durante l'intero procedimento amministrativo, le autorità italiane e la ricorrente si sono fondate, per calcolare il rendimento dell'investimento, sull'ipotesi secondo cui l'IRI avrebbe sottoscritto solo gli aumenti di capitale previsti.

88.
    Occorre ricordare, a questo proposito, che il piano iniziale prevedeva un apporto di capitale da parte dell'IRI pari a ITL 3 000 miliardi ed una partecipazione nel capitale da parte del personale dipendente della ricorrente pari a ITL 310 miliardi. Vista la quota già detenuta dall'azionariato di minoranza, la quota dell'IRI nel capitale alla fine dell'operazione era stimata a circa l'80%. Tale punto è stato d'altra parte confermato dalla risposta fornita dalle autorità italiane il 6 settembre 1996 ad una domanda d'informazioni ad esse rivolta da parte della Commissione, nella quale si afferma:

«Per semplicità di calcolo si è ipotizzato che alla fine del processo di ricapitalizzazione gli attuali azionisti di minoranza detengano una quota molto piccola di capitale della compagnia. I dipendenti riceveranno azioni come contropartita delle riduzioni salariali e degli aumenti di produttività. In questo quadro, si può prospettare che i dipendenti deterranno il 20% circa delle azioni e l'IRI il restante 80%».

89.
    Occorre aggiungere che, secondo la ricorrente, una partecipazione dell'80% dell'IRI nel suo capitale al termine della sua ristrutturazione era una stima per difetto. La ricorrente ha spiegato nel corso di una presentazione dinanzi alla direzione generale Trasporti (DG VII) il 23 ottobre 1996 che «l'ipotesi dell'80% costituisce lo scenario più pessimistico». Nel corso di questa stessa presentazione essa ha inoltre affermato che «la presenza degli azionisti di minoranza esistenti (attualmente circa il 10%) sarà fortemente diluita, probabilmente al di sotto dell'1%» e che i «dipendenti avranno circa il 20% delle azioni ordinarie ma si prevede che avranno una partecipazione effettiva solo del 12-15%».

90.
    Sulla base dei dati comunicati alla Commissione, i consulenti di questa hanno ricordato nella loro relazione dell'11 dicembre 1996 che «il piano presuppone che la ricapitalizzazione totale di ITL 3 000 miliardi venga sottoscritta unicamente dall'IRI» (sezione IV, C, 2). Essi hanno inoltre affermato che, «secondo il piano, la quota di partecipazione dell'IRI nel capitale doveva ammontare all'80% (...). Sembra più probabile che nel 2000 la partecipazione dell'IRI nel capitale dell'Alitalia sarà superiore alla partecipazione dell'80% prevista inizialmente» (sezione IV, C, 2).

91.
    Lungi dal contraddire tali affermazioni, la ricorrente, in un documento del 19 dicembre 1996 comunicato alla Commissione dalle autorità italiane con lettera 20 dicembre 1996, ha riconosciuto accettabile il punto di vista dei consulenti della Commissione secondo cui «la quota di partecipazione IRI nel capitale Alitalia a fine piano [sarebbe] verosimilmente più alta di quanto non previsto nella ”submission” del luglio scorso». Essa ha anche informato la Commissione, con lettera 15 aprile 1997, che l'IRI avrebbe sottoscritto l'intero aumento di capitale, che all'epoca era fissato a ITL 2 800 miliardi secondo il seguente schema: ITL 1 000 miliardi nel luglio 1996, ITL 500 miliardi nel luglio 1997 ed i rimanenti ITL 1 300 miliardi nel dicembre 1997. Non è previsto nessun altro finanziamento pubblico.

92.
    Date tali condizioni, è a giusto titolo che la Commissione ha ritenuto, nella decisione impugnata, che «(...) nessun investitore privato partecipa comunque all'aumento di capitale in questione, pari a 2 750 miliardi [di ITL]». Nonostante il fatto che, a detta del governo italiano, «l'obiettivo prioritario del piano di ristrutturazione è di creare le premesse per un processo di privatizzazione delle società» e che, a tal fine, si riteneva possibile che investitori privati potessero sottoscrivere parzialmente la seconda parte della ricapitalizzazione prevista (piano di ristrutturazione del luglio 1996), si tratterebbe comunque di una semplice ipotesi di cui la ricorrente stessa non ha tenuto conto nel calcolare il rendimento dell'investimento effettuato dall'IRI.

93.
    Infine, il fatto che il piano di ristrutturazione fosse diretto a creare condizioni favorevoli alla privatizzazione della ricorrente non dimostra che l'investimento dell'IRI soddisfacesse il criterio dell'investitore privato. Anche se la possibilità di una partecipazione dell'investitore privato era prevista nel piano di ristrutturazione e una tale partecipazione nel capitale della ricorrente ha effettivamente avuto luogo dopo l'adozione della decisione impugnata, non si tratta di circostanze sufficienti a dimostrare, in mancanza, al momento dell'adozione della decisione impugnata, di un impegno formale da parte di un investitore privato a conferire capitale di concreto valore economico, e alla luce di quanto esposto al precedente punto 86, che il comportamento dell'IRI soddisfi il criterio dell'investitore privato.

94.
    Dalle considerazioni che precedono discende che la prima parte del primo motivo deve essere respinta.

Seconda parte: errori manifesti di valutazione nel calcolo del tasso minimo e del tasso interno che comportano una violazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato nonché del principio della parità di trattamento e un'insufficienza di motivazione

- Osservazioni preliminari

95.
    Va ricordato che la nozione di aiuto statale, quale è definita nel Trattato, ha carattere giuridico e deve essere interpretata sulla base di elementi obiettivi. Per tale ragione il giudice comunitario deve esercitare, in linea di principio e tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli che del carattere tecnico o complesso dellevalutazioni effettuate dalla Commissione, un controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato (sentenza della Corte 16 maggio 2000, causa C-83/98 P, Francia/Ladbroke Racing e Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25).

96.
    E' stato ritenuto che, per stabilire se l'intervento delle autorità pubbliche nel capitale di un'impresa abbia natura di aiuto statale, occorre valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili a quelle dell'investitore pubblico avrebbe effettuato conferimenti di capitale di simile entità. E' stato precisato, al riguardo, che il comportamento dell'investitore privato, cui deve essere raffrontato l'intervento dell'investitore pubblico che persegue obiettivi di politica economica, anche se non è necessariamente quello del comune investitore che colloca capitali in funzione della loro capacità di produrre reddito a termine più o meno breve, deve quantomeno corrispondere a quello di una holding privata o di un gruppo imprenditoriale privato che persegua una politica strutturale, globale o settoriale, guidato da prospettive di redditività a più lungo termine (sentenze Alfa Romeo, citata supra al punto 84, punto 20, Spagna/Commissione, citata supra al punto 84, punti 20-22, e BFM e EFIM/Commissione, citata supra al punto 84, punto 79).

97.
    Conformemente a tali principi, la Commissione, nella sua comunicazione aviazione, ha illustrato il metodo che essa utilizza per decidere se fondi pubblici accordati a compagnie aeree costituiscano aiuti concessi dagli Stati ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato. Così, al punto 28 di questa comunicazione, la Commissione precisa:

«Il principio dell'investitore [privato] (...) sarà di regola soddisfatto quando la struttura e le prospettive future della società siano tali da far prevedere entro un lasso di tempo ragionevole una redditività (mediante pagamenti di dividendi o incrementi di capitale) che potrà essere considerata normale se paragonata ad un'analoga impresa privata».

La Commissione aggiunge al punto 28 della detta comunicazione:

«un investitore che opera in un'economia di mercato fornirà di norma capitale di rischio se il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'investimento progettato (che spetteranno all'investitore in forma di dividendi e/o incrementi di capitale, debitamente corretti per tener conto del rischio) è superiore al costo del nuovo apporto».

98.
    Occorre poi rilevare che la Commissione, per accertare se l'investimento dell'IRI soddisfi il criterio dell'investitore privato, e quindi per valutare se esso contenga elementi propri dell'aiuto statale ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, si è ispirata ai principi della sua comunicazione aviazione. Infatti la Commissione, nella decisione impugnata (punto VII), ha confrontato l'ammontare dell'investimento dell'IRI con i flussi di cassa futuri previsti dal progetto attualizzato in base al tasso minimo che esigerebbe un investitore privato. Essa ne ha concluso che il tasso di rendimento interno resta inferiore al tasso minimo e che, di conseguenza, il criterio dell'investitore privato non risulta soddisfatto nella fattispecie.

99.
    Il metodo applicato dalla Commissione nella decisione impugnata non è censurabile in quanto tale. Emerge infatti da una costante giurisprudenza che la Commissione può imporsi indirizzi per l'esercizio dei suoi poteri discrezionali mediante atti come la comunicazione aviazione, se essi contengono regole indicative sulla condotta che l'istituzione deve tenere e se non derogano alle norme del Trattato (sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punti 34 e 36; sentenze del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-380/94, AIUFFASS e AKT/Commissione, Racc. pag. II-2169, punto 57, 5 novembre 1997, causa T-149/95, Ducros/Commissione, Racc. pag. II-2031, punto 61, e 30 aprile 1998, causa T-214/95, Vlaams Gewest/Commissione, Racc. pag. II-717, punto 79).

100.
    Occorre d'altronde rilevare come la ricorrente non contesti il metodo applicato dalla Commissione per valutare se l'investimento dell'IRI soddisfi il criterio dell'investitore privato. Infatti, la Commissione e la ricorrente concordano nel ritenere che l'accertamento del punto se l'investimento dell'IRI risponda al criterio dell'investitore privato debba essere compiuto comparando il tasso interno al tasso minimo.

101.
    Per fissare il tasso minimo ed il tasso interno la Commissione è ricorsa a consulenti indipendenti, nella fattispecie la Ernst & Young (decisione impugnata, punto V, primo comma), che hanno redatto varie relazioni (v. supra, punti 20, 26, 32 e 34).

102.
    Sulla scorta delle informazioni così raccolte, la Commissione ha fissato, nella decisione impugnata, un tasso minimo del 30%. Anche se, come fatto valere dalla ricorrente, la valutazione giuridica della decisione impugnata non quantifica il tasso minimo, emerge dalla parte della detta decisione intitolata «I fatti» (punti V, secondo comma, e VI, secondo comma) nonché dalle memorie depositate nel corso del procedimento che la Commissione ha fissato tale tasso al 30%.

103.
    Per quanto riguarda il tasso interno, la Commissione precisa nella decisione impugnata che, per un investimento di ITL 2 750 miliardi, esso risulta «intorno al 20%» (punto VII, ottavo comma). In riscontro ad un quesito scritto del Tribunale, la Commissione ha spiegato che «trattasi di un valore medio, compreso tra il tasso di 13,1% ed 24,8%, tassi che rappresentano i valori minimo e massimo del [tasso interno] calcolati dalla [Ernst & Young]: cfr. pagg. 13-14 della relazione del 18 giugno 1997, ”Section IV-A. Calculation of the IRR”».

104.
    La ricorrente ritiene tuttavia che la Commissione, nella decisione impugnata, non abbia fissato correttamente il tasso di rendimento interno ed il tasso minimo, con la conseguenza che la conclusione cui essa è pervenuta, ossia che l'investimento dell'IRI non soddisfa il criterio dell'investitore privato, è illegittima.

105.
    A tale proposito, occorre ricordare che la valutazione, da parte della Commissione, della questione se un investimento soddisfi il criterio dell'investitore privato implica una valutazione economica complessa (sentenza della Corte 29 febbraio 1996, causa C-56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-723, punti 10 e 11; sentenze AirFrance/Commissione, citata supra al punto 80, punto 71, e BFM e EFIM/Commissione, citata supra al punto 84, punto 81). Ora, la Commissione, quando adotta un atto che implica una valutazione economica complessa di questo tipo, gode di un ampio potere discrezionale ed il sindacato giurisdizionale di tale atto, pur essendo in linea di principio «completo» per quanto riguarda la questione se un provvedimento rientra nel campo di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato (sentenza Francia/Ladbroke Racing e Commissione, citata supra al punto 95, punto 25), si limita a verificare il rispetto delle regole riguardanti la procedura e la motivazione, l'esattezza materiale dei fatti accolti per compiere la scelta contestata, l'assenza di errori manifesti nella valutazione di tali fatti oppure l'assenza di sviamento di potere (sentenza Belgio/Commissione, citata, punto 11, e giurisprudenza citata). In particolare, non spetta al Tribunale sostituire la sua valutazione economica a quella dell'autore della decisione (sentenze AIUFFASS e AKT/Commissione, citata supra al punto 99, punto 56, BFM e EFIM/Commissione, citata supra al punto 84, punto 81, e British Airways e a. e British Midland Airways/Commissione, citata supra al punto 86, punto 79).

106.
    E' alla luce di queste considerazioni che occorre valutare gli argomenti presentati dalle parti nella fattispecie.

- Sulle censure relative agli elementi sui quali la Commissione ed i suoi consulenti si sono basati per fissare il tasso minimo

107.
    Occorre ricordare che la decisione impugnata, per quanto riguarda la fissazione del tasso minimo, rinvia alle relazioni dei consulenti della Commissione (punti V e VI). La motivazione della decisione impugnata coincide quindi con la motivazione delle relazioni dei consulenti su questo punto.

108.
    Occorre rilevare come i consulenti della Commissione affermino, nelle loro relazioni 11 dicembre 1996 e 18 giugno 1997, di aver fissato il tasso minimo nella seguente maniera:

«per determinare il tasso di rendimento che un investitore razionale in economia di mercato si aspetterebbe dal suo investimento nel capitale Alitalia, abbiamo

-    rivisto le caratteristiche del [p]iano allo scopo di valutare se le azioni previste avessero la natura di un ”piano di risanamento” o di un ”piano strategico”, nonché il livello di rischio associato a tali azioni;

-    interpellato numerosi investitori ed analisti, e

-    letto precedenti decisioni della Commissione (pratica Iberia)».

109.
    La ricorrente critica ciascuno degli elementi sui quali i consulenti della Commissione si sono fondati per determinare un tasso minimo del 30% e sottolinea come tale tasso nella fattispecie non possa superare il 20%.

110.
    Occorre anzitutto sottolineare che la Commissione non può asserire che la ricorrente, ritenendo sproporzionato il tasso minimo fissato al 30%, sia caduta in contraddizione in quanto, nel rapporto 9 settembre 1996 da essa indirizzato alla Commissione, avrebbe affermato: «da colloqui con analisti finanziari e investitori in compagnie aeree è emerso come nel caso di una tipica compagnia aerea in difficoltà il rendimento richiesto per una nuova iniezione di capitale si colloca tra il 30% e il 40%». Infatti, la Commissione estrapola tale affermazione dal suo contesto. La ricorrente aveva sottolineato nel suo rapporto che, dal momento che la sua ristrutturazione presentava una limitata possibilità di fallimento, il tasso minimo nella fattispecie si avvicinava maggiormente al tasso di rendimento normale del 14,78% che al tasso di rendimento «da ristrutturazione» richiesto per un investimento in una compagnia aerea in difficoltà, che si situa, secondo la ricorrente, tra il 30 e il 40%.

111.
    In primo luogo, la ricorrente fa valere che il definire il piano di ristrutturazione come piano strategico o piano di risanamento è irrilevante ai fini della determinazione del tasso minimo. I rischi inerenti a tale piano non dipenderebbero dalla sua definizione.

112.
    Tuttavia, si deve constatare che l'argomento della ricorrente muove da una lettura erronea delle relazioni dei consulenti e della decisione impugnata.

113.
    Infatti, emerge dalle relazioni dei consulenti che essi hanno «riesaminato le caratteristiche del [p]iano allo scopo di valutare se le azioni previste avevano natura di piano di risanamento oppure di piano strategico» (relazione del dicembre 1996 e del giugno 1997, sezione IV, punto E.1). La Commissione sottolinea a questo proposito come il piano di ristrutturazione della ricorrente prevedesse più di trenta progetti significativi ed importanti di «rottura» o di ottimizzazione, o contenenti entrambe le caratteristiche. I consulenti della Commissione affermano poi di aver esaminato per ciascuna delle differenti azioni previste dal piano «il livello di rischio associato a tali azioni» (relazione del dicembre 1996 e del giugno 1997, sezione IV, punto E.1).

114.
    Pertanto, la ricorrente non può sostenere che i consulenti della Commissione, dopo aver «ciecamente» qualificato il piano di ristrutturazione della ricorrente come piano di risanamento, abbiano fissato il tasso minimo ad un livello elevato a motivo di tale qualificazione. Al contrario, la Commissione ed i suoi consulenti hanno proceduto ad un'analisi dei diversi elementi del piano e dei rischi ad essi connessi prima di decidere che il piano costituiva un piano di risanamento ed hanno poi fissato un tasso minimo elevato, che teneva conto dei rischi connessi alle diverse azioni previste nel piano.

115.
    L'argomento della ricorrente deve quindi essere respinto.

116.
    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che gli investitori e gli analisti consultati dalla Ernst & Young non avevano una conoscenza sufficiente della sua situazione finanziaria e del suo piano di ristrutturazione per poter dare un parere fondato riguardo al tasso minimo dell'investimento dell'IRI. Allo scopo di poter verificare, da un lato, se le persone interpellate dai consulenti della Commissione abbiano potuto formarsiun'opinione fondata ed attendibile sul tasso minimo da applicare e, dall'altro, l'esattezza ed esaustività dell'indagine condotta, la ricorrente ritiene indispensabile che il Tribunale domandi ai consulenti della Commissione di precisare il tipo di esperti consultati, le questioni poste, le informazioni fornite alle persone interpellate e le risposte ricevute.

117.
    La ricorrente afferma inoltre di aver preparato appositamente per i consulenti della Commissione un documento comprendente le informazioni non riservate necessarie ad una corretta valutazione del suo piano di ristrutturazione e avrebbe suggerito di comunicare tali informazioni agli investitori consultati. Essa deplora quindi il fatto che i consulenti della Commissione non abbiano preso in considerazione tale documento.

118.
    In risposta agli argomenti della ricorrente, la Commissione ha prodotto una lettera dei propri consulenti del 28 ottobre 1998, nella quale questi affermano di aver contattato i loro colleghi a Londra, Parigi, Madrid e Francoforte allo scopo di fissare il tasso minimo per l'investimento dell'IRI. A loro volta, i rappresentanti locali della Ernst & Young avrebbero contattato «investitori di reputazione mondiale e banche spesso alle prese con valutazioni di questo tipo». Gli investitori consultati avrebbero basato le loro risposte «sulla conoscenza che essi avevano della [s]ocietà e sulle informazioni che i consulenti erano stati autorizzati a svelare». La Commissione afferma di non ricordarsi di aver ricevuto il documento che la ricorrente avrebbe preparato per la Ernst & Young.

119.
    A titolo di misure di organizzazione del procedimento adottate il 25 aprile 2000, il Tribunale ha chiesto alla ricorrente di produrre il documento che essa sosteneva aver preparato per la Ernest & Young in vista delle consultazioni con gli investitori.

120.
    Con lettera 24 maggio 2000 la ricorrente ha comunicato un documento intitolato «appunti per la discussione con gli investitori riguardo ad Alitalia». Tale documento, composto di una sola pagina, comprende anzitutto i «dati fondamentali» della ricorrente per gli anni 1995 (dati attuali) e 2000 (stime) e indica poi gli «elementi fondamentali» del piano, ossia l'adozione di una nuova direzione, l'aumento di capitale di ITL 3 300 miliardi, la piattaforma di Malpensa, la creazione dell'Alitalia Team e l'accordo storico concluso con i sindacati.

121.
    Tuttavia, nessun elemento prodotto dalla ricorrente permette di mettere in dubbio il fatto che gli esperti consultati dalla Ernst & Young non disponessero delle informazioni necessarie nel caso di specie per valutare il tasso minimo.

122.
    A questo proposito occorre ricordare che, nella sua comunicazione 16 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale (v. supra, punti 15 e 16), la Commissione aveva annunciato l'intenzione di «affidarsi ad uno o più consulenti indipendenti» allo scopo di verificare se il piano di ristrutturazione soddisfacesse il criterio dell'investitore privato (GU C 346, in particolare pag. 22). Gli investitori consultati dalla Ernst & Young dovevano dunque essere a conoscenza del contenuto di tale comunicazione al momento in cui tali consultazioni hanno avuto luogo.

123.
    Occorre rilevare che la comunicazione 16 novembre 1996 contiene cinque pagine d'informazioni sulla struttura della ricorrente, sull'evoluzione della sua situazione finanziaria tra il 1990 e il 1995, sui dati per il 1995 (che in ogni caso a quell'epoca erano già pubblici), sulle grandi linee del piano di ristrutturazione e sull'evoluzione prevista per il periodo compreso tra il 1996 ed il 2000. Le informazioni contenute nella comunicazione 16 novembre 1996, riguardanti la situazione finanziaria della ricorrente ed il suo piano di ristrutturazione, sono molto più dettagliate delle informazioni contenute nel documento «appunti per la discussione con gli investitori riguardo ad Alitalia». Orbene, secondo la ricorrente, tale documento conteneva già «le informazioni necessarie per una corretta valutazione del piano della compagnia». Date tali circostanze, l'argomento della ricorrente deve essere respinto senza che sia necessario adottare ulteriori misure di organizzazione del procedimento.

- Sul difetto di motivazione per quanto concerne la fissazione del tasso minimo

124.
    La ricorrente afferma che la Commissione non ha sufficientemente motivato l'applicazione all'investimento dell'IRI del tasso minimo fissato nella decisione della Commissione 31 gennaio 1996, 96/278/CE, concernente la ricapitalizzazione della società Iberia (GU L 104, pag. 25; in prosieguo: la «decisione Iberia»). La ricorrente sottolinea in proposito come la situazione dell'Iberia al momento dell'adozione della relativa decisione fosse totalmente differente dalla situazione in cui la ricorrente stessa si trovava al momento dell'adozione della decisione impugnata.

125.
    La Commissione ribatte che l'argomento della ricorrente deve essere dichiarato irricevibile, in quanto fondato su informazioni riservate che i consulenti della ricorrente avrebbero ottenuto nel corso del procedimento amministrativo precedente l'adozione della decisione Iberia. Infatti i consulenti della ricorrente erano, nella pratica Iberia, i consulenti della Commissione. In ogni caso, la Commissione non sarebbe stata obbligata a fornire, nella decisione impugnata, spiegazioni specifiche sul raffronto tra il piano di ristrutturazione della ricorrente e quello di Iberia (sentenza British Airways e a. e British Midland Airways/Commissione, citata supra al punto 86, punto 443).

126.
    Il Tribunale ritiene che la tesi della Commissione relativa all'irricevibilità dell'argomento della ricorrente sia priva di oggetto dal momento che, ai fini del suo esame (v. supra, punti 127-137), occorrerà basarsi unicamente su elementi che non hanno alcun carattere riservato nei confronti della ricorrente, ossia su estratti della decisione Iberia, pubblicata nella Gazzetta ufficiale (v. supra, punto 124), e su passaggi delle relazioni dei consulenti della Commissione da quest'ultima comunicati alla ricorrente.

127.
    Il Tribunale ritiene anzitutto che la Commissione non può sostenere che, per il fatto che la ricorrente e Iberia siano due compagnie differenti, ristrutturate in epoche diverse, essa non fosse tenuta a fornire nella decisione impugnata specifiche spiegazioni sul raffronto tra il piano di ristrutturazione della ricorrente e quello di Iberia. Infatti, la Commissione stessa ed i suoi consulenti si sono riferiti alla decisione Iberia alloscopo di fissare il tasso minimo per l'investimento dell'IRI (v. supra, punti 107 e 108) ed hanno così sottolineato la pertinenza, al riguardo, del raffronto tra la situazione della ricorrente e quella di Iberia.

128.
    Inoltre, occorre rilevare come nella decisione Iberia la Commissione abbia fissato il tasso minimo ad un livello del 30% in base alle seguenti considerazioni:

«(...) la Commissione reputa che il [tasso minimo] che esigerebbe un investitore privato operante secondo le leggi di mercato per procedere all'iniezione di capitale in esame è come minimo del 30% in ragione della forte somma impegnata e soprattutto dei rischi dell'operazione. Questo tasso minimo del 30%, apparentemente molto elevato e nettamente superiore ai tassi rilevati sul mercato, tiene conto infatti delle probabilità non trascurabili che il programma non si svolga nella maniera prevista e che il rendimento reale risulti alla fine inferiore. Del resto, il tasso non può che essere superiore al costo del capitale, dato che quest'ultimo non tiene conto di tutti i rischi connessi alla compagnia. Orbene, malgrado l'eliminazione quasi totale dei rischi connessi al suo impegno nell'Arsa e il sostanziale miglioramento dei risultati operativi nel 1994 e nel primo semestre 1995, l'Iberia è pur sempre un'impresa il cui rischio specifico resta elevato. Le seguenti incertezze pesano in particolare sul buon esito del risanamento della compagnia, sulla sua redditività a lungo termine e sulle proiezioni finanziarie per il 1999 sulle quali si basano i calcoli del valore dell'impresa a tale data:

-    il programma di adattamento non è stato ultimato, in particolare non sono ancora iniziate le previste riduzioni di personale;

-    recentemente la compagnia ha attraversato un periodo di conflitti di lavoro che sono sfociati, in particolare, in frequenti scioperi dei piloti. Questi conflitti non solo comportano costi che gravano direttamente sul bilancio dell'Iberia, ma nuocciono anche all'immagine della compagnia di fronte alla clientela e possono ostacolare gli aumenti di produttività previsti dal programma;

-    il programma, nella sua forma attuale, terminerà alla fine del 1996. A tale data l'Iberia non avrà ancora conseguito i livelli di produttività e di efficienza delle sue principali concorrenti comunitarie. Quindi, un nuovo piano di riduzione dei costi dovrà essere elaborato e negoziato con le parti sociali. Il risultato di tali trattative per il momento è del tutto incerto;

-    i dubbi in merito all'esistenza e alle modalità d'intervento dei futuri partner esterni dell'Iberia, che restano tuttora da individuare;

-    gli effetti della liberalizzazione delle attività di trasporto aereo o di assistenza a terra (”handling”) in Europa sulla redditività a lungo termine dell'Iberia non si possono presagire nella loro totalità».

129.
    Nella decisione Iberia la Commissione ha poi deciso che l'investimento nel capitale di tale società soddisfaceva il criterio dell'investitore privato dal momento che il tasso interno del 30% era uguale al tasso minimo.

130.
    La Commissione riconosce che, al momento del procedimento amministrativo precedente l'adozione della decisione impugnata, la decisione Iberia era la sola decisione in cui essa aveva applicato il criterio del raffronto tra il tasso interno e il tasso minimo allo scopo di valutare se un investimento in una compagnia aerea soddisfacesse il criterio dell'investitore privato. La Commissione spiega a tale proposito che si trattava dell'unica altra pratica in cui le parti interessate contestavano la qualifica della misura. Date tali circostanze, la decisione Iberia era manifestamente destinata a costituire un precedente per il calcolo del tasso minimo nel caso di specie.

131.
    Consapevole di tale fatto, la ricorrente ha sostenuto, durante l'intero procedimento amministrativo, che la sua situazione non era comparabile a quella dell'Iberia come descritta nella decisione Iberia e che, di conseguenza, l'elevato tasso minimo fissato in quest'ultima decisione non poteva esserle applicato [presentazione della ricorrente alla DG VII della Commissione il 23 ottobre 1996 (pag. 80); documento della ricorrente del 19 dicembre 1996, trasmesso dalle autorità italiane alla Commissione il 20 dicembre 1996; lettera dei consulenti della ricorrente alla Commissione del 31 gennaio 1997; documento inviato alla Commissione in vista della riunione dell'8 aprile 1997; studi della ricorrente in preparazione dell'incontro dell'8 aprile 1997]. La ricorrente ha insistito in particolare sul fatto che gli elementi di incertezza che caratterizzavano la pratica Iberia non erano presenti nel suo caso.

132.
    Quanto al dovere di motivazione incombente alla Commissione nei confronti della ricorrente, la quale, in quanto destinataria della misura controversa, è parte interessata ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, occorre ricordare che, anche se la Commissione non è tenuta a rispondere a tutti gli argomenti invocati nel corso del procedimento amministrativo da una parte interessata, essa, nella sua decisione, è tuttavia tenuta ad esporre in modo sufficiente le ragioni per cui gli elementi essenziali dell'argomentazione di tale parte non possano essere accolti (v., in questo senso, sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punti 63 e 64). Tenuto conto del fatto - riconosciuto dalla Commissione (v. supra, punto 130) - che la decisione Iberia costituiva, all'interno della sua attività decisionale, il solo precedente relativo al calcolo del tasso minimo per un investimento fatto da parte delle autorità pubbliche in una compagnia aerea, occorre considerare che gli argomenti della ricorrente, diretti a distinguere la propria situazione da quella dell'Iberia, rivestivano un carattere essenziale ai fini della dimostrazione che l'investimento dell'IRI soddisfaceva il criterio dell'investitore privato. Ciò posto, la Commissione era tenuta a risponderle nella decisione impugnata.

133.
    Ora, occorre rilevare che, nella decisione impugnata e nelle relazioni dei consulenti della Commissione, alle quali la detta decisione rinvia, viene preso atto di taluneparticolarità della situazione della ricorrente, sottolineate in particolare da quest'ultima per distinguere la propria situazione da quella della compagnia Iberia.

134.
    Così, la relazione dei consulenti del dicembre 1996 sottolinea, nell'ambito della valutazione del tasso minimo, l'esistenza di un accordo concluso con i sindacati ed il fatto che taluni importanti progetti, tra cui in particolare quello relativo al «trasportatore altamente competitivo», ossia l'Alitalia Team, sono già stati avviati (punto IV.E.2).

135.
    Inoltre, nella decisione impugnata, è confermato che «Il piano [di ristrutturazione] ha ottenuto il benestare delle parti sociali» (punto II, terzo comma; v. anche punto II, sesto comma) e che «l'Alitalia Team, è stata costituita il 23 luglio 1996» (punto II, sesto comma). Nella decisione impugnata si menziona inoltre che «l'obiettivo [del piano di ristrutturazione] consiste nel ripristinare la competitività dell'Alitalia e consentirne la privatizzazione nel nuovo contesto del mercato comunitario liberalizzato. A tale duplice fine l'aumento di capitale comporterà una forte riduzione dell'indebitamento e il ripristino di una struttura finanziaria comparabile a quella della maggior parte delle imprese concorrenti della compagnia. Il risanamento della situazione debitoria comporterà anche una sostanziale diminuzione degli oneri finanziari. Inoltre il piano prevede un impegno costante nelle azioni già avviate dall'Alitalia in materia di produttività e di costi. La Commissione osserva peraltro che la produttività del personale dell'impresa è attualmente al medesimo livello di quella dei suoi principali concorrenti comunitari (...)» (punto VIII, settimo comma). Nella decisione impugnata viene inoltre spiegato che «il piano, nella versione adattata e migliorata dopo il gennaio 1997, è realistico e consente all'Alitalia di ripristinare una redditività soddisfacente sull'orizzonte 2000» (punto VI, settimo comma; v. anche punto VIII, undicesimo comma). Inoltre, la Commissione sottolinea che:

«i risultati nettamente positivi attesi sull'orizzonte 2000 dovrebbero nel contempo soddisfare le esigenze di capitale circolante, il finanziamento degli investimenti indispensabili all'attività a lungo termine della compagnia e offrire delle prospettive di redditività di lungo periodo. Essi dovrebbero altresì ispirare fiducia agli investitori ed aprire la via allo sviluppo di alleanze con altre compagnie» (punto VIII, nono comma).

136.
    Risulta da quanto precede che dalla motivazione della decisione impugnata relativa al calcolo del tasso minimo il ragionamento della Commissione non emerge in modo chiaro e inequivoco e tale da permettere alla ricorrente di conoscere i motivi delle misure adottate, così che essa possa difendere i propri diritti ed il giudice comunitario esercitare il proprio controllo (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T-16/96, Cityflyer Express/Commissione, Racc. pag. II-757, punti 64 e 65, e giurisprudenza citata). Infatti, la Commissione, nella decisione impugnata, non ha spiegato il motivo per cui essa riteneva necessario applicare all'investimento dell'IRI il medesimo tasso minimo del 30% fissato nella decisione Iberia, nonostante dalla decisione impugnata emergano elementi che portano a pensare, in particolare, che svariati fattori di rischio che hanno indotto la Commissione a fissare nella decisione Iberia il tasso minimo a tale livello «molto elevato e nettamente superiore ai tassirilevati sul mercato» non fossero presenti o lo fossero in misura minore nel caso Alitalia (si raffrontino i punti 128 e 135 di cui sopra).

137.
    Occorre pertanto concludere che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione nella parte in cui fissa per l'investimento dell'IRI lo stesso tasso minimo di quello determinato nella decisione Iberia.

- Sulle censure relative agli elementi di calcolo del tasso interno

138.
    In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione escludendo, nel calcolare il tasso interno, i costi di insolvenza. Questi ultimi si otterrebbero mediante il calcolo della differenza tra l'importo dei prestiti accordati, che saranno rimborsati integralmente nel caso di un nuovo investimento in capitale, e il valore del rimborso di questi stessi prestiti in caso d'insolvenza. La Commissione, non tenendo conto di tali costi, si sarebbe così allontanata dalle regole finanziarie ordinariamente seguite dalle imprese, dal parere dei suoi stessi consulenti nonché dalla propria prassi decisionale. La ricorrente spiega che la Cofiri, una società del gruppo IRI, le aveva concesso prestiti alle condizioni di mercato per circa ITL 1 600 miliardi. I costi di insolvenza per i prestiti accordati dalla Cofiri ammonterebbero così a ITL 1 140 miliardi. Per il calcolo del costo d'insolvenza, bisognerebbe inoltre tener conto del peggioramento del rating dell'IRI come conseguenza di una eventuale liquidazione della ricorrente.

139.
    La ricorrente sostiene che il fatto che ITL 900 miliardi siano stati immediatamente rimborsati alla Cofiri, e quindi all'IRI, grazie al versamento da parte di quest'ultima della prima parte di ITL 1 000 miliardi nel giugno 1996 (v. supra, punto 11) è un elemento significativo per il calcolo del tasso interno. Anche se tale operazione costituisse una conversione del debito in capitale, ciò non avrebbe alcuna incidenza ai fini dell'applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

140.
    La Commissione ribatte che la questione dell'inclusione o dell'esclusione dei costi di insolvenza è irrilevante ai fini della qualificazione dell'investimento come aiuto statale. Essa sottolinea a tal proposito che, secondo i calcoli dei suoi consulenti, il tasso interno più favorevole alla ricorrente, compresi i costi di insolvenza, sarebbe del 24,8%. Riguardo ai motivi dell'esclusione dei costi di insolvenza nel calcolo del tasso interno, la Commissione fa riferimento al punto VII, settimo comma, della decisione impugnata. La Commissione ritiene che l'anticipo di ITL 1 000 miliardi pagati dall'IRI nel giugno 1996 (v. supra, punto 11), utilizzati per rimborsare i prestiti concessi dalla Cofiri, vada equiparato ad una conversione di prestiti in capitale.

    

141.
    La Commissione fa valere inoltre che la concessione di prestiti alla ricorrente, pur alle normali condizioni di mercato, da parte della Cofiri, che è un'impresa pubblica, solleva questioni sulla loro natura di aiuto statale dato che la ricorrente, anch'essa impresa pubblica, gode di una garanzia implicita ed illimitata da parte dello Stato. LaCommissione chiarisce che essa non poteva integrare nel valore attuale dei flussi di cassa sovvenzioni di incerta legittimità.

142.
    Il Tribunale rileva anzitutto che, nella decisione impugnata, la Commissione afferma che, ai fini del calcolo del tasso interno, essa ha escluso i costi di insolvenza. Essa spiega infatti come «nelle circostanze presenti non vada tenuto conto, nel calcolo dei redditi attesi, dei costi che l'IRI dovrebbe sostenere in caso di liquidazione dell'Alitalia» (punto VII, settimo comma).

143.
    La ricorrente non può asserire che, così facendo, la Commissione si sia discostata dalla posizione espressa dai suoi consulenti. Si deve infatti rilevare come in nessun momento del procedimento amministrativo i consulenti della Commissione abbiano sostenuto che i costi di insolvenza dovessero essere inclusi nel calcolo del tasso interno. Nella loro relazione 18 giugno 1997, essi hanno indicato che (pag. 23): «i tassi di rendimento possono essere calcolati includendo in essi la redditività dei prestiti dell'IRI». I consulenti hanno quindi calcolato il tasso interno, una volta escludendo (pag. 13) ed un'altra includendo (pag. 14) nei loro calcoli i costi di insolvenza.

144.
    La Commissione motiva la sua decisione di escludere i costi di insolvenza dal calcolo del tasso interno nel modo seguente:

«tali costi dell'insolvenza derivano sostanzialmente dalla perdita dei prestiti a breve termine concessi prima del giugno 1996 all'Alitalia dalla società finanziaria Cofiri, controllata dall'IRI, e rimborsati nel giugno e luglio 1996 grazie al contestuale versamento dell'anticipo di 1 000 miliardi di lire, il che consente peraltro di equiparare in pratica questa doppia operazione ad una conversione di prestiti in capitale. Ebbene, un investitore privato guidato da previsioni di redditività di più lungo periodo non fonda la sua decisione sul computo di un possibile vantaggio immediato se la situazione reale dell'impresa non è sufficientemente buona da giustificare impegni duraturi» (punto VII, settimo comma).

145.
    Non è controverso il fatto che la maggior parte dell'iniezione di capitale di ITL 1 000 miliardi effettuata nel 1996 sia servita a rimborsare all'IRI prestiti per un ammontare di circa ITL 900 miliardi e che tale operazione possa essere considerata come una conversione di prestiti in capitale.

146.
    Occorre poi rilevare come tale conversione di prestiti in capitale si inquadri perfettamente negli obiettivi del piano di ristrutturazione della ricorrente. Infatti, uno degli obiettivi principali del piano era quello di ridurre l'indice «indebitamento su fondi propri» (punto II, quarto, undicesimo e dodicesimo comma, e punto VIII, settimo comma, della decisione impugnata).

147.
    La Commissione non può tuttavia asserire che una tale «conversione» apporti solo un vantaggio immediato. Infatti, come da essa riconosciuto nella decisione impugnata, una riduzione dell'indebitamento riduce le spese finanziarie della ricorrente (punto II, dodicesimo comma, e punto VIII, settimo comma). Ora, la riduzione delle spesefinanziarie aumenta la redditività della ricorrente, cosa che contribuisce a finanziare gli investimenti indispensabili per la sua attività a lungo termine.

148.
    Anche l'argomento della Commissione relativo all'eventuale natura di aiuto statale dei prestiti accordati dalla Cofiri deve essere respinto. Infatti, la decisione impugnata non fa leva su tale motivo per giustificare l'esclusione dei costi di insolvenza dal calcolo del tasso interno. Inoltre, nella loro relazione 18 giugno 1997, i consulenti della Commissione hanno rilevato che, durante il periodo compreso tra il marzo 1994 e il marzo 1996, la ricorrente «era in grado di ottenere nuove linee di credito presso istituzioni finanziarie private» e che «le condizioni applicate dalla Cofiri», in tale periodo, non presentavano «differenze sostanziali con il mercato» (sezione IV, F.2).

149.
    Deve inoltre rilevarsi che il ragionamento della Commissione relativo ai costi di insolvenza è circolare. Va ricordato, a tale proposito, che nella decisione impugnata la Commissione procede al calcolo del tasso interno per valutare se un investitore privato avrebbe potuto essere attirato da un investimento di ITL 2 750 miliardi nel capitale della ricorrente. Tuttavia, la spiegazione presentata dalla Commissione per giustificare la propria decisione di escludere i costi di insolvenza dal calcolo del tasso interno è già fondata sulla premessa che un investitore privato non farebbe l'investimento in questione. Infatti, emerge da tale spiegazione che la Commissione riteneva che «la situazione reale dell'impresa non [fosse] sufficientemente buona da giustificare impegni duraturi» da parte di «un investitore privato guidato da previsioni di redditività di più lungo periodo» (punto VII, settimo comma).

150.
    Deve quindi prendersi atto che, nella fattispecie, la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione nel considerare, in base ai motivi presentati nella decisione impugnata, che i costi di insolvenza relativi ai prestiti accordati dalla Cofiri dovevano essere esclusi dal calcolo del tasso interno.

151.
    Infine, l'argomento della Commissione secondo cui la questione dell'inclusione o dell'esclusione dei costi di insolvenza non sarebbe pertinente (v. supra, punto 140) deve essere respinto. Il fatto che la Commissione, nello svolgere le proprie considerazioni riguardo al criterio dell'investitore privato (punto VII della decisione), spieghi che i costi di insolvenza devono nel caso di specie essere esclusi costituisce un indizio sufficiente del fatto che tale questione è pertinente per valutare se l'investimento dell'IRI costituisca un aiuto statale. Inoltre, nell'ambito del contenzioso di annullamento, non spetta al Tribunale rivalutare il tasso interno per l'investimento ed esaminare se il detto tasso, nell'ipotesi in cui i costi di insolvenza fossero stati inclusi nel suo calcolo, resterebbe inferiore al tasso minimo (sentenze AIUFFASS e AKT/Commissione, citata supra al punto 99, punto 56; BFM e EFIM/Commissione, citata supra al punto 84, punto 81, e British Airways e a. e British Midland Airways/Commissione, citata supra al punto 86, punto 79).

152.
    In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione l'ha arbitrariamente costretta ad accollarsi il costo, incombente allo Stato in forza del decreto legge 23ottobre 1996, n. 546 (convertito in legge 20 dicembre 1996 n. 640), del prepensionamento di 700 suoi lavoratori, riducendo di almeno due punti, secondo i calcoli dei consulenti della Commissione, il tasso di redditività dell'investimento dell'IRI.

153.
    Tuttavia, come sottolinea a giusto titolo la Commissione, la ricorrente si è impegnata irrevocabilmente, prima dell'adozione della decisione impugnata, ad assumere a proprio carico i costi del prepensionamento di 700 suoi lavoratori (v. supra, punti 28 e 35). Per tale ragione, la valutazione giuridica ed il dispositivo della decisione impugnata non contengono alcuna traccia della decisione della ricorrente di sopportare tali costi. La Commissione ne prende atto solo nella parte della decisione impugnata intitolata «I fatti».

154.
    Anche se, inizialmente, la ricorrente si è impegnata in tal senso, a condizione che la decisione finale riconoscesse che la ricapitalizzazione costituiva un investimento conforme al criterio dell'investitore privato, occorre rilevare che, con il sequestro della somma dei prepensionamenti, avvenuto nel luglio 1997, tale impegno è divenuto irrevocabile (v. supra, punto 35). La Commissione doveva quindi verificare se l'investimento soddisfacesse il criterio dell'investitore privato tenendo conto di tale nuova realtà.

155.
    Infine, la ricorrente avrebbe potuto resistere, nel corso del procedimento amministrativo, all'asserita pressione da parte della Commissione di assumersi l'impegno in questione oppure, alternativamente, avrebbe potuto, come per le altre «condizioni», evitare di assumersi un impegno unilaterale irrevocabile. Se la ricorrente si fosse comportata in tal modo nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione avrebbe preso posizione sulla questione dei costi di prepensionamento di 700 dipendenti nella decisione impugnata oppure in un'altra decisione la cui legittimità avrebbe potuto essere valutata da parte del Tribunale.

156.
    Ne consegue che l'argomento della ricorrente relativo all'asserita erroneità del calcolo del tasso interno, dovuta al fatto che la Commissione l'avrebbe costretta ad assumersi il costo del prepensionamento di 700 dipendenti, deve essere respinto.

- Sulla censura relativa alla mancata considerazione dell'ultima versione del piano di ristrutturazione per il calcolo del tasso minimo e del tasso interno

157.
    La ricorrente denuncia il fatto che le ultime modifiche apportate al piano di ristrutturazione nel giugno 1997 non hanno indotto i consulenti della Commissione e quest'ultima a ricalcolare il tasso minimo ed il tasso interno. Essa ritiene che le ultime modifiche abbiano avuto un effetto diretto sui rischi legati all'investimento e sulla sua redditività.

158.
    Occorre ricordare che, nella loro prima relazione del dicembre 1996, preparata sulla base del piano di ristrutturazione comunicato alla Commissione nel luglio 1996, i consulenti hanno calcolato un tasso minimo compreso tra il 30 ed il 40%. Essiritenevano che il tasso minimo si situasse piuttosto verso la parte inferiore di tale banda. Secondo i consulenti, il tasso interno variava tra il -12,5% e il +25,7% (relazione dell'11 dicembre 1996, sezione IV; decisione impugnata, punto V, secondo comma).

159.
    Per quanto riguarda il piano di ristrutturazione modificato del febbraio 1997, esso è stato oggetto di analisi nel progetto di relazione del 21 febbraio 1997, la cui versione definitiva è del 18 giugno 1997 (v. supra, punto 32). In tale relazione, i consulenti spiegano che il tasso minimo doveva essere fissato al 30%. Il tasso interno variava tra il +13,1% e il +24,8% (relazione 18 giugno 1997, sezione IV; v. anche decisione impugnata, punto VI, secondo comma, e punto VII, ottavo comma).

160.
    In seguito, come sottolineato dalla Commissione nella decisione impugnata, varie riunioni hanno avuto luogo nel corso dei mesi di maggio e giugno 1997, dalle quali è derivato un ulteriore miglioramento del piano di ristrutturazione sui seguenti punti: un'accelerazione del processo di riduzione dei costi grazie a un trasferimento del personale Alitalia verso Alitalia Team più rapido di quanto precedentemente previsto; una riduzione dell'importo dell'aumento di capitale previsto, che passava a ITL 2 750 miliardi; la cessione delle partecipazioni detenute dall'Alitalia nella compagnia ungherese Malev, nonché in sei aeroporti regionali italiani (v. decisione impugnata, punto VI, quinto comma). Queste ultime modifiche del piano di ristrutturazione sono state comunicate dalle autorità italiane alla Commissione con lettera 26 giugno 1997. Tuttavia, i consulenti della Commissione, nella loro relazione integrativa 4 luglio 1997, non hanno ricalcolato il tasso minimo ed il tasso interno sulla base delle ultime modifiche apportate al piano di ristrutturazione nel giugno 1997.

161.
    E' pacifico tra le parti che il tasso minimo ed il tasso interno fissati nella decisione impugnata sono quelli calcolati dai consulenti della Commissione nella loro relazione 18 giugno 1997 sulla base della penultima versione del piano di ristrutturazione. La Commissione ha infatti fissato il tasso minimo al 30% (decisione impugnata, punto VI, secondo comma, e punto VII, ottavo comma). Il tasso interno, che è stato fissato «intorno al 20%» (decisione impugnata, punto VII, ottavo comma), costituisce, come confermato dalla Commissione in risposta ad un quesito scritto, la media dei valori stabiliti nella relazione 18 giugno 1997 (v. supra, punto 103).

162.
    Ne consegue quindi che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha rivalutato il tasso minimo ed il tasso interno sulla base dell'ultima versione del piano di ristrutturazione della ricorrente.

163.
    La Commissione spiega tuttavia, nel proprio controricorso, che «le [ultime] modifiche [introdotte al piano di ristrutturazione], per la loro natura, non potevano incidere in modo determinante sulle incognite dell'investimento di un capitale a rischio nell'ottica di un investitore privato che opera secondo le leggi dell'economia di mercato (...). In seguito alle modifiche introdotte in giugno 1997 non ricorrevano dunque le premesse per ridurre ulteriormente [il tasso minimo]; questo era già stato ridotto in effetti dal 30-40% secondo le stime riferite alla prima versione del piano, ad un livello non inferiore al 30% nella seconda versione». Allo scopo di sottolineare i rischi associati al piano di ristrutturazione, la Commissione segnala che i controlli effettuati nell'aprile 1998 hanno fatto emergere il mancato rispetto del piano di ristrutturazione per ciò che riguarda la produttività del personale e le modalità di riduzione degli effettivi. Inoltre, la ricorrente non avrebbe rispettato le differenti condizioni imposte dalla decisione impugnata [v. comunicazione della Commissione 3 giugno 1998 concernente la seconda rata dell'aiuto alla ristrutturazione di Alitalia, autorizzato dalla Commissione in data 15 luglio 1997 (GU C 290, pag. 3)]. Per quanto riguarda il tasso interno, la Commissione afferma nella sua controreplica che tale tasso, ricalcolato sulla base dell'ultima versione del piano, raggiunge al massimo un livello del 26,1%, compresi anche i costi di insolvenza (punti 58-60 e allegato III della controreplica). Il tasso interno resterebbe così sempre inferiore al tasso minimo. La Commissione fa riferimento anche agli scarsi risultati ottenuti dalla ricorrente nel 1999.

164.
    Occorre ricordare che, allo scopo di valutare la legittimità della decisione impugnata, il Tribunale prende in considerazione solo gli elementi di cui la Commissione disponeva al momento in cui ha adottato la decisione impugnata (sentenze Germania/Commissione, citata supra al punto 86, punto 34, British Airways e a. e British Midland Airways/Commissione, citata supra al punto 86, punto 81, e Salomon/Commissione, citata supra al punto 61, punto 115). Ogni argomentazione della Commissione rifacentesi ad avvenimenti che si sono prodotti dopo l'adozione della decisione impugnata deve quindi essere disattesa.

165.
    Occorre poi ricordare che la Commissione, in piena conformità con le linee direttrici da essa stabilite nella sua comunicazione aviazione (v. supra, punti 96-99), ha ritenuto nella sua decisione impugnata che il metodo da applicare per valutare se l'investimento dell'IRI soddisfacesse il criterio dell'investitore privato consisteva nel raffrontare il tasso interno dell'investimento con quello minimo (punto VII, settimo ed ottavo comma).

166.
    Il tasso minimo, come illustrato dalla Commissione nel suo controricorso, «include il premio di rischio che esige l'investitore privato per assumere un determinato impegno finanziario. Il tasso è quindi direttamente proporzionale al rischio insito nell'investimento». Per quanto riguarda il tasso interno, la Commissione spiega che esso esprime «la redditività di fondo dell'operazione» (decisione impugnata, punto VI, secondo comma).

167.
    Ora, la Commissione stessa ha accertato nella decisione impugnata che le ultime migliorie introdotte al piano di ristrutturazione nel giugno 1997 «riducono i rischi inerenti al piano di ristrutturazione e incrementano ancora la redditività dell'iniezione di capitale» (punto VI, settimo comma). Sembra quindi che tali ultime modifiche siano tali da far aumentare il tasso interno (accresciuta redditività) e da far scendere il tasso minimo (rischi ridotti).

168.
    Date tali condizioni, la Commissione, per poter valutare correttamente se l'investimento dell'IRI soddisfacesse il criterio dell'investitore privato, avrebbe dovuto rivalutare il tasso minimo ed il tasso interno sulla base dell'ultima versione del piano di ristrutturazione.

169.
    Ne consegue quindi che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione nel ritenere che le modifiche introdotte nel piano di ristrutturazione nel giugno 1997, che, come da essa stessa ammesso, riducevano ulteriormente i rischi inerenti a tale piano e miglioravano la redditività dell'impresa, non avessero alcuna incidenza sul calcolo del tasso minimo e del tasso interno e, quindi, sulla decisione se l'investimento dell'IRI soddisfacesse il criterio dell'investitore privato.

170.
    Quanto all'argomento della Commissione secondo cui una rivalutazione del tasso minimo e del tasso interno sulla base dell'ultima versione del piano di ristrutturazione dimostrerebbe che un investitore privato non avrebbe effettuato l'investimento in questione, occorre ricordare che, nell'ambito del contenzioso d'annullamento, il Tribunale si pronuncia sulla legittimità delle valutazioni compiute dalla Commissione nella decisione impugnata. Non spetta al Tribunale, nell'ambito di un simile contenzionso, rivalutare il tasso minimo ed il tasso interno per l'investimento e pronunciarsi sul punto se un investitore privato avrebbe avuto interesse ad effettuare l'investimento che l'IRI si proponeva di effettuare al momento dell'adozione della decisione impugnata (sentenze AIUFFASS e AKT/Commissione, citata supra al punto 99, punto 56; BFM e EFIM/Commissione, citata supra al punto 84, punto 81, e British Airways e a. e British Midland Airways/Commissione, citata supra al punto 86, punto 79).

171.
    Tenuto conto del difetto di motivazione accertato nel precedente punto 137 e dei manifesti errori di valutazione accertati nei precedenti punti 150 e 169, occorre accogliere le conclusioni della ricorrente ed annullare la decisione impugnata, senza necessità di pronunciarsi sugli altri argomenti relativi al primo motivo e sugli altri motivi del ricorso.

Sulle spese

172.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese da essa sostenute, oltre a quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alle conclusioni di quest'ultima.

173.
    Conformemente all'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, le parti intervenienti sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    La decisione della Commissione 15 luglio 1997, 97/789/CE, relativa alla ricapitalizzazione della società Alitalia, è annullata.

2)    La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

3)    La Air One SpA e la Air Europe SpA sopporteranno le proprie spese.

Lenaerts
Azizi
Moura Ramos

            Jaeger                        Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 dicembre 2000.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J. Azizi


1: Lingua processuale: l'italiano.