Language of document : ECLI:EU:T:2011:31

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

4 febbraio 2011 (1)

«Gratuito patrocinio »

Nella causa T-41/11 AJ,

AB, residente a Genova,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea,

Commissione europea,

Repubblica italiana,

convenuti,

avente ad oggetto una domanda di gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 95 del regolamento di procedura,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

visto l’art. 94, n. 3, del regolamento di procedura,

visto l’art. 96, n. 1, del regolamento di procedura,

vista la domanda di gratuito patrocinio depositata presso la cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2011,

vista l’azione per la quale viene richiesto il gratuito patrocinio, come descritta nel formulario di domanda di gratuito patrocinio,

visto che il Tribunale non è competente a conoscere di un ricorso proposto da una persona fisica contro uno Stato membro,

visto che le condizioni di ricevibilità di un ricorso per carenza, previste dall’art. 265 TFUE, non sono soddisfatte qualora le istituzioni convenute non siano state previamente invitate ad agire,

visto che l’azione di cui trattasi risulta pertanto manifestamente irricevibile,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così dispone:

La domanda di gratuito patrocinio nella causa T-41/11 AJ è respinta.

Lussemburgo, 4 febbraio 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


1 Lingua processuale: l’italiano.