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Impugnazione proposta il 27 gennaio 2021 dall’Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 18 novembre 2020, causa T-735/18, Aquind / ACER

(Causa C-46/21 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente:Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) (rappresentanti: P. Martinet, E. Tremmel, agenti, B. Creve, advokat)

Altra parte nel procedimento: Aquind Ltd

Conclusioni della ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare, in toto o in parte, la sentenza impugnata;

ove la Corte ritenga che lo stato degli atti lo consenta, respingere il ricorso in primo grado come infondato;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché questo statuisca conformemente alla sentenza della Corte;

condannare la Aquind Ltd alle spese sostenute sia nel procedimento di impugnazione sia nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto il quarto e il nono motive della ricorrente e, su tale base, ha annullato la decisione A-001-2018 della commissione dei ricorsi dell’ACER, ha respinto il ricorso quanto al resto, e ha condannato l’ACER a pagare le spese. Nella presente impugnazione, la ACER fa valere che il Tribunale ha commesso i seguenti errori di diritto:

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto con riferimento all’intensità del riesame effettuato dalla commissione dei ricorsi dell’ACER, in generale e nella fattispecie, con riferimento a errori in valutazioni tecniche ed economiche complesse.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretare l’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 714/2009.1

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1 Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU 2009, L 211, pag. 15).