Sentenza del Tribunale del 9 luglio 2015 – CMT / UAMI – Camomilla (CAMOMILLA)
(Causa T-100/13)1
[«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario denominativo CAMOMILLA – Marchio nazionale figurativo anteriore Camomilla – Impedimento assoluto alla registrazione – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Insussistenza di malafede del titolare del marchio comunitario – Impedimento relativo alla registrazione – Uso effettivo del marchio anteriore – Elementi di prova complementari prodotti dinanzi alla commissione di ricorso»]
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) (Napoli, Italia) (rappresentanti: G. Floridia, R. Floridia, M. Franzosi e G. Rubino, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Camomilla SpA (Buccinasco, Italia) (rappresentanti: A. Tornato e M. Mussi, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 29 novembre 2012 (procedimento R 1616/2011-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) e la Camomilla SpA.
Dispositivo
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 29 novembre 2012 (procedimento R 1616/2011-1) è annullata.
L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl).
La CAMOMILLA SpA sopporterà le proprie spese.
____________1 GU C 141 del 18.5.2013.