Language of document : ECLI:EU:T:2017:165





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 marzo 2017 –
Hersill / EUIPO – KCI Licensing (VACUP)

(causa T741/14)

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo VACUP – Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori MINIVAC e V.A.C. – Mancanza di uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»

Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 3)

(v. punti 1823)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 agosto 2014 (procedimento R 1520/2013‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra la KCI Licensing e la Hersill.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 agosto 2014 (procedimento R 1520/2013‑2) è annullata.

2)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Hersill, SL.

3)

La KCI Licensing, Inc. sopporterà le proprie spese.