Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 marzo 2017 –
Hersill / EUIPO – KCI Licensing (VACUP)
(causa T‑741/14)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo VACUP – Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori MINIVAC e V.A.C. – Mancanza di uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 3)
(v. punti 18‑23)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 agosto 2014 (procedimento R 1520/2013‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra la KCI Licensing e la Hersill. |
Dispositivo
1) | | La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 agosto 2014 (procedimento R 1520/2013‑2) è annullata. |
2) | | L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Hersill, SL. |
3) | | La KCI Licensing, Inc. sopporterà le proprie spese. |