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Impugnazione proposta il 25 febbraio 2021 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-442/17 RENV, RN / Commissione

(Causa C-118/21 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Schima, B. Mongin, G. Gattinara, agenti)

Altre parti nel procedimento: RN, Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del 16 dicembre 2020 RN/Commissione (T-441/17 RENV);

respingere il ricorso di primo grado;

condannare la parte convenuta a pagare le spese della causa di primo grado;

condannare la parte convenuta alle spese dell’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo è relativo al fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto estendendo l'ambito della sua competenza oltre l'oggetto della controversia soggetta a rinvio come delimitato dal giudice dell’impugnazione (punti 41-46 della sentenza impugnata). La Commissione sostiene quanto segue:

la portata del rinvio non è lasciata alla discrezione del giudice del rinvio;

il giudice dell’impugnazione ha ritenuto che gli articoli 18 e 20 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari si riferissero a situazioni diverse. Poiché queste situazioni sono state trattate in modo diverso, ha quindi implicitamente ma necessariamente escluso l'esistenza di una violazione del principio di parità di trattamento;

la sentenza del Tribunale pronunciata in sede di rinvio contraddice la sentenza in appello sul punto che è stato, tuttavia, definitivamente deciso ammettendo l'esistenza di una discriminazione.

Il secondo motivo verte su un errore di diritto relativo ai criteri di valutazione della legittimità delle scelte operate dal legislatore e sulla violazione dell'obbligo di motivazione (punti 68-71 e punto 79 della sentenza impugnata). A parere della Commissione:

il Tribunale si è discostato dal principio secondo cui la valutazione della legittimità di un atto dell'Unione alla luce dei diritti fondamentali non può basarsi su affermazioni tratte dalle conseguenze di tale atto in un caso particolare;

l'illegittimità di una disposizione dello Statuto dei funzionari non può essere basata sul carattere «irragionevole» della scelta fatta dal legislatore;

il Tribunale non ha preso in considerazione tutti gli elementi che caratterizzano le due situazioni da comparare, in violazione dei principi stabiliti nella sentenza HK/Commissione (C-460/18 P).

Il terzo motivo verte su un errore di diritto nell'interpretazione del principio di non discriminazione, poiché il Tribunale ha ritenuto che le situazioni di cui agli articoli 18 e 20 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari fossero comparabili (punti 72-85 della sentenza impugnata). La Commissione solleva quanto segue:

la data del matrimonio non è il solo criterio che distingue gli articoli 18 e 20 dell'allegato VIII dello Statuto. La distinzione si basa su una serie di fattori che il Tribunale ha rifiutato di prendere in considerazione;

il Tribunale avrebbe dovuto considerare la finalità della durata minima del matrimonio nelle due disposizioni in questione, il che avrebbe evidenziato le loro differenze;

la discriminazione in base all'età non è stata accertata.

Il quarto motivo verte su un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali e su diverse violazioni dell'obbligo di motivazione (punti 87-88 e 90-113 della sentenza impugnata):

la prima parte del motivo verte su un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, dovuto al rifiuto di distinguere le conseguenze del decesso del funzionario per quanto riguarda il coniuge superstite a seconda che il matrimonio sia stato contratto prima o dopo il servizio (punti 87 e 88 della sentenza impugnata);

la seconda parte del motivo verte su un errore di diritto nell'interpretazione dell'obiettivo di prevenzione della frode e sulla violazione dell'obbligo di motivazione (punti 90-105 della sentenza impugnata);

la terza parte del motivo riguarda un errore di diritto nell'interpretazione dell'obiettivo di salvaguardia dell'equilibrio finanziario del regime pensionistico dell'Unione (punti 106-113 della sentenza impugnata).

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