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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 9 giugno 2023 – SIA A / C, D, E

(Causa C-365/23, Arce 1 )

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente in cassazione e attrice in primo grado: SIA A.

Altre parti nel procedimento di cassazione e convenuti in primo grado: C, D, E.

Questioni pregiudiziali

Se un contratto di prestazione di servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera di un sportivo, concluso tra un professionista che esercita la sua attività professionale nel campo dello sviluppo e dell’allenamento di sportivi, da un lato, e un minore rappresentato dai suoi genitori il quale, al momento della conclusione del contratto, non svolgeva un’attività da professionista nello sport di cui si tratta, rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13/CEE1 del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva 93/13»).

In caso di risposta negativa alla prima questione, se la direttiva 93/13 osti a una giurisprudenza nazionale che interpreta le norme di trasposizione di detta direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale in modo tale che le disposizioni in materia di tutela dei consumatori ivi contenute sono applicabili anche ai contratti in parola.

In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se un giudice nazionale possa sottoporre alla valutazione del carattere abusivo di cui all’articolo 3 della direttiva 93/13 una clausola contrattuale in cui è previsto che, a fronte della prestazione di servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera in un determinato sport, come specificati nel contratto, il giovane sportivo si impegna a corrispondere una remunerazione pari al 10 % delle entrate percepite nei successivi 15 anni, senza considerare che tale clausola rientri tra quelle sottratte alla valutazione del carattere abusivo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva.

In caso di risposta affermativa alla terza questione, se debba considerarsi redatta in modo chiaro e comprensibile, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 93/13, una clausola contrattuale in cui è previsto che, a fronte della fornitura di servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera, come specificati nel contratto, il giovane sportivo si impegna a corrispondere una remunerazione pari al 10 % delle entrate percepite nei successivi 15 anni, tenuto conto del fatto che, al momento della conclusione del contratto, quest’ultimo non disponeva di informazioni chiare sul valore del servizio fornito né sull’importo da pagare per tale servizio, che gli consentissero di valutare le ripercussioni economiche che ne potevano derivare.

In caso di risposta affermativa alla terza questione, se una clausola contrattuale in cui è previsto che, a fronte della fornitura di servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera, come specificati nel contratto, il giovane sportivo si impegna a corrispondere una remunerazione pari al 10 % delle entrate percepite nei successivi 15 anni, debba essere considerata, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una clausola che determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, tenuto conto del fatto che tale paragrafo non mette in relazione il valore del servizio fornito con il costo di detto servizio per il consumatore.

In caso di risposta affermativa alla quinta questione, se la decisione di un giudice nazionale che riduce l’importo del pagamento esigibile dal consumatore a favore del prestatore di servizi all’entità dei costi effettivi sostenuti da quest’ultimo per la fornitura al consumatore dei servizi previsti dal contratto sia in contrasto con i requisiti stabiliti dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

In caso di risposta negativa alla terza questione e qualora la clausola contrattuale in cui è previsto che, a fronte della prestazione di servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera di un sportivo, come specificati nel contratto, il consumatore si impegna a corrispondere una remunerazione pari al 10 % delle entrate percepite nei successivi 15 anni, sia sottratta alla valutazione del carattere abusivo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, se il giudice nazionale, avendo constatato che l’importo della remunerazione è manifestamente sproporzionato rispetto al contributo fornito dal prestatore dei servizi, possa nondimeno dichiarare abusiva detta clausola sulla base del diritto nazionale.

In caso di risposta affermativa alla settima questione, se, nel caso di un contratto stipulato con un consumatore in un momento in cui l’articolo 8 bis della direttiva 93/13 non era ancora entrato in vigore, debbano essere prese in considerazione le informazioni fornite dallo Stato membro alla Commissione europea conformemente a detto articolo relativamente alle disposizioni adottate dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 8 di detta direttiva e, in caso di risposta affermativa, se la competenza dei giudici nazionali sia limitata da tali informazioni in base all’articolo 8 bis della medesima direttiva, qualora lo Stato membro abbia comunicato che la sua normativa non va oltre lo standard minimo stabilito dalla direttiva in parola.

In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, quale rilevanza occorra accordare, alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con il suo articolo 24, ai fini dell’applicazione delle norme di trasposizione delle disposizioni della direttiva 93/13 nell’ordinamento giuridico nazionale, al fatto che, al momento della conclusione del contratto di prestazione di servizi di cui trattasi, della durata di 15 anni, il giovane sportivo fosse minorenne e che detto contratto fosse stato quindi concluso dai genitori in suo nome, prevedendo l’obbligo per il minore in parola di versare una remunerazione pari al 10 % di tutte le entrate da lui percepite nei successivi 15 anni.

In caso di risposta negativa alla prima o alla seconda questione, in considerazione del fatto che le attività sportive rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, se un contratto di prestazione di servizi della durata di 15 anni, stipulato con un giovane sportivo minorenne – concluso in suo nome dai suoi genitori – in cui è previsto l’obbligo per il minore di versare una remunerazione pari al 10 % di tutte le entrate da lui percepite nei successivi 15 anni, violi i diritti fondamentali sanciti dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con il suo articolo 24, paragrafo 2,

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1     Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1     GU 1993, L 95, pag. 29.