Language of document : ECLI:EU:T:2015:268

Causa T‑623/13

Unión de Almacenistas de Hierros de España

contro

Commissione europea

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti riguardanti due procedimenti nazionali in materia di concorrenza – Documenti trasmessi alla Commissione da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza nell’ambito della cooperazione prevista dalle disposizioni del diritto dell’Unione – Diniego d’accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Mancanza di un obbligo per l’istituzione interessata di effettuare un esame concreto e specifico del contenuto dei documenti oggetto della domanda di accesso quando l’indagine in questione è definitivamente conclusa – Mancanza di necessità di una misura di organizzazione del procedimento che richieda la produzione dei documenti controversi – Omessa presa in considerazione della situazione specifica del richiedente»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 maggio 2015

1.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Portata – Applicazione ai documenti trasmessi alla Commissione da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza nell’ambito di un’indagine relativa all’applicazione dell’articolo 101 TFUE

(Art. 101 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1‑3; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 11, § 4)

2.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali di un soggetto determinato – Portata – Applicazione ai documenti ottenuti con un procedimento condotto da un’autorità nazionale garante della concorrenza che agisce in forza dell’articolo 101 TFUE

(Art. 101 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino)

3.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Tutela degli interessi commerciali – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)

4.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Tutela degli interessi commerciali – Portata – Applicazione ai documenti trasmessi alla Commissione da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza nell’ambito di un’indagine relativa all’applicazione dell’articolo 101 TFUE – Presunzione generale di pregiudizio arrecato alla tutela degli interessi coinvolti in siffatta indagine dalla divulgazione di detti documenti

(Art. 101 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo e terzo trattino; regolamento del Consiglio n. 1/2003, trentaduesimo considerando e art. 11, § 4)

5.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Diniego di accesso – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e specifico dei documenti – Possibilità di fondarsi su presunzioni generali che si applicano a determinate categorie di documenti – Limiti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)

6.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Eccezioni obbligatorie – Presa in considerazione di un interesse particolare del richiedente – Esclusione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, quarto e undicesimo considerando, artt. 2, § 1, 4, § 2, 6, § 1, e 12, § 1)

7.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Diniego di accesso – Competenza del giudice dell’Unione a ordinare la produzione dei documenti al fine di controllare la fondatezza del diniego – Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)

1.      La circostanza che un’indagine relativa all’applicazione dell’articolo 101 TFUE sia condotta da un’autorità pubblica di uno Stato membro e non da un’istituzione dell’Unione non incide sull’inclusione di documenti trasmessi alla Commissione dalla suddetta autorità sulla base dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 nel campo di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Infatti, dalla formulazione di tale disposizione non emerge che le attività ispettive, di indagine e di revisione contabile in questione siano solamente quelle delle istituzioni dell’Unione, contrariamente a quanto avviene per l’articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento, volto a tutelare il processo decisionale dell’istituzione. Orbene, poiché la tutela dei legittimi interessi degli Stati membri può essere garantita sulla base delle eccezioni specifiche previste dall’articolo 4, paragrafi da 1 a 3, dello stesso regolamento, tali eccezioni vanno intese come volte non soltanto a proteggere le attività dell’Unione, ma anche gli interessi specifici dello Stato membro, per esempio la tutela delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, perseguite dai servizi dell’autorità di tale Stato membro.

(v. punto 44)

2.      Nel caso di un procedimento avviato da un’autorità nazionale garante della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE, quando tale autorità verifica se una o più imprese abbiano attuato comportamenti collusivi che possano incidere sulla concorrenza in misura significativa, quest’ultima raccoglie le informazioni commerciali riservate, relative alle strategie commerciali delle imprese coinvolte, agli importi delle loro vendite, alle loro quote di mercato o ai loro rapporti commerciali, di modo che l’accesso ai documenti di un siffatto procedimento può arrecare pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali delle citate imprese, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

(v. punti 45, 46)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 48)

4.      Risulta sussistere una presunzione generale secondo cui la divulgazione dei documenti trasmessi ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 arreca pregiudizio, in linea di principio, alla tutela degli interessi commerciali delle imprese a cui si riferiscono le informazioni di cui trattasi, nonché alla tutela, che gli è strettamente collegata, degli obiettivi delle attività di indagine dell’autorità nazionale garante della concorrenza in questione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n.1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Infatti, il regolamento n. 1/2003 mira, in particolare, a garantire la riservatezza delle informazioni e il rispetto del segreto d’ufficio nei procedimenti di applicazione dell’articolo 101 TFUE e ciò, in particolare, nell’ambito del meccanismo d’informazione istituito in seno alla rete di pubbliche autorità che applicano le norme dell’Unione in materia di concorrenza. Un tale obiettivo è giustificato, in particolare, dal fatto che, in tali procedimenti, sono presenti informazioni commerciali eventualmente riservate, come ricordato dal considerando 32 del regolamento n. 1/2003. Tale regolamento persegue, quindi, in materia di accesso ai documenti, un obiettivo diverso da quello perseguito dal regolamento n. 1049/2001, il quale mira a rendere agevole quanto più possibile l’esercizio del diritto di accesso ai documenti, nonché a promuovere le corrette prassi amministrative garantendo la maggior trasparenza possibile del processo decisionale delle pubbliche autorità nonché delle informazioni sulle quali si basano le loro decisioni.

Inoltre, tale presunzione continua ad applicarsi dopo la conclusione definitiva dei procedimenti condotti dall’autorità nazionale garante della concorrenza. Infatti, in primo luogo, il buon funzionamento del meccanismo dello scambio d’informazioni, istituito in seno alla rete di pubbliche autorità che applicano le norme dell’Unione in materia di concorrenza, implica che le informazioni così scambiate rimangano confidenziali. In secondo luogo, il limite del periodo durante il quale si applica una presunzione generale non potrebbe, in tale specifico contesto, essere giustificato dalla presa in considerazione del diritto al risarcimento di cui godono i soggetti danneggiati da una violazione dell’articolo 101 TFUE. Orbene, trattandosi dei documenti controversi, vale a dire la decisione prevista dall’autorità nazionale garante della concorrenza e la presentazione del caso, la cui trasmissione è prevista dall’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, non è in questi ultimi, ma piuttosto nel fascicolo d’indagine di detta autorità che potrebbero, se del caso, figurare gli elementi di prova necessari per fondare una domanda di risarcimento, ove detti documenti si riferissero a tali elementi.

(v. punti 60‑62, 64, 77‑79, 82)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 100)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 86‑90)

7.      Il controllo giurisdizionale di una decisione di diniego d’accesso ai documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, deve vertere sulla motivazione che giustifica quest’ultima. Così, se tale motivazione si articola sulla ponderazione degli effetti che la divulgazione del documento produrrebbe su determinati beni, valori o interessi, tale controllo sarà possibile solo qualora il giudice dell’Unione possa formarsi un proprio giudizio circa il contenuto materiale del documento. In quest’ipotesi, spetta al giudice dell’Unione consultare tale documento a porte chiuse.

Al contrario, non spetta al giudice dell’Unione procedere ad una valutazione in concreto di ciascun documento richiesto per accertare se l’accesso a tali documenti arrechi pregiudizio agli interessi invocati quando, in applicazione di una presunzione generale, l’istituzione interessata abbia potuto rispondere a una domanda complessiva senza procedere a un esame concreto e specifico di ogni documento al quale l’accesso è stato chiesto e il ricorrente non sia riuscito a dimostrare né che uno dei suddetti documenti esulasse dal campo di applicazione di tale presunzione, né che sussistesse un interesse pubblico prevalente atto a giustificare la divulgazione di tale documento in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

(v. punti 105‑108)