Language of document : ECLI:EU:T:2011:291

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

20 giugno 2011 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Trasloco di effetti personali – Rigetto implicito ed esplicito delle domande del ricorrente – Obbligo di motivazione – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata»

Nel procedimento T‑256/10 P,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 25 marzo 2010, causa F‑102/08, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta),

Luigi Marcuccio, residente in Tricase, rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Commissione europea, rappresentata dal sig. J. Curall e dalla sig.ra C. Berardis‑Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, O. Czúcz e S. Papasavvas (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la presente impugnazione, proposta ai sensi dell’art. 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 25 marzo 2010, causa F‑102/08, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto, in quanto manifestamente irricevibile e manifestamente infondato in diritto, il suo ricorso diretto, in via principale, alla declaratoria di nullità o all’annullamento della decisione con cui la Commissione delle Comunità europee ha rifiutato di inviargli una copia delle fotografie scattate in occasione del trasloco dall’alloggio di servizio che questi occupava a Luanda (Angola) e di procedere alla distruzione di ogni documento relativo a tale trasloco, nonché alla condanna della Commissione al risarcimento dei danni.

 Fatti

2        I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti 2‑17 dell’ordinanza impugnata nei termini seguenti:

«2. Il ricorrente, dipendente di grado A 7 presso la direzione generale (DG) “Sviluppo” della Commissione, veniva assegnato alla delegazione della Commissione di Luanda, in Angola, come funzionario in prova dal 16 giugno 2000, poi come funzionario di ruolo a far data dal 16 marzo 2001.

3. La Commissione metteva a disposizione del ricorrente un immobile a uso abitativo, sito a Luanda, ove l’interessato ha posto i propri effetti personali.

4. Dal 4 gennaio 2002 il ricorrente è in congedo malattia presso il suo domicilio, in Italia.

5. Con decisione del 18 marzo 2002, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’“APN”) riassegnava il ricorrente alla sede della DG “Sviluppo” a Bruxelles a far data dal successivo 1° aprile. Il ricorso diretto all’annullamento della decisione 18 marzo 2002 veniva respinto con sentenza dal Tribunale di primo grado 24 novembre 2005, causa T‑236/02, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑365 e II‑1621). Con sentenza 6 dicembre 2007, causa C‑59/06 P, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), la Corte, dopo aver rilevato che al ricorrente non era stata data la possibilità di presentare le sue osservazioni prima dell’adozione della decisione del 18 marzo 2002, annullava, per detto motivo, la citata sentenza del Tribunale di primo grado Marcuccio/Commissione e rinviava la causa, tuttora pendente, dinanzi a quest’ultimo.

6. La Commissione, con nota del 15 ottobre 2002, informava il ricorrente di aver risolto il contratto di locazione dell’alloggio di servizio e di aver deciso di fissare al 27 novembre 2002 la data del trasloco dei suoi effetti personali e della sua autovettura (in prosieguo: la “nota del 15 ottobre 2002”). Nella stessa nota, la Commissione chiedeva al ricorrente di comunicarle, alla sua ricezione, a quale indirizzo dovessero essere inviati i suoi effetti personali e la sua autovettura, precisando che in mancanza di risposta essi sarebbero rimasti in deposito a Luanda.

7. Il 9 novembre 2002, il ricorrente rispondeva alla nota del 15 ottobre 2002 vietando a chiunque di far ingresso nel suo alloggio e di toccare i suoi effetti personali.

8. Il 30 aprile e il 2 maggio 2003, si procedeva al trasloco dei beni del ricorrente tramite una società specializzata. Tali beni venivano trasportati nel deposito di detta società a Luanda.

9. Con nota del 12 agosto 2003, la Commissione comunicava al ricorrente i dettagli dell’operazione di trasloco. A tale nota erano allegati diversi documenti, tra i quali un inventario dei beni dell’interessato che erano stati oggetto del trasloco. Il ricorrente veniva a conoscenza di detta nota e dei suoi allegati quantomeno il 13 ottobre 2003, data di notifica del controricorso della Commissione nella causa T‑241/03, sfociata nell’ordinanza del Tribunale di primo grado 17 maggio 2006, Marcuccio/Commissione (Racc. [FP] pagg. I‑A‑2‑111 e II‑A‑2‑517), al quale detta nota era allegata.

10. Con nota datata 11 settembre 2003 e registrata il 25 settembre 2003 all’unità “Ricorsi” della DG “Personale e amministrazione”, il ricorrente chiedeva alla Commissione il risarcimento del “danno materiale, morale, psichico, biologico, esistenziale” risultante dal fatto che l’istituzione, avendo proceduto al trasloco dei suoi effetti personali, avrebbe commesso una violazione del suo domicilio, leso la sua vita privata e si sarebbe appropriata dei suoi effetti personali.

11. La mancata risposta alla domanda contenuta nella nota dell’11 settembre 2003 ha fatto sorgere, quantomeno il 25 gennaio 2004, una decisione implicita di rigetto.

12. Con decisione del 18 febbraio 2004, l’APN respingeva espressamente le domande, segnatamente risarcitorie, di cui alla nota dell’11 settembre 2003. Non è debitamente dimostrato che il ricorrente abbia ricevuto notifica di tale decisione.

13. Con nota datata 1° settembre 2007 e pervenuta all’amministrazione il successivo 6 settembre, il ricorrente, sulla base dell’art. 90, n. 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo “Statuto”), chiedeva alla Commissione:

– di versargli la somma di EUR 1 100 000, con riserva di aumento in corso del procedimento, a titolo di risarcimento del danno risultante dal fatto che, durante le operazioni di trasloco dei suoi beni il 30 aprile e il 2 maggio 2003, taluni agenti della Commissione si sarebbero introdotti contro la sua volontà nell’alloggio che occupava a Luanda, avrebbero fotografato i beni che vi si trovavano, redatto un elenco di tali beni, arbitrariamente attribuito a ciascuno di essi un valore venale, sarebbero illegittimamente entrati nella sua autovettura personale e si sarebbero appropriati dei suoi beni personali, estromettendo in tal modo il ricorrente dall’alloggio in parola, nonché della sua autovettura (in prosieguo: la “domanda di risarcimento danni”);

– di “inviar[gli] immediatamente copia delle fotografie” scattate (in prosieguo: la “domanda di invio delle fotografie”);

– di procedere alla “distru[zione di] ogni documento, anche in copia, inerente ovvero comunque correlato con i fatti illegittimi, ingiusti [e] illeciti di cui sopra” (in prosieguo: la “domanda di distruzione dei documenti”).

14. Con nota datata 20 marzo 2008 e pervenuta all’amministrazione, secondo il ricorrente, il successivo 28 marzo 2008, questi proponeva, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, un reclamo avverso il rigetto implicito delle domande di cui alla nota del 1° settembre 2007.

15. Con decisione del 18 luglio 2008, che il ricorrente afferma di aver ricevuto il successivo 3 settembre nella versione in lingua francese e il 9 settembre nella versione in lingua italiana, l’APN respingeva il reclamo avverso la decisione implicita di rigetto della domanda di risarcimento danni, precisando, segnatamente, che l’interessato aveva già proposto domanda di risarcimento danni con nota dell’11 settembre 2003 e che il rigetto di tale domanda non era stato oggetto di contestazione alcuna.

16. Nella stessa decisione, l’APN respingeva parimenti il reclamo avverso la decisione implicita di rigetto della domanda di distruzione dei documenti. L’APN sottolineava, infatti, che tali documenti costituivano “l’unica prova che tutti gli effetti del [ricorrente] che si trovavano nella sua precedente abitazione [erano] stati correttamente traslocati” e ha aggiunto che non avrebbe potuto procedere alla distruzione di detti documenti “[f]ino al momento in cui [l’interessato] prenderà possesso dei propri effetti o darà ai servizi della Commissione una liberatoria in merito alla corrispondenza fra gli effetti traslocati e quelli ricevuti”.

17. Per contro, sempre in detta decisione del 18 luglio 2008, l’APN faceva presente che “[n]ulla osta[va] invece a che una copia delle fotografie relative agli effetti oggetto del trasloco ven[isse] trasmessa al [ricorrente]” e, conseguentemente, in allegato alla decisione medesima, faceva pervenire all’interessato una copia su carta di tali fotografie nonché un compact disc sul quale le foto erano state registrate».

 Procedimento di primo grado e ordinanza impugnata

 Procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica

3        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 15 dicembre 2008 ed iscritto a ruolo con il numero F‑102/08, il ricorrente ha chiesto, come risulta dal punto 18 dell’ordinanza impugnata, che il Tribunale volesse:

«– [dichiarare l’]inesistenza ex lege, ovvero in subordine l’annullamento, della decisione (…), comunque formatasi, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della [Commissione], della domanda datata 1° settembre 2007 (…);

– nella misura del necessario, [dichiarare l’]inesistenza ex lege, ovvero in subordine l’annullamento, della decisione (…), comunque formatasi, con la quale fu rigettato [dalla Commissione], in parte, il reclamo datato 20 marzo 2008 (…);

– nella misura del necessario, [dichiarare l’]inesistenza ex lege, ovvero in subordine l’annullamento, della nota datata 18 [luglio] 2008 (…);

– [accertare] ognuno dei fatti (…) [commessi da] agenti ovvero delegati della [Commissione] ovvero delegati di agenti della [Commissione], in data 30 aprile 2003 ed in data 2 maggio 2003, contro la volontà del ricorrente di non consentire che ciò accadesse in qualsivoglia momento ed invero senza che il ricorrente sapesse che, in data 30 aprile 2003 ed in data 2 maggio 2003, [si sarebbero svolti i seguenti fatti, nel corso dei quali detti agenti o delegati]:

(a) si introdussero nell’alloggio di servizio precedentemente assegnato [al ricorrente] dalla [Commissione] e sito in Luanda (…), a mezzo di effrazione ovvero false chiavi;

(b) effettuarono delle fotografie (…), all’interno e nelle pertinenze dell’alloggio de quo, riproducenti inter alia quanto vi era;

(c) redassero una lista (…), assolutamente incompleta e comunque non dettagliata dei presunti effetti personali del ricorrente giacenti nell’alloggio de quo (…), senza che peraltro disponessero del benché minimo elemento che consentisse di discriminare quali dei beni che vi giacevano fossero di proprietà dell’attore e quali fossero di proprietà della [Commissione];

(d) arbitrariamente procedettero ad effettuare una presunta valorizzazione (…), addirittura per iscritto, di ciascun elemento della lista dei presunti effetti personali;

(e) sempre a mezzo di effrazioni ovvero false chiavi, si introdussero all’interno dell’autovettura del ricorrente (…), precedentemente parcheggiata e chiusa a chiave nel cortile dell’alloggio de quo;

(f) si appropriarono sine titulo degli effetti personali e dell’autovettura del ricorrente;

(g) evissero il ricorrente dall’alloggio de quo e dalle sue pertinenze;

– [accertare] l’illiceità di ognuno dei fatti generatori dei danni de quibus;

– [dichiarare l’]illiceità di ognuno dei fatti generatori dei danni de quibus;

– [condannare] la [Commissione] a redigere una lista (qui di seguito, [la] “lista della documentazione”) identificante con precisione ogni singolo [documento redatto all’atto del trasloco], sotto qualsiasi forma e qualsiasi supporto format[o] ovvero conservat[o], inerente i fatti generatori dei danni de quibus;

– [condannare] la [Commissione] a provvedere, per iscritto, alla notificazione al ricorrente della lista della documentazione;

– [condannare] la [Commissione] a provvedere alla distruzione materiale (…) di ogni singolo elemento della documentazione, sia in originale che in tutte le copie, ivi inclusa la lista dei presunti effetti personali;

– [condannare] la [Commissione] a provvedere alla notificazione, all’attore (…) per iscritt[o], dell’avvenuta distruzione materiale (…), specificando ad substantiam, per ogni singolo elemento della documentazione, la natura, la forma nonché il supporto in cui era conservato, il luogo in cui si trovava antecedentemente alla distruzione materiale e tutte le circostanze di tempo, di luogo, di azione della distruzione materiale, in particolare la data, il luogo e l’agente esecutore;

– [condannare] la [Commissione] a provvedere alla reintegrazione (…) del ricorrente nel possesso dei suoi effetti personali e dell’autovettura, a mezzo consegna dei medesimi all’uscio del suo luogo di dimora al momento in cui la reintegrazione avverrà, luogo di dimora che il ricorrente si impegna sin d’ora a comunicare per iscritto alla [Commissione], a tempo debito ed a richiesta di quest’ultima;

– [condannare] la [Commissione] ad elargire al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni patiti e patendi (…) in relazione ai fatti generatori dei danni de quibus e da questi ultimi causato, la somma di EUR 722 000 (diconsi euro settecentoventiduemila), ovvero quella somma maggiore ovvero minore che [il] Tribunale riterrà giusta ed equa, vale a dire:

(a) EUR 222 000 (diconsi euro duecentoventiduemila) per i danni derivanti dall’illecita introduzione nell’alloggio de quo e nell’autovettura del ricorrente (…);

(b) EUR 100 000 (diconsi euro centomila) per i danni derivanti dall’illecita effettuazione delle fotografie;

(c) EUR 100 000 (diconsi euro centomila) per i danni derivanti dall’illecita redazione della lista dei presunti effetti personali (…);

(d) EUR 100 000 (diconsi euro centomila) per i danni derivanti dall’illecita valorizzazione;

(e) EUR 100 000 (diconsi euro centomila) per i danni derivanti dall’illecita appropriazione (…) degli effetti personali e dell’autovettura;

(f) EUR 100 000 (diconsi euro centomila) per i danni derivanti dall’illecita evizione (…) del ricorrente dall’alloggio de quo e dalle sue pertinenze;

– [condannare] la [Commissione] ad elargire al ricorrente, a decorrere dalla data della domanda datata 10 settembre 2007 e fino all’effettivo pagamento della somma di EUR 722 000 (diconsi euro settecentoventiduemila), gli interessi su quest’ultima, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale;

– [condannare] la [Commissione] a corrispondere all’attore, a titolo di risarcimento dei danni patendi da questo e derivanti dalla mancata redazione e notificazione della lista della documentazione, a partire [dal 16 dicembre 2008, giorno successivo all’introduzione del presente ricorso] e fino al giorno in cui la lista della documentazione sarà notificata all’attore, la somma di EUR 100,00 (diconsi euro cento/00) al giorno, ovvero quella somma maggiore o minore che [il] Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno del mese successivo all’emananda sentenza della causa de qua per quanto concerne le somme già maturate nei giorni intercorsi tra [il 16 dicembre 2008] e l’ultimo giorno del mese in cui la sentenza nella causa de qua sarà emanata, ed il primo giorno di ogni mese successivo a quello in cui la sentenza nella causa de qua sarà emanata in relazione ai diritti, in tale contesto, maturati in quello precedente;

– [condannare] la [Commissione] a corrispondere all’attore, a titolo di risarcimento dei danni patendi da quest’ultimo e derivanti dalla mancata distruzione materiale, a partire [dal 16 dicembre 2008] e fino al giorno della distruzione materiale, la somma di EUR 100 (diconsi euro cento) al giorno, ovvero quella somma maggiore o minore che [il] Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno del mese successivo all’emananda sentenza della causa de qua per quanto concerne le somme già maturate nei giorni intercorsi tra [il 16 dicembre 2008] e l’ultimo giorno del mese in cui la sentenza nella causa de qua sarà emanata, ed il primo giorno di ogni mese successivo a quello in cui la sentenza nella causa de qua sarà emanata in relazione ai diritti, in tale contesto, maturati in quello precedente;

– [condannare] la [Commissione] a corrispondere all’attore, a titolo di risarcimento dei danni patendi da questo e derivanti dalla mancata reintegrazione, a partire [dal 16 dicembre 2008] e fino al giorno della reintegrazione, la somma di EUR 100,00 (diconsi euro cento/00) al giorno, ovvero quella somma maggiore o minore che [il] Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno del mese successivo all’emananda sentenza della causa de qua per quanto concerne le somme già maturate nei giorni intercorsi tra [il 16 dicembre 2008] e l’ultimo giorno del mese in cui la sentenza nella causa de qua sarà emanata, ed il primo giorno di ogni mese successivo a quello in cui la sentenza nella causa de qua sarà emanata in relazione ai diritti, in tale contesto, maturati in quello precedente;

– [condannare] la [Commissione] a rifondere al ricorrente tutte le spese, diritti ed onorari di procedura, ivi inclusi quelli relativi alla redazione di una perizia di parte (…) che sarà eventualmente effettuata al fine di accertare:

(a) la sussistenza delle condizioni per la condanna della [Commissione] a versare al ricorrente le somme summenzionate; nonché, più in generale,

(b) qualsiasi fatto rilevante ai fini dell’emananda sentenza nella causa de qua».

4        Al punto 19 dell’ordinanza impugnata è stato rilevato che, nel ricorso, il ricorrente aveva sollecitato parimenti l’audizione di diversi testimoni ed aveva indicato di mettere a disposizione del Tribunale della funzione pubblica, nell’ipotesi in cui esso ne avesse fatto domanda, il compact disc che gli era stato inviato in allegato alla decisione del 18 luglio 2008 (in prosieguo: il «disco»).

 Ordinanza impugnata

5        Con l’ordinanza impugnata, adottata ai sensi dell’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, quest’ultimo ha, in parte, dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto, dichiarando nel contempo che non era necessario disporre le misure istruttorie ed organizzative richieste dal ricorrente. Il ricorrente è stato pertanto condannato alle spese nonché al pagamento al medesimo Tribunale, a norma dell’art. 94 del suo regolamento di procedura, della somma di EUR 1 500 per spese di giudizio che avrebbero potuto essere evitate.

6        Il Tribunale della funzione pubblica ha anzitutto considerato, al punto 22 dell’ordinanza impugnata, che il ricorso era sostanzialmente volto ad ottenere:

«– l’accertamento dell’illegittimità dei fatti generatori degli asseriti danni;

– la dichiarazione di inesistenza giuridica o, in subordine, l’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda di trasmissione delle fotografie scattate durante il trasloco;

– la dichiarazione di inesistenza giuridica o, in subordine, l’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda di distruzione dei documenti redatti all’atto del trasloco;

– la condanna della Commissione a corrisponder[e al ricorrente] il risarcimento del danno;

– la condanna della Commissione a produrre l’elenco di tutti i documenti redatti all’atto del trasloco, a notificare tale elenco al ricorrente, a procedere alla distruzione di detti documenti, ad informare l’interessato di detta distruzione ed a consegnargli i suoi effetti personali nonché la sua autovettura».

7        Il Tribunale della funzione pubblica ha poi dichiarato, al punto 23 dell’ordinanza impugnata, che «[p]er contro, non vi [era] luogo a statuire in modo autonomo sulla domanda di declaratoria di inesistenza giuridica o, in subordine, di annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda risarcitoria, atteso che, secondo giurisprudenza costante, la decisione di un’istituzione che respinge una domanda risarcitoria costituisce parte integrante del procedimento amministrativo preliminare alla proposizione del ricorso diretto all’accertamento della responsabilità dinanzi al Tribunale e che, conseguentemente, la domanda di annullamento non può essere valutata in modo autonomo rispetto alla domanda di accertamento della responsabilità».

8        Al punto 24 dell’ordinanza impugnata è stato rilevato che «[n]on vi [era] nemmeno luogo a statuire in modo autonomo sulla domanda di declaratoria di inesistenza giuridica o, in subordine, di annullamento delle decisioni implicita ed esplicita di rigetto del reclamo proposto avverso il rigetto, da una parte, della domanda di trasmissione delle fotografie e, dall’altra, della domanda di distruzione dei documenti». Il Tribunale della funzione pubblica ha infatti osservato che, «secondo costante giurisprudenza, la domanda di annullamento di una decisione di rigetto di un reclamo comporta che il giudice comunitario sia chiamato a conoscere dell’atto arrecante pregiudizio che è stato oggetto del reclamo».

9        Il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il primo, secondo e quinto capo delle conclusioni in quanto manifestamente irricevibili (punti 26, 27 e 40 dell’ordinanza impugnata). Peraltro, in conseguenza del rigetto del quinto capo delle conclusioni del ricorrente, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato manifestamente irricevibili le domande dirette ad ottenere un risarcimento nell’ipotesi in cui la Commissione avesse rifiutato di conformarsi alle ingiunzioni di cui al quinto capo delle conclusioni (punto 40 dell’ordinanza impugnata).

10      Il Tribunale della funzione pubblica ha, inoltre, respinto il terzo capo delle conclusioni in quanto manifestamente infondato in diritto, nonché il quarto capo delle conclusioni, nella parte in cui era diretto ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato accoglimento della domanda di distruzione dei documenti (punti 34 e 38 dell’ordinanza impugnata). Quanto alle domande risarcitorie volte ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a seguito del complesso delle operazioni di trasloco, anch’esse contenute nel quarto capo delle conclusioni, esse sono state dichiarate manifestamente irricevibili (punti 37 e 39 dell’ordinanza impugnata).

 Sull’impugnazione

 Procedimento e conclusioni delle parti

11      Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 9 giugno 2010, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione.

12      A seguito del deposito, in data 31 agosto 2010, del controricorso della Commissione, il ricorrente, con lettera dell’8 settembre 2010, ha chiesto l’autorizzazione a presentare una replica, conformemente all’art. 143, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Il presidente della Sezione delle impugnazioni del Tribunale ha respinto tale domanda con decisione del 1° ottobre 2010.

13      Con lettera pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 1° novembre 2010, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, ai sensi dell’art. 146 del regolamento di procedura, di avviare la fase orale del procedimento.

14      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata e dichiarare ricevibile il ricorso di primo grado;

–        in via principale, accogliere le domande presentate in primo grado;

–        condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio;

–        in subordine, rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché si pronunci nel merito della causa.

15      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

16      Ai sensi dell’art. 145 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche se una delle parti ha chiesto al Tribunale lo svolgimento di un’udienza (ordinanze del Tribunale 24 settembre 2008, causa T‑105/08 P, Van Neyghem/Commissione, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑49 e II‑B‑1‑355, punto 21, e 26 giugno 2009, causa T‑114/08 P, Marcuccio/Commissione, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑53 e II‑B‑1‑313, punto 10).

17      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

18      Il ricorrente deduce otto motivi a sostegno dell’impugnazione. Con il primo egli lamenta il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui questa dichiara irricevibili le domande del ricorrente dirette all’accertamento dell’illegittimità dei fatti generatori dei danni asseritamente subiti. Il secondo verte sul difetto di motivazione e sull’illegittimità dell’ordinanza impugnata per infondatezza nella parte in cui dichiara irricevibili le domande del ricorrente volte alla declaratoria dell’inesistenza giuridica o, in subordine, all’annullamento della decisione che respinge la domanda di invio delle fotografie, nonché su un travisamento dei fatti, su una carenza di istruttoria e su una violazione delle norme inerenti la formazione della prova e del principio di uguaglianza delle parti. Il terzo attiene ad un’errata interpretazione dell’obbligo di motivazione, del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione. Il quarto riguarda l’illegittimità del rigetto delle domande risarcitorie, anch’essa dovuta ad un travisamento dei fatti. Il quinto verte sull’illegittimità del rigetto per irricevibilità delle domande del ricorrente intese alla condanna della Commissione a procedere ad una serie di azioni. Il sesto attiene all’illegittimità delle statuizioni sulle spese. Il settimo riguarda un errore di diritto per vizio di interpretazione dell’art. 94 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica e, infine, l’ottavo concerne un errore di procedura derivante dall’omessa pronuncia sull’insieme delle domande del ricorrente.

19      Occorre rilevare che il sesto ed il settimo motivo, relativi alle spese, si sovrappongono e che occorre, pertanto, esaminarli congiuntamente, dopo aver esaminato gli altri motivi del ricorso.

 Sul primo motivo, vertente su un difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui dichiara irricevibili le domande del ricorrente dirette all’accertamento dell’illegittimità dei fatti generatori dei danni asseritamente subiti

–       Argomenti delle parti

20      Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che le affermazioni del Tribunale della funzione pubblica con cui sono state dichiarate irricevibili le sue domande dirette all’accertamento dell’illegittimità dei fatti generatori dei danni asseritamente subiti sarebbero, da un lato, prive di motivazione e, dall’altro, viziate da inconferenza, irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, arbitrarietà, apoditticità, tautologia.

21      Il ricorrente deduce, in secondo luogo, che né l’accertamento dei fatti, né la dichiarazionee della loro illegittimità hanno valore di dichiarazione in diritto, ma costituiscono un antecedente necessario alla condanna della convenuta al risarcimento dei danni asseritamente subiti. Il ricorrente sostiene, peraltro, che il giudice dell’Unione, qualora disponga il risarcimento dei suddetti danni senza esprimersi sulla legittimità dei fatti addebitati, rischia di commettere una violazione dell’obbligo di motivazione ad esso incombente. In ogni caso, il ricorrente afferma che il giudice è legittimato a fare dichiarazioni in diritto nell’ambito del suo controllo di legittimità basato sull’art. 91 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»).

22      La Commissione contesta l’argomentazione del ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

23      Si deve rilevare, in via preliminare, che la questione relativa alla contraddittorietà o all’insufficienza della motivazione di una sentenza del Tribunale della funzione pubblica costituisce una questione di diritto che può essere, in quanto tale, invocata nell’ambito di un’impugnazione (v., per analogia, sentenza della Corte 11 gennaio 2007, causa C‑404/04 P, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 90 e la giurisprudenza ivi citata).

24      Nel caso di specie, per quanto attiene, in primo luogo, al lamentato difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, si deve osservare che, al punto 26 di quest’ultima, il Tribunale della funzione pubblica – dopo aver rilevato che, se era pur vero che il ricorrente chiedeva l’accertamento dell’illegittimità dei fatti generatori dei danni asseritamente subiti, «tale domanda [era] intesa, in realtà, a far riconoscere (...) la fondatezza delle censure dedotte dall’interessato a sostegno della sua domanda risarcitoria» – ha concluso, richiamandosi alla giurisprudenza del Tribunale, che tale domanda era irricevibile, atteso che non era di sua competenza, nel contesto del suo controllo di legittimità fondato sull’art. 91 dello Statuto, fare dichiarazioni in diritto. Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l’ordinanza impugnata contiene una motivazione sufficiente su questo punto, a prescindere dalla questione della sua fondatezza.

25      A tale proposito, occorre rilevare che la questione del rispetto dell’obbligo di motivazione, previsto dall’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica con riferimento all’ordinanza che dichiari un ricorso manifestamente irricevibile o infondato in diritto, va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’ordinanza di cui trattasi (ordinanza del Tribunale 18 ottobre 2010, causa T‑516/09 P, Marcuccio/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 53).

26      Infatti, da una parte, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente i motivi su cui si fonda tale decisione. Se tali motivi sono viziati da errori, essi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la sua motivazione, che può essere sufficiente pur contenendo motivi erronei (v. sentenza della Corte 10 luglio 2008, causa C‑413/06 P, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, Racc. pag. I‑4951, punto 181 e la giurisprudenza ivi citata). D’altra parte, il fatto che il giudice di primo grado sia pervenuto, nel merito, ad una conclusione differente da quella del ricorrente non può, di per sé, viziare l’ordinanza impugnata di un difetto di motivazione (v. sentenza della Corte 20 maggio 2010, causa C‑583/08 P, Gogos/Commissione, Racc. pag. I‑4469, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata, e ordinanza 18 ottobre 2010, Marcuccio/Commissione, cit., punto 54).

27      Quanto, in secondo luogo, alla censura del ricorrente secondo cui il Tribunale della funzione pubblica era legittimato, nell’ambito del suo controllo di legittimità, a fare dichiarazioni in diritto, occorre rammentare che i giudici dell’Unione non sono competenti a pronunciare sentenze dichiarative (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 4 febbraio 2009, causa T‑145/06, Omya/Commissione, Racc. pag. II‑145, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).

28      Anche supponendo che la censura del ricorrente possa essere intesa nel senso che essa addebita al Tribunale della funzione pubblica di non aver accertato la legittimità dei fatti esposti dal ricorrente nell’ambito della sua domanda risarcitoria, è sufficiente rilevare che il suddetto Tribunale, al punto 37 dell’ordinanza impugnata, ha dichiarato irricevibile la domanda di risarcimento danni presentata dal ricorrente.

29      Occorre pertanto respingere il primo motivo in quanto manifestamente infondato.

 Sul secondo motivo, vertente su un difetto di motivazione e sull’illegittimità dell’ordinanza impugnata per infondatezza, nella parte in cui dichiara irricevibili le domande del ricorrente dirette alla declaratoria di inesistenza giuridica o, in subordine, all’annullamento della decisione della domanda di invio delle fotografie, su un travisamento dei fatti, su una carenza di istruttoria e su una violazione delle norme inerenti la formazione della prova e del principio di uguaglianza delle parti

–       Argomenti delle parti

30      Il ricorrente sostiene di aver espressamente affermato, al punto 22 del ricorso di primo grado, che le fotografie inviategli su supporto digitale sarebbero state modificate prima delle operazioni di imballaggio e di trasloco dei suoi beni, avvenute tra il 30 aprile ed il 2 maggio 2003. Pertanto, le fotografie che gli sarebbero state trasmesse su supporto digitale, poi su supporto cartaceo, non avrebbero attinenza con i fatti di causa.

31      Ne conseguirebbe che il giudice di primo grado, concludendo che la Commissione ha accolto la domanda di invio delle fotografie scattate nel corso delle operazioni di imballaggio e di trasloco dei beni del ricorrente ed affermando che quest’ultimo non ha seriamente sostenuto che le fotografie trasmessegli non corrispondevano a quelle scattate durante le suddette operazioni, avrebbe violato il principio di uguaglianza delle parti e le norme relative alla formazione della prova. Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe illegittimamente omesso di statuire sulla «domanda di acquisizione» del disco formulata dal ricorrente al punto 62 del ricorso di primo grado.

32      La Commissione contesta l’argomentazione del ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

33      È necessario rilevare che, secondo giurisprudenza consolidata, il ricorso di impugnazione può essere fondato unicamente su motivi riguardanti la violazione di regole di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Il Tribunale della funzione pubblica è il solo competente, da una parte, ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio e, dall’altra, a valutare tali fatti, nonché a giudicare il valore da attribuire agli elementi di prova che gli sono stati sottoposti, salvo il caso di snaturamento dei suddetti fatti o elementi di prova (v., in tal senso, ordinanza della Corte 11 novembre 2003, causa C‑488/01 P, Martinez/Parlamento, Racc. pag. I‑13355, punto 53 e la giurisprudenza ivi citata, e sentenza del Tribunale 20 ottobre 2008, causa T‑278/07 P, Marcuccio/Commissione, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑59 e II‑B‑1‑407, punto 20).

34      Un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza che occorra procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenze del Tribunale 12 marzo 2008, causa T‑107/07 P, Rossi Ferreras/Commissione, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑5 e II‑B‑1‑31, punto 30, e 26 novembre 2008, causa T‑284/07 P, UAMI/López Teruel, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑69 e II‑B‑1‑447, punto 47).

35      Tuttavia, quando il Tribunale della funzione pubblica ha accertato o valutato i fatti, il Tribunale è competente, ai sensi dell’art. 257 TFUE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale della funzione pubblica ne ha tratto (v. sentenza Marcuccio/Commissione, cit., punto 20, e la giurisprudenza ivi citata).

36      Il potere di controllo del Tribunale sugli accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale si estende quindi, in particolare, all’inesattezza materiale di tali accertamenti risultante dagli atti di causa, allo snaturamento degli elementi di prova, alla qualificazione giuridica di questi ultimi e alla questione se siano state rispettate le disposizioni in materia di onere e di produzione della prova (v., per analogia, sentenza della Corte 25 gennaio 2007, cause riunite C‑403/04 P e C‑405/04 P, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione, Racc. pag. I‑729, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata).

37      Nel caso di specie, occorre rilevare, in primo luogo, quanto al rigetto delle conclusioni del ricorrente dirette alla declaratoria di inesistenza o all’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda di invio delle fotografie di cui trattasi, che al punto 27 dell’ordinanza impugnata è stato dichiarato che, a seguito della trasmissione di una copia delle fotografie al ricorrente, tali domande erano divenute prive di oggetto e che il ricorrente non aveva seriamente sostenuto che le fotografie trasmesse non corrispondevano ai fatti pertinenti. Pertanto, non si può ritenere che l’affermazione del Tribunale della funzione pubblica secondo cui non vi era più luogo a statuire sia infondata, come sembra invece sostenere il ricorrente.

38      Quanto alla pretesa omissione da parte del Tribunale della funzione pubblica di statuire sulla «domanda di acquisizione» del disco, si deve osservare che tale domanda era diretta, in sostanza, a suggerire al suddetto Tribunale l’adozione di una misura di organizzazione del procedimento consistente nell’acquisizione agli atti di causa del disco sul quale erano state registrate le fotografie dei beni del ricorrente oggetto del trasloco. Orbene, occorre rilevare che il Tribunale della funzione pubblica è il solo giudice della eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito (v., per analogia, sentenza della Corte 10 luglio 2001, causa C‑315/99 P, Ismeri Europa/Corte dei conti, Racc. pag. I‑5281, punto 19).

39      Deve pertanto ritenersi che il Tribunale della funzione pubblica abbia esercitato il suo potere sovrano di valutazione ed abbia implicitamente respinto la domanda del ricorrente, dato che non ha reputato necessario acquisire il suddetto disco agli atti di causa al fine di statuire sulla controversia. Dal punto 41 dell’ordinanza impugnata emerge, infatti, che dal momento che il ricorso è stato respinto, in parte, in quanto manifestamente irricevibile e, in parte, in quanto manifestamente infondato in diritto, non si è ritenuto necessario disporre la misura di organizzazione del procedimento richiesta dal ricorrente.

40      In secondo luogo, occorre rilevare che l’asserita mancanza di corrispondenza tra le fotografie trasmesse al ricorrente ed i beni del ricorrente oggetto del trasloco ricade nella valutazione dei fatti e degli elementi di prova da parte del Tribunale della funzione pubblica e non può quindi essere soggetta, come ricordato al punto 33 supra, al controllo del giudice dell’impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi del fascicolo sottoposto al giudizio di detto Tribunale.

41      Orbene, nel caso di specie, lo snaturamento lamentato dal ricorrente riguarda il disco contenente le fotografie di cui trattasi, che non figurava nel fascicolo di causa, dato che nessuna delle parti lo aveva prodotto. Non si può, pertanto, addebitare al Tribunale della funzione pubblica di aver snaturato un documento che non figura nel fascicolo portato alla sua attenzione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 2 luglio 2010, causa T‑266/08 P, Kerstens/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 45).

42      Quanto alla violazione, lamentata dal ricorrente, delle norme applicabili in materia di formazione della prova, occorre rilevare che egli si limita ad una semplice affermazione, senza precisare né le norme interessate da detta violazione, né il modo in cui il Tribunale della funzione pubblica le avrebbe violate. Ne deriva che tale censura non soddisfa i requisiti di cui all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura e deve, pertanto, essere dichiarata manifestamente irricevibile.

43      In ogni caso, qualora, con tale censura, il ricorrente intenda sostenere che il Tribunale della funzione pubblica ha errato nel dichiarare, nell’ordinanza impugnata, che non era contestato che le fotografie trasmesse al ricorrente dalla Commissione fossero quelle scattate durante il trasloco dei suoi effetti personali, una simile censura, basata su una premessa di fatto erronea, va respinta in quanto manifestamente infondata in diritto. Il Tribunale della funzione pubblica ha infatti rilevato, al punto 27 dell’ordinanza impugnata, che il ricorrente non aveva «seriamente» contestato tale corrispondenza. Il Tribunale della funzione pubblica ha dunque effettivamente tenuto conto della contestazione, da parte del ricorrente, degli elementi di fatto relativi alle fotografie in questione, ma, nell’ambito della sua valutazione sovrana dei fatti, ha concluso che tale contestazione non si basava su alcun elemento serio e l’ha quindi respinta.

44      Infine, quanto al difetto di motivazione lamentato nell’intestazione del secondo motivo, è necessario rilevare che esso non è sostenuto da alcun argomento specifico e deve, di conseguenza, essere respinto in quanto manifestamente irricevibile, ai sensi dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura.

45      Pertanto, il secondo motivo dev’essere dichiarato in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato in diritto.

 Sul terzo motivo, vertente su un’errata interpretazione dell’obbligo di motivazione, del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione

–       Argomenti delle parti

46      Il ricorrente deduce che, sebbene il Tribunale della funzione pubblica abbia dapprima affermato che la decisione implicita di rigetto della domanda di distruzione dei documenti era «necessariamente» priva di motivazione, esso avrebbe in seguito concluso che la motivazione fornita, successivamente all’adozione della decisione implicita di rigetto, dalla decisione che ha respinto il reclamo presentato avverso la suddetta decisione era sufficiente. A questo riguardo, il ricorrente sostiene che l’obbligo di motivazione non può considerarsi in tal modo rispettato. Inoltre, il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe compiuto un’errata valutazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione, al cui rispetto la convenuta è obbligata.

47      La Commissione contesta l’argomentazione del ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

48      Va ricordato, in via preliminare, che l’art. 90 dello Statuto dispone che quando viene presentata all’Autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») una domanda che l’inviti a prendere un provvedimento nei confronti di una persona cui si applica lo Statuto medesimo, essa può respingere tale domanda mediante decisione implicita derivante dalla mancanza di risposta entro il termine stabilito. Questa decisione è impugnabile mediante reclamo, che può a sua volta essere respinto con decisione implicita o esplicita dell’APN entro il termine stabilito. L’interessato può allora impugnare la decisione di rigetto del suo reclamo con ricorso ex art. 91 dello Statuto.

49      Nel caso di specie, occorre rilevare che la decisione implicita di rigetto della domanda di distruzione dei documenti presentata dal ricorrente con nota del 1° settembre 2007 è stata oggetto di un reclamo proposto il 20 marzo 2008, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto. Quest’ultimo è stato respinto con decisione esplicita adottata dall’APN il 18 luglio 2008, contenente i motivi del rigetto della domanda. Ne consegue che il requisito correlato al rispetto dell’obbligo di motivazione è stato rispettato. Infatti, solamente la presentazione di un ricorso preclude la possibilità per l’APN di regolarizzare la propria decisione con una risposta motivata (v., in tal senso, sentenza Tribunale 11 luglio 2002, causa T‑263/01, Mavromichalis/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑135 e II‑731, punto 27). Nel caso di specie, il ricorrente ha potuto comprendere i motivi del rigetto della sua domanda prima della presentazione del ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

50      Conseguentemente, il Tribunale della funzione pubblica non ha commesso errori nel dichiarare, al punto 31 dell’ordinanza impugnata, che il ricorrente non poteva legittimamente sostenere che la Commissione aveva violato l’obbligo di motivazione.

51      Quanto alla censura mossa dal ricorrente in merito alla valutazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione compiuta dal Tribunale della funzione pubblica al punto 33 dell’ordinanza impugnata, si deve rammentare che dall’art. 11 dell’allegato I dello Statuto della Corte nonché dall’art. 138, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (sentenza del Tribunale 19 marzo 2010, causa T‑338/07 P, Bianchi/ETF, non pubblicata nella Raccolta, punto 59).

52      Orbene, l’argomento utilizzato dal ricorrente non soddisfa tali condizioni. Esso, infatti, non contiene alcuna argomentazione giuridica intesa a dimostrare sotto quale profilo il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso un errore di diritto, ma si limita a riprodurre dinanzi al Tribunale il motivo dedotto in primo grado, senza chiarirlo ulteriormente. Tale argomento costituisce dunque una semplice richiesta di riesaminare il ricorso proposto in primo grado, in violazione di quanto prescritto sia dallo Statuto della Corte di giustizia che dal regolamento di procedura (v., in tal senso, sentenze della Corte 13 settembre 2007, causa C‑234/06 P, Il Ponte Finanziaria/UAMI, Racc. pag. I‑7333, punti 45 e 46, e del Tribunale 16 dicembre 2010, causa T‑52/10 P, Lebedef/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 36 e la giurisprudenza ivi citata).

53      Pertanto, il terzo motivo dev’essere respinto in quanto in parte manifestamente infondato e in parte manifestamente irricevibile.

 Sul quarto motivo, vertente sull’illegittimità del rigetto delle domande risarcitorie per irricevibilità e su un travisamento dei fatti

–       Argomenti delle parti

54      Il ricorrente deduce che il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente affermato che la domanda risarcitoria presentata l’11 settembre 2003 aveva il medesimo oggetto di quella del 1° settembre 2007, dal momento che, alla data di proposizione della prima domanda, i fatti relativi al trasloco non gli erano noti, che le due domande si basavano su fatti diversi, che la prima era anteriore alla data del trasloco e che la decisione del 18 maggio 2004, con cui essa sarebbe stata accolta, non gli sarebbe stata notificata. Egli inoltre afferma che anche qualora si potesse dimostrare una connessione tra le due domande, tale connessione non priverebbe di fondamento la domanda del 1° settembre 2007.

55      La Commissione contesta l’argomentazione del ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

56      Si deve ricordare, in via preliminare, che, secondo costante giurisprudenza, per rispettare la procedura precontenziosa prevista dallo Statuto, il funzionario che intenda ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa del comportamento illecito dell’istituzione nei suoi confronti è tenuto a introdurre una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto. Il rigetto eventuale di tale domanda costituirà una decisione lesiva del funzionario interessato, contro la quale questi potrà proporre reclamo, e solo a seguito dell’adozione di una decisione di rigetto, esplicito o implicito, di tale reclamo potrà proporsi un ricorso per risarcimento danni dinanzi al giudice dell’Unione (v. ordinanza del Tribunale 8 luglio 2010, causa T‑166/09 P, Marcuccio/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 45 e la giurisprudenza ivi citata).

57      Qualora la domanda di un funzionario diretta al risarcimento del danno che questi avrebbe subito a causa dell’asserito comportamento illecito della sua istituzione sia respinta con decisione divenuta definitiva, tale funzionario è legittimato a chiedere il riesame della decisione anteriore definitiva che ha respinto la sua domanda risarcitoria solamente nell’ipotesi di esistenza di fatti nuovi e significativi relativi al medesimo danno (sentenza del Tribunale 16 marzo 2009, causa T‑156/08 P, R/Commissione, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑11 e II‑B‑1‑51, punto 77).

58      Nel caso di specie, il ricorrente si limita a rimettere in discussione la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale della funzione pubblica, che non può essere sindacata dal Tribunale se non nel caso di snaturamento, tuttavia non verificatosi nella fattispecie. Infatti, dai punti 6 e 9 dell’ordinanza impugnata risulta che la Commissione ha informato il ricorrente della sua intenzione di procedere al trasloco e della data fissata per il medesimo con nota del 15 ottobre 2002, nonché dei dettagli dell’operazione di trasloco effettuata il 30 aprile ed il 2 maggio 2003 con nota del 12 agosto 2003, di cui non è contestato che il ricorrente abbia avuto conoscenza quantomeno il 13 ottobre 2003.

59      Al punto 37 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato quanto segue:

«[P]rima di introdurre la domanda risarcitoria del 1° settembre 2007, intesa al risarcimento dei danni asseritamente provocati dal complesso delle operazioni di trasloco, il ricorrente, con nota datata 11 settembre 2003, registrata il successivo 25 settembre all’unità “Ricorsi” della DG “Personale e amministrazione”, aveva già adito l’amministrazione con domanda risarcitoria avente in sostanza il medesimo oggetto (v. punto 10 [dell’ordinanza impugnata]). Orbene, dagli atti di causa emerge che la decisione implicita di rigetto di tale domanda – decisione intervenuta quattro mesi dopo l’introduzione di quest’ultima, vale a dire quantomeno il 25 gennaio 2004 – non è stata oggetto di contestazione alcuna da parte del ricorrente. Tuttavia, precedentemente al gennaio 2004, il ricorrente disponeva di tutti gli elementi relativi all’operazione di trasloco svolta dall’amministrazione, dal momento che, come già rilevato (…), era venuto a conoscenza quantomeno il 13 ottobre 2003 della nota del 12 agosto 2003 che lo informava in merito ai dettagli di tale operazione, nonché dei documenti allegati a tale nota. Ciò premesso, e atteso che il ricorrente non ha né provato né semplicemente dedotto l’esistenza di un fatto nuovo che lo avrebbe autorizzato a proporre una nuova domanda risarcitoria avente il medesimo oggetto della domanda di cui alla nota dell’11 settembre 2003, [la domanda di risarcimento danni del ricorrente] deve, in tal misura, essere dichiarata manifestamente irricevibile».

60      È necessario osservare, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 56 e 57 supra e sulla scorta del Tribunale della funzione pubblica, che la decisione implicita del 25 gennaio 2004 recante rigetto implicito della domanda risarcitoria del ricorrente dell’11 settembre 2003 costituiva l’atto che arreca pregiudizio, che avrebbe dovuto, di conseguenza, essere impugnato con reclamo da parte del ricorrente. In mancanza di un tale reclamo, detta decisione è divenuta definitiva. Orbene, anche ipotizzando che il ricorrente abbia avuto conoscenza dei fatti relativi ai dettagli dell’operazione di trasloco esposti nella nota del 12 agosto 2003 solamente il 13 ottobre 2003, e quindi successivamente alla data di deposito della sua domanda dell’11 settembre 2003, egli, in ogni caso, è venuto a conoscenza dei fatti in questione ben prima che il rigetto di quest’ultima divenisse definitivo, vale a dire prima del gennaio 2004. Inoltre, il ricorrente non ha affatto invocato l’esistenza di fatti nuovi e significativi che giustificassero il deposito di una nuova domanda avente il medesimo oggetto.

61      Dato che il lato risarcitorio della domanda del ricorrente proposta ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto il 1º settembre 2007 ha lo stesso oggetto della domanda dell’11 settembre 2003, occorre concludere, come correttamente fatto dall’ordinanza impugnata, che tale lato della domanda è irricevibile in mancanza di nuovi elementi che giustifichino il riesame della sua domanda (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑156/05, Lantzoni/Corte di giustizia, Racc. FP pagg. I‑A‑2‑189 e II‑A‑2‑969, punto 104).

62      In ogni caso, è irrilevante il fatto che non risulti dimostrato che la decisione del 18 febbraio 2004, recante rigetto esplicito della domanda dell’11 settembre 2003, sia stata notificata al ricorrente, dato che il Tribunale della funzione pubblica ha espressamente riconosciuto, al punto 12 dell’ordinanza impugnata, che «[n]on è debitamente dimostrato che il ricorrente abbia ricevuto notifica di tale decisione» e che esso non si è fondato su detta decisione.

63      Di conseguenza, il quarto motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.

 Sul quinto motivo, vertente sull’illegittimità della dichiarazione di irricevibilità delle domande intese alla condanna della Commissione a procedere ad una serie di azioni

–       Argomenti delle parti

64      Il ricorrente sostiene che il giudice dell’Unione è legittimato, ai sensi dell’art. 279 TFUE, ad adottare i provvedimenti provvisori che ritiene opportuni, anche tramite ingiunzioni, ivi compresi quelli fondati sull’art. 91 dello Statuto. Egli afferma al riguardo che, anche supponendo che il divieto di rivolgere ingiunzioni sia legittimo, esso riguarderebbe solamente gli atti a contenuto decisionale, rispetto ai quali un’ingiunzione potrebbe incidere sul potere decisionale dell’istituzione interessata, il che non avverrebbe nel caso di specie.

65      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

66      Si deve rilevare anzitutto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente e conformemente a quanto dichiarato dal Tribunale della funzione pubblica al punto 40 dell’ordinanza impugnata, che secondo costante giurisprudenza, nell’ambito del sindacato di legittimità, il giudice dell’Unione non è competente a pronunciare ingiunzioni (v., in tal senso, sentenza della Corte 22 gennaio 2004, causa C‑353/01 P, Mattila/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑1073, punto 15), a prescindere dalla natura o dal contenuto dell’atto impugnato. L’argomento del ricorrente consistente nel limitare l’impossibilità per il giudice dell’Unione di rivolgere ingiunzioni all’istituzione ai casi in cui quest’ultima disponga di un «potere decisionale» non è quindi in grado di rimettere in discussione tale conclusione.

67      Di conseguenza, il capo delle conclusioni con cui il ricorrente ha chiesto che il Tribunale della funzione pubblica ordinasse alla Commissione di compilare un elenco dei documenti redatti in occasione del trasloco, di notificargli tale elenco, di procedere alla distruzione dei suddetti documenti e di informarlo in proposito e, infine, di consegnargli i suoi effetti personali ed il suo veicolo è irricevibile, in quanto è diretto all’adozione di un’ingiunzione del Tribunale nei confronti Commissione. Pertanto, questo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.

 Sull’ottavo motivo, attinente all’omessa pronuncia sull’insieme delle domande del ricorrente

–       Argomenti delle parti

68      Il ricorrente deduce che il Tribunale della funzione pubblica ha omesso di pronunciarsi su tre domande da lui formulate, vale a dire sulla domanda di poter depositare una memoria di replica, sulla «domanda di acquisizione» del disco contenente le fotografie dei suoi effetti personali oggetto del trasloco e, infine, sulla domanda di depositare osservazioni in merito ad un documento prodotto dalla Commissione posteriormente al deposito del controricorso. L’omessa pronuncia su queste tre domande costituirebbe un errore di procedura ed una carenza di istruttoria della causa e lederebbe i diritti della difesa del ricorrente.

69      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

70      Dagli atti trasmessi al Tribunale a norma dell’art. 137, n. 2, del regolamento di procedura emerge che il ricorrente, con lettera pervenuta alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 22 marzo 2009, ha presentato domanda di deposito di una memoria di replica. Orbene, contrariamente alle deduzioni del ricorrente, dagli atti emerge altresì che la decisione di non procedere ad un secondo scambio di memorie è stata notificata alle parti a mezzo fax il 3 agosto 2009. Ne consegue che la censura del ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla sua domanda è manifestamente infondata.

71      Peraltro, il ricorrente ha chiesto, a titolo di misure di organizzazione del procedimento ed in forza dell’art. 41 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, l’autorizzazione a presentare osservazioni sul documento depositato dalla Commissione il 29 ottobre 2009 in risposta ad un quesito posto dal Tribunale. Dagli atti di causa risulta che il Tribunale della funzione pubblica ha informato il ricorrente, con lettera del 12 gennaio 2010, che la decisione relativa alla misura di organizzazione del procedimento era riservata. Orbene, al punto 41 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha concluso che non era necessario procedere alla misura di organizzazione del procedimento richiesta dal ricorrente. Ne consegue che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Tribunale si è pronunciato sulla suddetta domanda.

72      Inoltre, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 38 supra ed a quanto dichiarato al punto 39 supra, poiché il Tribunale della funzione pubblica è l’unico arbitro dell’istruzione del fascicolo, esso non era tenuto a pronunciarsi espressamente sulle misure di organizzazione richieste dal ricorrente, ivi compresa la «domanda di acquisizione» del disco.

73      Ne consegue che le censure invocate dal ricorrente relative agli errori di procedura che vizierebbero l’ordinanza impugnata, nonché, complessivamente, il presente motivo, vanno respinti in quanto manifestamente infondati.

 Sul sesto e sul settimo motivo, relativi alle spese

–       Argomenti delle parti

74      Con il sesto motivo, il ricorrente sostiene che, dal momento che il rigetto del suo ricorso di primo grado sarà censurato dal Tribunale, la decisione sulla ripartizione delle spese sarà a sua volta rimessa in discussione.

75      Con il settimo motivo, il ricorrente ritiene che il Tribunale della funzione pubblica non abbia correttamente interpretato l’art. 94 del suo regolamento di procedura e non abbia fornito elementi che consentano di comprendere i criteri di determinazione dell’importo delle spese. Peraltro, il ricorrente addebita al Tribunale della funzione pubblica di non essersi limitato a prendere in considerazione le circostanze del caso di specie, ma di essersi riferito ad altri ricorsi da lui presentati. Ne conseguirebbe che il Tribunale della funzione pubblica non ha correttamente motivato la propria decisione di condannarlo al rimborso delle spese in questione ed ha travalicato i limiti dei poteri conferitigli dall’art. 94 del suo regolamento di procedura.

76      La Commissione contesta l’argomentazione del ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

77      Ai sensi dell’art. 11, n. 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte, l’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi di impugnazione siano stati respinti, le conclusioni riguardanti l’asserita irregolarità della decisione del Tribunale della funzione pubblica sulle spese devono essere dichiarate irricevibili (v. ordinanza 18 ottobre 2010, causa T‑515/09 P, Marcuccio/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 59 e la giurisprudenza ivi citata).

78      Di conseguenza, il sesto e il settimo motivo vanno dichiarati manifestamente irricevibili e l’impugnazione dev’essere integralmente respinta.

 Sulle spese

79      In conformità all’art. 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta il Tribunale statuisce sulle spese.

80      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, primo comma, dello stesso regolamento, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi del suo art. 144, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

81      Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente grado di giudizio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nel presente grado di giudizio.

Lussemburgo, 20 giugno 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.