Language of document : ECLI:EU:T:2024:50

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

31 gennaio 2024 (*)

«Concorrenza – Concentrazioni – Mercato dei compressori ermetici per refrigerazione ad uso domestico a velocità variabile – Decisione che modifica gli impegni resi obbligatori – Condizioni generali di revisione degli impegni – Clausola di revisione più mirata – Condizione relativa al cambiamento della struttura del mercato – Errore di diritto»

Nella causa T‑583/20,

Italia Wanbao-ACC Srl, con sede in Borgo Valbelluna (Italia), rappresentata da P. Ferrari e F. Filì, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da B. Ernst, S. Baches Opi e G. Conte, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Nidec Corp., con sede in Kyoto (Giappone), rappresentata da F. Montag e A. Van Cauwelaert, avvocati,

interveniente,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da L. Truchot, presidente, H. Kanninen (relatore) e R. Frendo, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento, in particolare la decisione del 12 febbraio 2021 che ha autorizzato la Nidec a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione,

vista la mancata presentazione, ad opera delle parti, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, di una domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, a norma dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente, Italia Wanbao-ACC Srl, chiede l’annullamento della decisione C (2020) 3118 final della Commissione, del 15 maggio 2020, che modifica gli impegni resi obbligatori dalla decisione C (2019) 2734 final, del 12 aprile 2019, che ha autorizzato l’operazione di concentrazione nel caso M.8947, Nidec/Whirlpool (Embraco Business) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Fatti

2        La ricorrente è una società di diritto italiano attualmente in amministrazione straordinaria.

3        Nel 2017 la Nidec Corp. ha acquisito la Secop GmbH, una società attiva nel settore della produzione e della vendita di compressori per refrigerazione.

 Sulla decisione di autorizzazione della concentrazione

4        Il 24 aprile 2018 la Nidec e la Whirlpool Corp. hanno firmato un accordo di acquisto di azioni in forza del quale la Nidec doveva acquisire la totalità delle azioni della Embraco.

5        [riservato] (1)

6        L’8 ottobre 2018 la Nidec ha informato la Commissione del suo progetto di acquisizione della Embraco.

7        [riservato]

8        Con decisione del 28 novembre 2018 la Commissione ha deciso di avviare un’indagine approfondita in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1).

9        [riservato]

10      Con decisione del 18 gennaio 2019 la ricorrente è stata autorizzata dalla Commissione a partecipare al procedimento come parte terza interessata.

11      Con decisione C (2019) 2734 final, del 12 aprile 2019, che autorizza l’operazione di concentrazione nel caso M.8947, Nidec/Whirlpool (Embraco Business) (in prosieguo: la «decisione di autorizzazione della concentrazione»), la Commissione ha subordinato l’autorizzazione dell’operazione di concentrazione con la quale la Nidec intendeva acquisire il controllo della Embraco al rispetto di alcuni impegni conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 (in prosieguo: gli «impegni in questione»).

12      La Commissione ha ritenuto che la concentrazione di cui trattasi sollevasse problemi di concorrenza nel mercato rilevante e sui mercati dei compressori per refrigerazione a velocità fissa e a velocità variabile per applicazioni commerciali leggere nel SEE. Per contro, essa non ha rilevato alcuna criticità concorrenziale nel mercato dei compressori per refrigerazione a velocità fissa per applicazioni domestiche nel SEE.

13      In particolare, la Commissione ha ritenuto che il progetto della Nidec di trasformare una linea di produzione situata in Austria (in prosieguo: la «linea Delta»), utilizzata per la produzione di un modello di compressore per refrigerazione a velocità fissa (detto modello «Delta») ad uso domestico, in linea di produzione finalizzata a produrre un modello di compressore per refrigerazione a velocità variabile, che utilizza una tecnologia denominata «Variable Speed Drive» (in prosieguo: la «tecnologia VSD») e destinato allo stesso uso, fosse un’evoluzione prevedibile che avrebbe avuto la conseguenza di rafforzare la posizione della Nidec nel mercato rilevante e quindi di ridurre le quote di mercato dei concorrenti di detta impresa in tale mercato (v., in particolare, punti 213, 214, 227, 243, 244, 251, 259, 340 e 358 della decisione di autorizzazione della concentrazione).

14      Tali considerazioni hanno indotto la Commissione a rendere vincolanti gli impegni in questione.

15      Gli impegni in questione prevedevano in particolare la cessione della Secop, che comprendeva la linea Delta. Pertanto, cedendo tale linea, la Nidec rinunciava al progetto di trasformare successivamente detta linea di produzione di un modello di compressore per refrigerazione a velocità fissa in una linea di produzione per un modello di compressore per refrigerazione a velocità variabile che utilizzava la tecnologia VSD e si privava così di una linea di produzione che avrebbe potuto essere utilizzata per produrre compressori per refrigerazione a velocità variabile.

16      Il punto 5 degli impegni in questione prevedeva che, per un periodo di dieci anni successivo alla cessione ufficiale della Secop, la Nidec non dovesse acquisire un’influenza su tutta o parte dell’attività ceduta (in prosieguo: il «divieto di riacquisizione»). Secondo tale punto, un esonero poteva essere concesso dalla Commissione, se quest’ultima riteneva, a seguito di una richiesta della Nidec fondata su una «giusta causa» e accompagnata da una relazione del fiduciario incaricato del controllo, che la struttura del mercato fosse mutata in modo tale che la mancanza di influenza della Nidec sull’attività ceduta non fosse più necessaria per rendere la concentrazione compatibile con il mercato interno.

 Sullattuazione degli impegni e sulla domanda di esonero

17      Il 9 settembre 2019, a seguito di trattative avviate il 17 aprile 2019 in esecuzione degli impegni in questione, la Nidec ha ceduto la Secop, che comprendeva la linea Delta, alla Zerfree GmbH, una controllata della ESSVP IV, fondo di investimento gestito dalla Orlando Management AG (in prosieguo: la «Orlando»).

18      Il 22 ottobre 2019, discostandosi dal suo piano commerciale iniziale, la Secop, ormai passata sotto il controllo della Orlando, ha pubblicato un comunicato stampa in cui annunciava di rinunciare a produrre compressori per refrigerazione ad uso domestico e preferiva concentrare le sue attività sulla produzione di compressori per refrigerazione ad uso commerciale. In tale ottica, essa ha annunciato di voler delocalizzare le sue linee di produzione di compressori per refrigerazione ad uso domestico situate in Austria e concentrarsi sui suoi siti di produzione situati in Slovacchia e in Cina. Essa ha giustificato la sua decisione di rinunciare a produrre compressori per refrigerazione ad uso domestico con la debolezza della sua posizione in tale mercato e la rilevanza dei costi nel settore dei compressori per refrigerazione, nonché con l’intensa concorrenza dei fornitori asiatici, che avrebbero causato perdite finanziarie e una diminuzione della sua produzione nel corso degli anni precedenti.

19      Con domanda del 14 febbraio 2020, modificata il 5 marzo 2020, la Nidec ha chiesto alla Commissione di revocare parzialmente, conformemente ai punti 5 e 46 degli impegni in questione, il divieto di riacquisizione per consentirle di riacquisire la linea Delta dalla Orlando.

20      Il 10 aprile 2020 il fiduciario incaricato del controllo dell’applicazione della decisione di autorizzazione della concentrazione ha emesso un parere motivato positivo in merito alla richiesta della Nidec di revocare parzialmente il divieto di riacquisizione.

21      [riservato]

 Sulla decisione impugnata e sulle sue conseguenze

22      Il 15 maggio 2020, con la decisione impugnata, la Commissione ha revocato il divieto di riacquisizione nella parte in cui riguardava la linea Delta e gli asset connessi a quest’ultima.

23      Nella decisione impugnata, al fine di giustificare la sua decisione di revocare parzialmente il divieto di riacquisizione enunciato al punto 5 degli impegni in questione, basandosi sul parere positivo del fiduciario incaricato del controllo, la Commissione ha ritenuto che la richiesta della Nidec soddisfacesse il criterio della «giusta causa», in quanto la struttura del mercato rilevante era cambiata in modo tale che la mancanza di influenza della Nidec su una parte dell’attività ceduta, vale a dire la linea Delta e gli asset connessi a quest’ultima, non era più necessaria per rendere la concentrazione tra la Nidec e la Whirlpool compatibile con il mercato interno (punto 77 della decisione impugnata).

24      Per giungere a tale conclusione, da un lato, la Commissione ha ritenuto che il fatto che la Secop (sotto il controllo della Orlando), dopo un periodo di tempo significativo, avesse abbandonato il suo progetto di produrre un modello di compressore per refrigerazione a velocità variabile che utilizza la tecnologia VSD implicasse che la Nidec, riacquisendo la linea Delta, disponeva di una linea di produzione di compressori per refrigerazione a velocità fissa che non includeva un simile progetto (v., in particolare, punto 60 della decisione impugnata).

25      Dall’altro lato, al punto 67 della decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che fosse ormai poco probabile che la riacquisizione della linea Delta e degli asset connessi a quest’ultima da parte della Nidec avesse un effetto anticoncorrenziale nel mercato rilevante dato che, in primo luogo, la struttura di tale mercato è cambiata a causa della maggiore presenza di nuovi concorrenti della Nidec diversi dalla Secop, in particolare tenuto conto della decisione della Secop (sotto il controllo della Orlando) di non trasformare detta linea in linea di produzione finalizzata a produrre un modello di compressore per refrigerazione a velocità variabile che utilizza la tecnologia VSD, in secondo luogo, tale riacquisizione non rafforzava le quote di mercato della Nidec sul mercato dei compressori per refrigerazione a velocità variabile, dal momento che tale linea è un asset di produzione di compressori per refrigerazione a velocità fissa e che, a conoscenza della Secop (sotto il controllo della Orlando), non vi erano altre imprese interessate a tale riacquisizione al fine di effettuare una simile trasformazione della stessa linea e, in terzo luogo, tale riacquisizione non consentiva alla Nidec di incrementare le sue capacità di produzione nel mercato rilevante.

26      Al riguardo, al punto 56 della decisione impugnata (tabella 2), la Commissione ha fatto valere che, tra il 2018 e il 2019, le quote di mercato della Embraco e della Nidec (che non comprendeva la Secop) nel mercato rilevante erano passate da [80-90] (2)% a [70-80] (3)% e che le quote di mercato dei concorrenti della Nidec diversi dalla Secop in questo stesso mercato erano passate da [0-5] (4)% a [10-20] (5)%.

27      Inoltre, al punto 65 della decisione impugnata, la Commissione ha aggiunto che la riacquisizione della linea Delta da parte della Nidec non poteva rafforzare, neppure indirettamente, la posizione di quest’ultima nel mercato rilevante per tre ragioni supplementari. Sotto un primo profilo, [riservato] (6). Sotto un secondo profilo, la Nidec disponeva già di un modello di compressore per refrigerazione a velocità variabile, che utilizzava una tecnologia diversa dalla tecnologia VSD, che le consentiva di produrre compressori per refrigerazione a velocità variabile non provenienti da tale linea. Sotto un terzo profilo, sarebbero necessari investimenti considerevoli per convertire la stessa linea in una linea di produzione di modelli di compressori per refrigerazione a velocità variabile che utilizzano una tecnologia diversa dalla tecnologia VSD.

28      A seguito della decisione impugnata e ai sensi di un accordo condizionato firmato a decorrere dal 31 marzo 2020, la Nidec ha riacquisito la linea Delta dalla Orlando.

 Conclusioni delle parti

29      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, annullare la decisione impugnata nella sua interezza;

–        in via di subordine, annullare detta decisione nella parte in cui dispone la revoca («waiver») del divieto di riacquisizione ai sensi del punto 5 degli impegni in questione in relazione agli asset, brevetti, diritti IP e know-how, diritti tecnologici, progetti di sviluppo, contratti e relazioni con clienti e fornitori, liste clienti, altri dati e informazioni e personale connessi alla «versione a velocità variabile Delta»;

–        porre le spese del presente giudizio a carico della Commissione;

–        adottare ogni altra misura ritenuta opportuna.

30      La Commissione, sostenuta dalla Nidec, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

31      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sostanzialmente quattro motivi, vertenti:

–        il primo, su un’errata applicazione ed interpretazione delle norme giuridiche;

–        il secondo, su un travisamento degli elementi di prova e su un presunto errore manifesto di valutazione;

–        il terzo, su un inadempimento del dovere di diligenza e su un difetto di motivazione;

–        il quarto, su una contraddittorietà tra la decisione impugnata e la decisione di autorizzazione della concentrazione.

32      A sostegno del primo motivo, la ricorrente fa valere che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione delle condizioni che devono essere cumulativamente soddisfatte per la concessione di un esonero parziale dagli impegni richiesta da un partecipante a una concentrazione.

33      La ricorrente sostiene che, per autorizzare una modifica degli impegni in questione, la Commissione deve accertarsi che la richiesta di modifica di tali impegni presentata dalla parte interessata soddisfi le condizioni di cui ai punti da 71 a 76 della comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (GU 2008, C 267, pag. 1; in prosieguo: la «comunicazione sulle misure correttive») e dalla clausola generale di revisione contenuta al punto 46 degli impegni in questione, che sono anche applicati dalla Commissione nella sua prassi decisionale.

34      La ricorrente ritiene che, per autorizzare una modifica degli impegni in questione, la Commissione debba assicurarsi di trovarsi in presenza di una «situazione eccezionale». A suo avviso, ciò significa che la Commissione deve verificare che le condizioni del mercato abbiano subito cambiamenti di portata significativa, permanenti e non prevedibili. Nella replica, essa precisa che la questione di stabilire se il problema di concorrenza che ha condotto all’adozione degli impegni in questione sia venuto meno si pone nell’ambito dell’esame della prima condizione, secondo la quale la struttura del mercato deve aver subito cambiamenti di portata significativa. Nella decisione impugnata, la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto non esaminando dette condizioni in quanto tali.

35      Inoltre, la ricorrente aggiunge che le condizioni per trovarsi di fronte a una «situazione eccezionale» enunciate al punto 34 supra si applicano non solo nell’ambito dell’attuazione della clausola generale di revisione di cui al punto 46 degli impegni in questione, ma anche nell’ambito della revoca parziale del divieto di riacquisizione enunciato al punto 5 di tali impegni.

36      La Commissione, sostenuta dalla Nidec, contesta gli argomenti della ricorrente.

37      La Commissione ritiene che la decisione impugnata sia fondata sul divieto di riacquisizione enunciato al punto 5 degli impegni e non sulla clausola generale di revisione. Nella memoria di intervento, la Nidec aggiunge che ciò è confermato dal punto 73 della comunicazione sulle misure correttive, che indica che l’attuazione della clausola generale di revisione sarà «molto raramente (...) rilevante per gli impegni concernenti una cessione» e che «per le situazioni specifiche gli impegni prevedono normalmente clausole di revisione più mirate».

38      Secondo la Commissione, la clausola di cui al punto 5 degli impegni si ispira al punto 43 della comunicazione sulle misure correttive. Poiché detta clausola prevede il divieto di riacquisizione «salva la concessione di un apposito esonero (...) da parte della Commissione» essa considera che tale clausola prevede essa stessa una possibilità di esonero. Essa ritiene che, contrariamente alla clausola generale di revisione, la clausola di cui al punto 5 degli impegni le consenta di revocare tale divieto senza dover dimostrare l’esistenza di «circostanze eccezionali» e senza dover verificare che le condizioni per trovarsi di fronte a una «situazione eccezionale» enunciate al punto 34 supra siano soddisfatte. A suo avviso, al fine di revocare detto divieto, le è sufficiente assicurarsi, in seguito a una richiesta motivata della Nidec fondata su una giusta causa e accompagnata da una relazione del fiduciario incaricato del controllo, che la situazione del mercato sia cambiata in modo tale che la mancanza di influenza della Nidec sull’attività ceduta non sia più necessaria per rendere la concentrazione compatibile con il mercato interno, come afferma di aver fatto nel caso di specie.

39      Al riguardo, da un lato, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la Commissione è tenuta a svolgere un’analisi individuale delle circostanze di ciascuna causa, senza che una parte possa mettere in discussione le sue affermazioni sostenendo che sono diverse da quelle effettuate in precedenza in un’altra causa (v., per analogia, sentenze del 14 dicembre 2005, General Electric/Commissione, T‑210/01, EU:T:2005:456, punti 118 e 119, e del 13 maggio 2015, Niki Luftfahrt/Commissione, T‑162/10, EU:T:2015:283, punti 142 e 143).

40      Pertanto, l’argomento della ricorrente secondo cui, al fine di giustificare la sua decisione di revocare parzialmente il divieto di riacquisizione di cui al punto 5 degli impegni in questione, la Commissione doveva soddisfare le condizioni che essa applica nella sua prassi decisionale è inoperante.

41      Dall’altro lato, secondo la giurisprudenza, per quanto riguarda, segnatamente, una domanda di esonero da impegni resi vincolanti da una decisione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno, se l’esame di una concentrazione richiede previsioni su evoluzioni future che diventano più difficili e incerte man mano che si allontana il loro orizzonte temporale, l’esame di una domanda di esonero da impegni non solleva necessariamente le stesse difficoltà di analisi prospettica. A seconda delle ipotesi, l’esame di una siffatta domanda esigerà, infatti, di verificare piuttosto se le condizioni previste dalla clausola di revisione che accompagnano, in genere, gli impegni siano soddisfatte o di valutare, retrospettivamente, se le previsioni emesse al momento dell’approvazione della concentrazione si siano rivelate esatte o se i seri dubbi sollevati da quest’ultima siano ancora attuali (sentenza del 16 maggio 2018, Deutsche Lufthansa/Commissione, T‑712/16, EU:T:2018:269, punto 35).

42      Inoltre, il punto 71 della comunicazione sulle misure correttive prevede che, indipendentemente dal tipo di misura correttiva, gli impegni comprendono generalmente una clausola di revisione, che consente alla Commissione, su richiesta delle parti motivata da giusta causa, in circostanze eccezionali, di annullare, modificare o sostituire gli impegni in questione. Il punto 73 di detta comunicazione opera altresì una distinzione tra, da un lato, la «clausola generale di revisione» e, dall’altro, le «clausole di revisione più mirate».

43      Per quanto riguarda la «clausola generale di revisione», il punto 74 della comunicazione sulle misure correttive prevede che l’esistenza di circostanze eccezionali possa essere riconosciuta e giustificare una modifica degli impegni se le parti dimostrano che la struttura del mercato è cambiata in maniera significativa e su base permanente. Inoltre, tale dimostrazione deve basarsi su un periodo di tempo sufficientemente lungo, di norma di almeno tre anni, tra la decisione della Commissione contenente gli impegni e la richiesta delle parti di annullare, modificare o sostituire tali impegni.

44      Per quanto riguarda le «clausole di revisione più mirate», la nota a piè di pagina n. 4 che accompagna il punto 73 della comunicazione sulle misure correttive cita, come esempio, la clausola di non riacquisizione. Secondo il punto 43 di tale comunicazione, al quale rinvia detta nota a piè di pagina, una clausola di non riacquisizione ha lo scopo di mantenere l’effetto strutturale di una misura correttiva prevedendo che l’impresa nata dalla concentrazione non possa, dopo l’esecuzione dell’impegno di cessione, acquisire un’influenza sull’insieme o su parti dell’attività ceduta, in genere per un periodo di dieci anni. Sempre in base a quest’ultimo punto, una simile clausola può tuttavia prevedere una deroga che consenta alla Commissione di esentare le parti da tale divieto di riacquisizione qualora accerti successivamente che la struttura del mercato è cambiata a tal punto che la mancanza di influenza sull’attività ceduta non è più necessaria per rendere la concentrazione compatibile con il mercato interno.

45      Pertanto, la comunicazione sulle misure correttive (in particolare i suoi punti 71 e 74) prevede condizioni generali di revisione degli impegni. Tale comunicazione autorizza in particolare, come clausola di revisione più mirata, una clausola di non riacquisizione che preveda condizioni di revisione con il fine di precisare le condizioni fissate dalla clausola generale di revisione.

46      Nel caso di specie, al punto 46 degli impegni in questione figura una clausola generale di revisione che enuncia condizioni per la revisione di detti impegni. Tale clausola prevede, in particolare, che la Commissione, su richiesta della Nidec motivata da giusta causa, accompagnata da una relazione del fiduciario incaricato del controllo, possa, in circostanze eccezionali, annullare, modificare o sostituire tali impegni.

47      Inoltre, al punto 5 degli impegni in questione, figura una clausola di revisione più mirata, che prevede condizioni di revisione specifiche per il divieto di riacquisizione, rinviando al punto 43 della comunicazione sulle misure correttive.

48      In forza della clausola di revisione più mirata di cui al punto 5 degli impegni in questione, la Commissione può revocare il divieto di riacquisizione se, a seguito di una richiesta della Nidec motivata da giusta causa e accompagnata da una relazione del fiduciario incaricato del controllo, come previsto al punto 46 degli impegni, ritiene che la struttura del mercato sia cambiata a tal punto che la mancanza di influenza della Nidec sull’attività ceduta non sia più necessaria per rendere la concentrazione compatibile con il mercato interno.

49      Pertanto, nel caso di specie, la clausola di revisione più mirata di cui al punto 5 degli impegni in questione prevede proprie condizioni di revisione. Tali condizioni riflettono e precisano le condizioni di revisione di detti impegni previste dalla clausola generale di revisione di cui al punto 46 degli impegni in questione e, in particolare, la condizione relativa alle «circostanze eccezionali».

50      Nell’ambito del presente ricorso, la decisione impugnata, che è una decisione di revoca parziale del divieto di riacquisizione di cui al punto 5 degli impegni in questione, deve, di conseguenza, essere esaminata alla luce delle condizioni previste dalla clausola di revisione più mirata di cui a detto punto (v. punto 48 supra).

51      Pertanto, nella decisione impugnata, la Commissione non era tenuta a rispettare le condizioni esposte al punto 34 supra, che non figurano nel novero di quelle previste dalla clausola di revisione più mirata di cui al punto 5 degli impegni in questione. Per contro, essa era tenuta a verificare, conformemente a tale clausola, se la struttura del mercato rilevante fosse cambiata a tal punto che la mancanza di influenza della Nidec sulla linea Delta e sugli asset connessi a quest’ultima non era più necessaria per rendere la concentrazione tra la Nidec e la Whirlpool compatibile con il mercato interno, a seguito di una richiesta della Nidec motivata da giusta causa e accompagnata da una relazione del fiduciario incaricato del controllo, come previsto al punto 46 degli impegni.

52      In particolare, al fine di giustificare la sua decisione di revoca parziale del divieto di riacquisizione di cui al punto 5 degli impegni in questione, la Commissione non era tenuta a dimostrare che le condizioni del mercato rilevante avessero subito cambiamenti che non erano prevedibili nel momento in cui la decisione di autorizzazione della concentrazione è stata adottata. Pertanto, gli argomenti della ricorrente a tale riguardo devono essere respinti in quanto inoperanti.

53      Per contro, nei limiti in cui altri argomenti della ricorrente, in particolare quelli relativi al carattere permanente dei cambiamenti avvenuti nelle condizioni di mercato, presentano un nesso con il criterio relativo al cambiamento della struttura del mercato previsto dalla clausola di revisione più mirata di cui al punto 5 degli impegni in questione che la Commissione doveva esaminare nella decisione impugnata, essi sono operanti. Infatti, tale criterio presuppone un cambiamento sostanziale della struttura del mercato non solo significativo per quanto riguarda il grado della concorrenza che si esercita su tale mercato, ma anche permanente.

54      Il Tribunale ritiene inoltre opportuno esaminare in primo luogo gli argomenti della ricorrente relativi alla condizione che attiene al carattere permanente dei cambiamenti avvenuti nelle condizioni di mercato.

55      Secondo la ricorrente, dal punto 74 della comunicazione sulle misure correttive risulta che deve essere trascorso un lasso di tempo sufficientemente lungo, in genere di almeno tre anni, tra la decisione della Commissione in cui figurano gli impegni e la richiesta di una delle parti di revocare tali impegni. La ricorrente ritiene che tale regola si applichi a maggior ragione agli impegni relativi a una cessione, come quelli di cui trattasi nella presente causa. A suo avviso, detta condizione mira a garantire che gli eventuali cambiamenti della struttura del mercato prodottisi tra, da un lato, la decisione della Commissione in cui figurano gli impegni e, dall’altro, la richiesta di una delle parti di revocare gli impegni medesimi, abbiano carattere permanente e non temporaneo. Essa fa valere che tale condizione non è stata esaminata dalla Commissione nella decisione impugnata e che, di conseguenza, tale istituzione è incorsa in un errore di diritto.

56      In particolare, la Commissione non avrebbe dedotto alcun elemento al fine di dimostrare che, nonostante il lasso di tempo di soli dieci mesi intercorso tra, da un lato, la decisione di autorizzazione della concentrazione e, dall’altro, la richiesta della Nidec di revocare parzialmente il divieto di riacquisizione, l’asserito incremento delle quote di mercato dei concorrenti della Nidec diversi dalla Secop nel mercato rilevante fosse destinato a perdurare.

57      In ogni caso, la ricorrente ricorda che un lasso di tempo di soli dieci mesi era troppo breve perché la Commissione potesse qualificare il cambiamento della struttura del mercato, che si sarebbe prodotto durante tale lasso di tempo, come permanente o, quanto meno, per dare a tale cambiamento un’apparenza di stabilità.

58      In particolare, secondo la ricorrente, l’incremento delle quote di mercato dei concorrenti della Nidec diversi dalla Secop, su cui la Commissione si basa per giustificare la sua decisione di revoca parziale del divieto di riacquisizione enunciato al punto 5 degli impegni in questione, è «del tutto fisiologic[o]» e non è indice di un «trend consolidato». Essa ritiene che simili fluttuazioni delle quote di mercato abbiano già avuto luogo in passato nel mercato rilevante, senza tuttavia rivestire carattere permanente.

59      Inoltre, la ricorrente contesta l’affermazione della Commissione, contenuta nel controricorso, secondo cui i produttori cinesi, che hanno una struttura di costi vantaggiosa e che hanno superato le barriere all’ingresso nel mercato rilevante e ottenuto le qualifiche tecniche necessarie, non dovrebbero più perdere quote di mercato a vantaggio della Nidec in tale mercato. Al riguardo, essa fa valere che tale affermazione non tiene conto del divario esistente tra la Nidec e tali operatori, che è assai ampio in termini qualitativi e tecnologici.

60      Infatti, secondo la ricorrente, i produttori cinesi agiscono su una «parte limitata» del mercato rilevante, ossia quella dei compressori per refrigerazione a velocità variabile a minore efficienza. Il divario tecnologico esistente tra Nidec e gli altri operatori nel mercato rilevante costituirebbe una chiara barriera all’entrata per quest’ultimi in tale mercato. Il fatto che taluni di essi possano avere conseguito le necessarie qualifiche tecniche non implicherebbe in alcun modo che essi intendano commercializzare i propri compressori per refrigerazione all’interno del SEE o che gli acquirenti siano intenzionati a soddisfare parte del loro fabbisogno presso di essi.

61      La Commissione, sostenuta dalla Nidec, contesta gli argomenti della ricorrente.

62      Secondo la Commissione, gli argomenti della ricorrente equivalgono a sostenere che solo un cambiamento sostanziale della struttura del mercato rilevante che si produca nell’arco di diversi anni dopo l’adozione della decisione di autorizzazione della concentrazione potrebbe giustificare una decisione di revocare un divieto di acquisizione come quello enunciato al punto 5 degli impegni in questione e che una simile decisione non potrebbe basarsi su un cambiamento che si produca, in modo improvviso, poco tempo dopo l’adozione della decisione di autorizzazione della concentrazione.

63      La Commissione considera, dal canto suo, che un cambiamento della struttura del mercato che si produca, in modo repentino, poco dopo l’adozione della decisione di autorizzazione della concentrazione può essere tale da giustificare una decisione di revocare un divieto di riacquisizione come quello enunciato al punto 5 degli impegni in questione.

64      Secondo la Commissione, nella fattispecie non vi è alcun elemento per ritenere che la repentina e inaspettata decisione della Secop di uscire dal mercato rilevante abbia un carattere meramente temporaneo. Essa osserva altresì che la ricorrente non sostiene che detta decisione non ha carattere stabile.

65      Inoltre, secondo la Commissione, sostenuta dalla Nidec, la ricorrente non fornisce la minima prova a sostegno dell’affermazione secondo cui l’incremento delle quote di mercato dei concorrenti della Nidec diversi dalla Secop nel mercato rilevante sarebbe meramente temporaneo.

66      Al riguardo, la Commissione fa valere che, se, come risulta dai punti 56 e 57 della decisione impugnata, il solo annuncio della decisione della Secop di uscire dal mercato rilevante ha presumibilmente comportato un incremento significativo delle quote di mercato dei concorrenti della Nidec diversi dalla Secop in tale mercato, è probabile che tale incremento sia intensificato dall’uscita effettiva della Secop da detto mercato.

67      La Commissione sostiene che ciò è tanto più plausibile in quanto gran parte dei concorrenti della Nidec diversi dalla Secop sono produttori cinesi, con una vantaggiosa struttura di costi, di modo che sarebbe improbabile che, una volta che abbiano superato possibili barriere all’entrata, ottenuto le necessarie qualificazioni tecniche e raggiunto un’apprezzabile quota del mercato rilevante, tali produttori perdano quote di mercato nei confronti della Nidec. Essa aggiunge che l’affermazione della ricorrente secondo cui tali produttori cinesi agiscono su una «parte limitata» di detto mercato, ossia quella dei compressori per refrigerazione a velocità variabile a minore efficienza, non è dimostrata e non smentisce il carattere stabile e permanente dell’incremento delle quote di mercato dei concorrenti della Nidec in tale mercato.

68      Occorre anzitutto rilevare che lo stesso punto 74 della comunicazione sulle misure correttive prevede che il termine di almeno tre anni, che dovrebbe trascorrere tra l’adozione della decisione di autorizzazione della concentrazione e la richiesta di revocare gli impegni, non è un termine che dovrebbe essere rispettato in ogni circostanza. Infatti, è indicato, in tale punto, che la dimostrazione che il mercato è cambiato in maniera significativa e su base permanente deve basarsi su un termine sufficientemente lungo, di norma di almeno tre anni. Peraltro, tale termine di tre anni non figura in tutte le versioni linguistiche della comunicazione, in particolare nelle versioni inglese, spagnola, tedesca e italiana.

69      Inoltre, la clausola di revisione più mirata di cui al punto 5 degli impegni in questione non prevede alcun termine che la Nidec avrebbe dovuto rispettare per presentare la sua richiesta di revoca del divieto di riacquisizione o che la Commissione avrebbe dovuto rispettare per accogliere tale richiesta.

70      Pertanto, nei limiti in cui la ricorrente sostiene che solo una modifica significativa della struttura del mercato rilevante che si producesse diversi anni dopo l’adozione di una decisione di autorizzazione della concentrazione può giustificare una decisione di revoca del divieto di riacquisizione come quella enunciata al punto 5 degli impegni in questione, tale affermazione è, in ogni caso, infondata. Come fa valere la Commissione, un cambiamento significativo della struttura del mercato che si produca, in modo repentino, poco dopo l’adozione di una decisione di autorizzazione della concentrazione, potrebbe, se del caso, essere tale da giustificare una decisione di revocare un divieto di riacquisizione come quello enunciato al punto 5 degli impegni in questione.

71      Tuttavia, occorre ricordare che, come esposto al punto 51 supra, al fine di giustificare la sua decisione di revoca parziale del divieto di riacquisizione di cui al punto 5 degli impegni in questione, la Commissione era, in particolare, tenuta a esaminare se la struttura del mercato rilevante fosse cambiata a tal punto che la mancanza di influenza della Nidec sulla linea Delta e sugli asset connessi a quest’ultima non era più necessaria per rendere la concentrazione tra la Nidec e la Whirlpool compatibile con il mercato interno.

72      Orbene, come indicato al punto 53 supra, ciò presuppone che la Commissione verifichi che vi sia stato, nel caso di specie, un cambiamento sostanziale, al contempo significativo e permanente, della struttura del mercato rilevante.

73      Pertanto, nella decisione impugnata, al fine di giustificare la sua decisione di revocare parzialmente il divieto di riacquisizione enunciato al punto 5 degli impegni in questione, la Commissione era tenuta a verificare se, nel lasso di tempo di dieci mesi trascorso tra, da un lato, la decisione di autorizzazione della concentrazione in data 12 aprile 2019 e, dall’altro, la richiesta di revoca parziale del divieto di riacquisizione della Nidec in data 14 febbraio 2020, la struttura del mercato rilevante avesse subito un cambiamento sostanziale al contempo significativo e permanente.

74      È vero che, nella decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che l’asserito cambiamento sostanziale della struttura del mercato rilevante era significativo. Tuttavia, come sostiene la ricorrente, essa si è astenuta da qualsiasi analisi del carattere permanente di tale cambiamento.

75      In particolare, ai punti 56 e 57 della decisione impugnata, al fine di dimostrare che la struttura del mercato rilevante aveva subito un cambiamento tale che la mancanza di influenza della Nidec sulla linea Delta e sugli asset connessi a quest’ultima non era più necessaria per rendere la concentrazione compatibile con il mercato interno, la Commissione ha ritenuto che, tra il 2018 e il 2019, le quote di mercato dei concorrenti della Nidec diversi dalla Secop avessero subito un incremento significativo e, in particolare, maggiore di quello che essa aveva previsto nella decisione di autorizzazione della concentrazione.

76      La Commissione non ha tuttavia provato a dimostrare se tale asserito incremento delle quote di mercato dei concorrenti della Nidec diversi dalla Secop nel mercato rilevante avesse carattere permanente.

77      Orbene, come sottolineato dalla ricorrente, in mancanza di una simile verifica, non si può escludere che tale asserito incremento significativo delle quote di mercato dei concorrenti della Nidec diversi dalla Secop nel mercato rilevante, ammesso che sia dimostrato, sia meramente temporaneo e non consenta di ritenere che il cambiamento della struttura del mercato rilevante fosse permanente.

78      Inoltre, occorre constatare che gli argomenti della Commissione esposti ai punti 66 e 67 supra sono stati sviluppati unicamente nelle sue memorie depositate dinanzi al Tribunale e non nella decisione impugnata.

79      Pertanto, anche supponendo che tali argomenti siano fondati, si deve ricordare che gli organi giurisdizionali dell’Unione non possono, nell’ambito del controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE, sostituire la loro propria motivazione a quella dell’autore dell’atto in questione (v. sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P, EU:C:2013:32, punto 89 e giurisprudenza citata).

80      Da quanto precede risulta che, omettendo, nella decisione impugnata, di verificare se, nel lasso di tempo di dieci mesi trascorso tra, da un lato, la decisione di autorizzazione della concentrazione e, dall’altro, la richiesta di revocare parzialmente il divieto di riacquisizione della Nidec, la struttura del mercato rilevante avesse subito un cambiamento permanente, la Commissione è incorsa in un errore di diritto.

81      Di conseguenza, il primo motivo deve essere accolto, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti dedotti dalla ricorrente nell’ambito di tale motivo.

82      La decisione impugnata deve pertanto essere annullata senza che occorra esaminare i motivi dal secondo al quarto.

 Sulle spese

83      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dalla ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima.

84      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere che un interveniente, diverso da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 di tale articolo, si faccia carico delle proprie spese. Nel caso di specie, la Nidec è condannata a farsi carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione C (2020) 3118 final della Commissione, del 15 maggio 2020, che modifica gli impegni resi obbligatori dalla decisione C (2019) 2734 final, del 12 aprile 2019, che ha autorizzato l’operazione di concentrazione nel caso M.8947, Nidec/Whirlpool (Embraco Business), è annullata.

2)      La Commissione europea è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Italia WanbaoACC Srl.

3)      La Nidec Corporation si farà carico delle proprie spese.

Truchot

Kanninen

Frendo

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 31 gennaio 2024.

Il cancelliere

 

Il presidente

V. Di Bucci

 

S. Papasavvas


*      Lingua processuale: l’italiano.


1      Dati riservati omessi.


2      Dati riservati omessi.


3      Dati riservati omessi.


4      Dati riservati omessi.


5      Dati riservati omessi.


6      Dati riservati omessi.