Language of document : ECLI:EU:T:2010:322

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

29 luglio 2010


Causa T‑475/08 P


Radu Duta

contro

Corte di giustizia dell’Unione europea

«Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Assunzione — Posto di referendario — Impugnazione manifestamente irricevibile»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 4 settembre 2008, causa F‑103/07, Duta/Corte di giustizia (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑277 e II‑A‑1‑1481).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Radu Duta sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nell’ambito della presente causa.

Massime

1.      Procedura — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa — Presupposti

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 48, n. 2, 138, n. 1, primo comma, lett. c), e 144]

2.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Mera ripetizione dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica — Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio — Irricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 141, n. 2)

1.      Dal combinato disposto dell’art. 138, n. 1, primo comma, lett. c), dell’art. 48, n. 2, e dell’art. 144 del regolamento di procedura del Tribunale risulta che l’impugnazione deve contenere, in particolare, un’esposizione sommaria dei motivi dedotti e che la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che tali motivi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

(v. punto 28)

Riferimento:

Corte 13 novembre 2001, causa C‑430/00 P, Dürbeck/Commissione (Racc. pag. I‑8547, punto 17)

Tribunale 19 gennaio 2010, causa T‑355/08 P, De Fays/Commissione, punto 34

2.      Una censura non specificamente diretta a identificare l’errore di diritto da cui sarebbe viziata la sentenza impugnata e che si limiti, in sostanza, a riprodurre gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, il che esula dalla competenza del giudice dell’impugnazione.

(v. punto 32)

Riferimento:

Corte 23 marzo 2004, causa C‑234/02 P, Mediatore/Lamberts (Racc. pag. I‑2803, punto 77 e giurisprudenza ivi citata), e 20 settembre 2006, causa C‑4/06 P, Ouariachi/Commissione, punto 24