Language of document : ECLI:EU:C:2010:456

Causa C‑214/09 P

Anheuser-Busch Inc.

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Domanda di registrazione del marchio denominativo BUDWEISER — Opposizione — Art. 8, n. 1, lett. a) e b), del detto regolamento — Marchi internazionali denominativi e figurativi anteriori BUDWEISER e Budweiser Budvar — Uso effettivo del marchio anteriore — Art. 43, nn. 2 e 3, dello stesso regolamento — Produzione di prove “in tempo utile” — Certificato di rinnovo del marchio anteriore — Art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94»

Massime della sentenza

Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Fatti, prove e osservazioni presentati a sostegno dell’opposizione — Prova del rinnovo del marchio anteriore

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 42, n. 3; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 16, 19 e 20)

Se risulta dalla lettura del combinato disposto delle regole 16 e 20 del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94, nella loro versione anteriore al regolamento di modifica n. 1041/2005, che l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è legittimato a chiedere la prova del rinnovo del marchio anteriore qualora esso giunga a scadenza dopo la data di deposito dell’atto di opposizione, non risulta dalle stesse disposizioni che l’opponente sia obbligato a presentare, spontaneamente, una siffatta prova.

Infatti, né l’art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, né le regole 16, nn. 1 e 3, e 20, n. 2, del regolamento n. 2868/95 precisano quali siano i fatti, le prove e le osservazioni che devono essere presentati a sostegno dell’opposizione entro il termine imposto ai sensi dell’art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94. In particolare, dette disposizioni non indicano affatto che l’opponente debba presentare, spontaneamente e entro il suddetto termine, la prova del rinnovo del marchio anteriore invocato qualora tale rinnovo dovesse aver luogo dopo il deposito dell’atto di opposizione.

Se le disposizioni della regola 19, nn. 2 e 4, del regolamento n. 2868/95 ormai prevedono, entro certi limiti, un obbligo esplicito per l’opponente di presentare la prova del rinnovo del marchio anteriore entro il termine di cui all’art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94, esse precisano in tal modo, su tale punto, la regola generale prevista da quest’ultima disposizione intesa a rafforzare la certezza del diritto degli operatori impegnati nelle procedure d’opposizione dinanzi all’Ufficio. Ciò premesso, le nuove regole stabilite da detto regolamento n. 2868/95 non sono applicabili retroattivamente.

(v. punti 57-58, 68-69)