Language of document : ECLI:EU:T:2021:119

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

10 marzo 2021 (*)

«Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Ricevibilità – Termine per la presentazione della domanda di avvio della procedura di conciliazione – Atto lesivo – Indennità di mobilità geografica – Trasferimento ad un ufficio esterno – Rifiuto di concessione dell’indennità – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni»

Nella causa T‑134/19,

AM, rappresentato da L. Levi e A. Champetier, avvocati,

ricorrente,

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da G. Faedo e M. Loizou, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

resistente,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e volta, da un lato, all’annullamento delle decisioni della BEI del 30 giugno e dell’11 dicembre 2017 e, se del caso, della decisione del Presidente della BEI, del 20 novembre 2018, che conferma tali decisioni, con le quali essa ha negato al ricorrente di beneficiare dell’indennità di mobilità geografica e, dall’altro lato, ad ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti a causa di tali decisioni,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, N. Półtorak e M. Stancu (relatrice), giudici,

cancelliere: L. Ramette, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 ottobre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il ricorrente, AM, è stato assunto dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) il 1° giugno 2014 nell’ambito del programma «Joint Assistance to Support Projects in European Regions» (Jaspers), sulla base di un contratto a tempo determinato di un anno, il quale è stato successivamente rinnovato due volte, rispettivamente, dal 1° giugno 2015 al 31 maggio 2017, poi dal 1° giugno 2017 al 31 maggio 2020.

2        Dall’inizio del suo primo contratto con la BEI e fino al 31 marzo 2017, egli è stato assegnato all’ufficio esterno della BEI a Vienna (Austria).

3        Con messaggio di posta elettronica del 23 marzo 2017 (in prosieguo: la «decisione del 23 marzo 2017»), la BEI ha confermato il trasferimento del ricorrente dall’ufficio esterno di Vienna a quello di Bruxelles (Belgio) a partire dal 1° aprile 2017 e fino alla fine del suo contratto in corso, ossia il 31 maggio 2020.

4        Dal fascicolo depositato dinanzi al Tribunale risulta che esistono due versioni di tale decisione.

5        La prima versione, trasmessa al ricorrente il 23 marzo 2017, indica che le assegnazioni agli uffici esterni sono disciplinate dall’allegato VII delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI (in prosieguo: le «disposizioni amministrative»).

6        La seconda versione di tale medesima decisione, che il ricorrente ha ricevuto il 24 marzo 2017 e che ha firmato il 28 marzo 2017, indica, per contro, che dette assegnazioni sono disciplinate dall’allegato I di tali disposizioni.

7        Il 5 luglio 2017 la BEI ha comunicato al ricorrente una nuova decisione, datata 30 giugno 2017 (in prosieguo: la «decisione del 30 giugno 2017»), contenente le condizioni contrattuali e amministrative applicabili al suo trasferimento a Bruxelles e l’ha invitato a dare il suo consenso su quest’ultima. Più in particolare, tale decisione precisava che il trasferimento del ricorrente non rientrava né nell’ambito di applicazione dell’articolo 1.4 delle disposizioni amministrative né in quello delle norme speciali applicabili ai sensi dell’allegato VII di tali disposizioni e che, di conseguenza, egli non aveva diritto a ricevere l’indennità di mobilità geografica. Il ricorrente non ha mai controfirmato detta decisione per accordo.

8        Il 5 ottobre 2017 il ricorrente ha chiesto l’avvio di una procedura di conciliazione, al fine di contestare il rifiuto di concedergli tale indennità, prevista all’articolo 1.4 di dette disposizioni.

9        Con messaggio di posta elettronica dell’11 dicembre 2017 (in prosieguo: la «decisione dell’11 dicembre 2017»), la BEI, da un lato, ha ribadito il suo rifiuto di versare al ricorrente detta indennità e, dall’altro, ha chiesto a quest’ultimo se intendeva mantenere la sua domanda di avvio della procedura di conciliazione sebbene fosse probabile che tale procedura non avrebbe raggiunto un risultato soddisfacente.

10      Con messaggio di posta elettronica del 20 dicembre 2017 il ricorrente ha confermato tale domanda e, con messaggio di posta elettronica dell’8 gennaio 2018, la BEI ha accettato quest’ultima ed ha avviato la procedura di conciliazione.

11      Nella sua relazione del 12 giugno 2018 la commissione di conciliazione della BEI (in prosieguo: la «commissione di conciliazione») ha concluso che la situazione del ricorrente rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 1.4 nonché in quello dell’allegato VII delle disposizioni amministrative e che, di conseguenza, egli avrebbe dovuto ricevere l’indennità di mobilità geografica a partire dal 1° aprile 2017.

12      Il 6 novembre 2018 il ricorrente ha presentato una denuncia per cattiva amministrazione presso il Mediatore europeo per il motivo che non aveva ancora ricevuto una decisione da parte del presidente della BEI a seguito della relazione della commissione di conciliazione.

13      Il 20 novembre 2018 il presidente della BEI ha comunicato al ricorrente la propria decisione (in prosieguo: la «decisione del 20 novembre 2018») di non seguire le conclusioni di detta commissione, confermando così il rifiuto della BEI di concedergli l’indennità di mobilità geografica.

 Procedimento e conclusioni delle parti

14      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 2019 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

15      Con atto separato del 7 marzo 2019 il ricorrente ha chiesto il beneficio dell’anonimato, conformemente all’articolo 66 del regolamento di procedura del Tribunale, che gli è stato concesso il 17 aprile 2019.

16      La BEI ha depositato il controricorso il 17 maggio 2019.

17      Il ricorrente ha depositato la replica il 10 luglio 2019.

18      La fase scritta del procedimento si è conclusa in seguito al deposito della controreplica, il 22 agosto 2019.

19      Il 12 settembre 2019, il ricorrente ha chiesto che fosse tenuta un’udienza ai sensi dell’articolo 106 del regolamento di procedura.

20      A seguito della modifica della composizione del Tribunale, con decisione del 16 ottobre 2019, il presidente del Tribunale ha riassegnato la causa a una nuova giudice relatrice, assegnata alla Prima Sezione, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

21      Su proposta della giudice relatrice, il Tribunale ha accolto la richiesta del ricorrente e ha aperto la fase orale del procedimento.

22      Il 3 marzo 2020 il Tribunale, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura, ha posto quesiti scritti alla BEI, ai quali essa ha risposto nel termine impartito.

23      Il 14 aprile 2020, a causa della persistenza della crisi sanitaria legata alla COVID-19, il Tribunale ha chiesto alle parti se, nonostante tale crisi, desiderassero presentare le loro osservazioni nel corso di un’udienza di discussione. Il 20 aprile 2020 il ricorrente ha risposto che manteneva la propria domanda di essere sentito. L’8 maggio 2020 la BEI ha risposto che non desiderava essere sentita.

24      Il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni del 30 giugno e dell’11 dicembre 2017 (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni impugnate»);

–        se necessario, annullare la decisione 20 novembre 2018 recante conferma di tali decisioni;

–        condannare la BEI al pagamento dell’indennità di mobilità geografica a decorrere dal 1° aprile 2017;

–        condannare la BEI al pagamento degli interessi di mora su detta indennità al tasso di interesse della Banca centrale europea (BCE) maggiorato di due punti percentuali dal 1° aprile 2017 fino al pagamento integrale;

–        condannare la BEI a risarcire il danno morale subito;

–        condannare la BEI alle spese.

25      La BEI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulloggetto del ricorso

26      Il ricorrente chiede l’annullamento delle due decisioni impugnate e, se necessario, della decisione 20 novembre 2018 nella parte in cui respinge le conclusioni della commissione di conciliazione e conferma le due decisioni impugnate.

27      In primo luogo, il ricorrente sostiene che le due decisioni impugnate, adottate, rispettivamente, il 30 giugno e l’11 dicembre 2017, gli arrecano pregiudizio nella parte in cui gli negano l’indennità di mobilità geografica. Egli precisa che la decisione dell’11 dicembre 2017 ribadisce il rifiuto espresso dalla BEI nella sua decisione del 30 giugno 2017.

28      A tal riguardo, anche supponendo che la decisione dell’11 dicembre 2017 sia meramente confermativa della decisione del 30 giugno 2017, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il ricorrente, avendo proposto il suo ricorso giurisdizionale entro il termine prescritto, può impugnare o la decisione confermata o la decisione confermativa oppure entrambe le decisioni (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2007, Weißenfels/Parlamento, C‑135/06 P, EU:C:2007:812, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

29      In secondo luogo, per quanto riguarda la decisione del 20 novembre 2018, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, riguardante in particolare lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e la normativa applicabile al personale della BCE, una domanda di annullamento formalmente diretta contro la decisione di rigetto di una domanda precontenziosa che contesta un atto lesivo ha l’effetto di sottoporre al Tribunale tale atto qualora essa sia, in quanto tale, priva di contenuto autonomo (v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2020,Teeäär/BCE, T‑547/18, EU:T:2020:119, punto 24 e giurisprudenza ivi citata, e del 16 gennaio 2018, SE/Consiglio, T‑231/17, non pubblicata, EU:T:2018:3, punto 21).

30      Il Tribunale rileva che tale giurisprudenza si applica, per analogia, al caso di specie.

31      Infatti, occorre considerare, per quanto riguarda il procedimento precontenzioso proprio alle controversie tra la BEI e i suoi agenti, che l’articolo 41 del regolamento del personale della BEI, nella sua versione applicabile agli agenti, come il ricorrente, entrati in servizio presso la BEI dopo il 1° luglio 2013 (in prosieguo: il «regolamento del personale II»), prevede che l’avvio della procedura di conciliazione prima della proposizione di un ricorso ai sensi di tale disposizione ha carattere obbligatorio (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2018, SQ/BEI, T‑377/17, EU:T:2018:478, punto 71).

32      Ai termini di detto articolo:

«[Q]ualsiasi ricorso proposto da un membro del personale avverso un atto della [BEI] che gli arrechi pregiudizio deve essere presentato entro un termine di tre mesi.

Le controversie (...) sono soggette a una procedura di composizione amichevole obbligatoria prima di qualsiasi azione giudiziaria dinanzi alla commissione di conciliazione della [BEI], e ciò indipendentemente dalla proposizione di un’azione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

La domanda di conciliazione dev’essere proposta entro un termine di tre mesi a partire dal verificarsi dei fatti o dalla notifica dei provvedimenti che formano oggetto della controversia».

33      Pertanto, la procedura di conciliazione ha lo scopo di consentire una composizione amichevole delle controversie sorte tra la BEI e i suoi agenti, e la decisione del presidente della BEI che pone fine a tale procedura costituisce solo una condizione preliminare per adire il giudice. In tali circostanze, al pari della giurisprudenza relativa al contenzioso rientrante nello Statuto dei funzionari dell’Unione europea o della normativa applicabile al personale della BCE, ricordata al precedente punto 29, si deve considerare che una domanda di annullamento formalmente diretta contro la decisione del presidente della BEI che conclude una procedura di conciliazione ha l’effetto di sottoporre al giudice l’atto lesivo che costituisce l’oggetto di tale procedimento, salvo il caso in cui detta decisione abbia una portata diversa dell’atto oggetto della procedura di conciliazione. Infatti, quando tale decisione contiene un riesame della situazione del ricorrente, in funzione di elementi di diritto e di fatto nuovi, o quando modifica o integra l’atto iniziale, essa costituisce un atto soggetto al controllo del giudice, che la prende in considerazione nella valutazione della legittimità dell’atto contestato, o la considera come un atto lesivo che si sostituisce a quest’ultimo (v., per analogia, sentenza del 21 maggio 2014, Mocová/Commissione, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

34      Nel caso di specie, poiché il capo della domanda diretto all’annullamento della decisione del 20 novembre 2018 è privo di contenuto autonomo, in quanto detta decisione si limita a respingere le conclusioni della relazione della commissione di conciliazione del 12 giugno 2018 sulla base, in sostanza, degli stessi motivi indicati nelle decisioni impugnate, non occorre statuire specificamente su tale capo della domanda. Nell’esame della legittimità delle decisioni impugnate, tuttavia, occorrerà prendere in considerazione la motivazione contenuta nella decisione del 20 novembre 2018, motivazione che deve ritenersi coincidere con quella della decisione impugnata (v., per analogia, sentenze del 26 marzo 2020, Teeäär/BCE, T‑547/18, EU:T:2020:119, punto 25 e giurisprudenza ivi citata, e del 16 gennaio 2018, SE/Consiglio, T‑231/17, non pubblicata, EU:T:2018:3, punto 22).

 Sulla ricevibilità del ricorso

35      Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura, la BEI sostiene che il presente ricorso è irricevibile per il motivo che la domanda di avvio della procedura di conciliazione sarebbe stata presentata dal ricorrente oltre il termine di tre mesi previsto all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento del personale II.

36      In via principale, la BEI sostiene, al riguardo, che il giorno a partire dal quale decorreva il termine per contestare il mancato pagamento dell’indennità di mobilità geografica era il 12 aprile 2017, data in cui il ricorrente avrebbe ricevuto il suo primo foglio paga in seguito al suo trasferimento all’ufficio esterno di Bruxelles.

37      Infatti, poiché il ricorrente avrebbe già appreso da detto foglio il mancato pagamento di tale indennità, la decisione del 30 giugno 2017 sarebbe una mera conferma della posizione amministrativa adottata dalla BEI nei suoi confronti e, di conseguenza, non costituirebbe un atto lesivo.

38      In subordine, la BEI considera che, anche nell’ipotesi più favorevole al ricorrente, in cui la data di tale decisione fosse presa in considerazione come dies a quo, risulterebbe che, in ogni caso, il termine di tre mesi previsto all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento del personale II per adire la commissione di conciliazione non è stato rispettato dal ricorrente.

39      Quest’ultimo contesta la fondatezza dell’eccezione di irricevibilità della BEI.

40      Occorre ricordare innanzitutto che la comunicazione del foglio paga o del bollettino mensile di pensione ha l’effetto di far decorrere i termini di reclamo e di ricorso contro una decisione amministrativa qualora detto documento faccia apparire, chiaramente e per la prima volta, l’esistenza e la portata di tale decisione (v. sentenza del 12 febbraio 2020, ZF/Commissione, T‑605/18, EU:T:2020:51, punto 61 e giurisprudenza citata).

41      Si deve osservare, al riguardo, che tale giurisprudenza è stata applicata in situazioni in cui i fogli paga contro i quali erano diretti i ricorsi facevano emergere l’esistenza e la portata di decisioni aventi un oggetto puramente pecuniario, che possono, per loro natura, essere rispecchiate da tali fogli paga. Infatti, i fogli paga sono stati considerati costitutivi di atti lesivi quando riflettevano decisioni riguardanti, in particolare, il versamento dello stipendio al funzionario, gli interessi sugli arretrati dello stipendio, l’applicazione di un coefficiente correttore alla retribuzione del funzionario, il rimborso delle spese di viaggio, l’indennità di dislocazione, l’importo degli assegni familiari o ancora la fissazione dell’aliquota di contributi a carico dei genitori per i servizi di custodia dei bambini (v. sentenza del 9 gennaio 2007, Van Neyghem/Comitato delle regioni, T‑288/04, EU:T:2007:1, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

42      Orbene, nel caso di specie, anche se è vero che il foglio paga del ricorrente relativo al mese di aprile 2017 rifletteva, in termini pecuniari, gli effetti della decisione di trasferimento di quest’ultimo all’ufficio esterno di Bruxelles, ciò non toglie che né tale decisione né tantomeno detto foglio paga fissavano chiaramente la posizione della BEI in merito alla concessione dell’indennità di mobilità geografica.

43      Infatti, si deve considerare, al riguardo, che, in primo luogo, l’omissione di un’indennità nel foglio paga della persona interessata non implica necessariamente che l’amministrazione gliene neghi il diritto (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 1988, Canters/Commissione, 159/86, EU:C:1988:432, punto 7). In secondo luogo, come ricordato ai precedenti punti 5 e 6, il ricorrente ha ricevuto due versioni diverse della decisione del 23 marzo 2017, il cui confronto fa emergere, come egli giustamente rileva, una contraddizione con riferimento alle disposizioni applicabili al suo trasferimento.

44      In tali circostanze e dal momento che la decisione del 30 giugno 2017 è la prima ad enunciare chiaramente il rifiuto della BEI di concedere al ricorrente l’indennità di mobilità geografica, si deve considerare che tale decisione costituisce il primo atto che arreca pregiudizio al ricorrente, che ha avuto l’effetto di far decorrere i termini di reclamo e di ricorso.

45      Occorre precisare, a quest’ultimo proposito, che la parte che eccepisce la tardività di un ricorso con riguardo ai termini stabiliti dalla normativa applicabile ha l’onere della prova della data in cui la decisione impugnata è stata notificata e, comunque, della data in cui l’interessato ne ha avuto conoscenza se si tratta di una misura di carattere individuale (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T‑493/17, EU:T:2018:852, punto 59, e giurisprudenza ivi citata).

46      Orbene, nel caso di specie, la BEI, sulla quale grava tale onere della prova, non contesta né l’affermazione del ricorrente né la prova fornita da quest’ultimo secondo le quali la decisione del 30 giugno 2017 è stata portata a sua conoscenza con messaggio di posta elettronica del 5 luglio 2017.

47      Ne consegue che il giorno a partire dal quale occorre calcolare, nel caso di specie, il termine per la presentazione della domanda di conciliazione è il 5 luglio 2017, data in cui la decisione del 30 giugno 2017 è stata notificata al ricorrente. Di conseguenza, presentando la sua domanda di avvio della procedura di conciliazione il 5 ottobre 2017, il ricorrente ha rispettato il termine previsto dall’articolo 41, terzo comma, del regolamento del personale II.

48      Dalle considerazioni che precedono risulta che l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla BEI deve essere respinta.

 Sulla domanda di annullamento

49      A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente deduce quattro motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 1.4 delle disposizioni amministrative e dell’articolo 11 dell’allegato VII di queste stesse disposizioni; il secondo, sulla violazione dei principi del legittimo affidamento, di prevedibilità giuridica e di sollecitudine; il terzo, sulla violazione del principio di non discriminazione, dell’articolo 1.3 del codice di condotta del personale della BEI nonché dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, il quarto, sulla violazione del principio di buona amministrazione e del principio del termine ragionevole.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1.4 delle disposizioni amministrative e dell’articolo 11 dell’allegato VII a tali disposizioni.

50      In primo luogo, il ricorrente fa valere, in sostanza, che il suo trasferimento all’ufficio esterno di Bruxelles non è stato deciso in via permanente, dal momento che la decisione del 23 marzo 2017 preciserebbe chiaramente che la sua assegnazione è temporanea.

51      In secondo luogo, il ricorrente contesta l’interpretazione fornita dalla BEI dell’articolo 1.4 delle disposizioni amministrative nonché dell’articolo 11 dell’allegato VII di tali disposizioni, in quanto la BEI assoggetterebbe la concessione dell’indennità di mobilità geografica alla condizione che l’agente reintegri la sede della BEI a Lussemburgo (Lussemburgo) dopo la sua assegnazione ad un ufficio esterno.

52      Il ricorrente precisa, al riguardo, che l’articolo 1.4 di dette disposizioni prevedrebbe come uniche condizioni per la concessione di tale indennità, da un lato, il trasferimento dell’agente verso un’altra sede di servizio all’interno dell’Unione europea e, dall’altro, una precedente assegnazione della durata di almeno dodici mesi. Pertanto, egli sarebbe legittimato a beneficiare di detta indennità, dal momento che, da un lato, è stato trasferito a un’altra sede di servizio all’interno dell’Unione, ossia l’ufficio esterno di Bruxelles, e, dall’altro, aveva prestato almeno dodici mesi di servizio presso la precedente sede di servizio, in quanto aveva lavorato presso l’ufficio esterno di Vienna per tre anni.

53      La BEI contesta tali argomenti replicando, in sostanza, che l’indennità di mobilità geografica è concessa solo agli agenti assegnati agli uffici esterni per un periodo preciso e che, a seguito di tale assegnazione temporanea ad un tale ufficio, reintegrino la sede della BEI, anche nell’ipotesi in cui si dovesse intendere per «sede della BEI» non soltanto la sede di Lussemburgo, ma anche qualsiasi altra sede di assunzione o ufficio esterno. Più in particolare, essa sostiene che dall’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato VII delle disposizioni amministrative risulta che, se la persona assegnata permanentemente ad un ufficio esterno conclude il suo servizio presso la BEI presso l’ufficio esterno in questione, la medesima non ha diritto a detta indennità.

54      Orbene, ciò si verificherebbe nel caso del ricorrente, il quale sarebbe stato assegnato in maniera permanente all’ufficio esterno di Bruxelles fino alla fine del suo contratto e senza prospettive di reintegrare la sede della BEI al termine di tale assegnazione.

55      Al fine di rispondere al presente motivo, occorre pronunciarsi sulla questione di quali siano le condizioni per la concessione dell’indennità di mobilità geografica nel caso di un trasferimento ad un ufficio esterno della BEI all’interno dell’Unione e, più in particolare, se, come sostiene la BEI, la concessione di tale indennità sia parimenti subordinata al ritorno dell’interessato alla sede di quest’ultima al termine dell’assegnazione a tale ufficio esterno.

56      Anzitutto, occorre rilevare che le condizioni per la concessione dell’indennità di mobilità geografica in caso di trasferimento ad un ufficio esterno della BEI all’interno dell’Unione sono disciplinate dall’articolo 1.4 delle disposizioni amministrative.

57      Detto articolo così recita:

«Un’indennità di mobilità geografica è concessa al dipendente trasferito a un’altra sede di servizio all’interno dell’Unione europea. La durata della prestazione è fissata per un periodo compreso tra uno e tre anni e può essere rinnovata per un periodo di un anno, con una durata massima totale di cinque anni.

L’indennità è versata a decorrere dalla data del trasferimento effettivo e durante il periodo di servizio. Per avervi diritto, il dipendente deve aver [svolto] almeno dodici mesi di servizio nella precedente sede di servizio.

In caso di trasferimento a Lussemburgo, l’indennità è versata per un periodo massimo di un anno.

(…)

In caso di assegnazione ad un ufficio della [BEI] al di fuori dell’Unione europea, l’indennità di mobilità geografica è concessa alle condizioni di cui all’allegato VII delle [disposizioni amministrative]».

58      Da un’interpretazione letterale di detto articolo risulta che, come giustamente rilevato dal ricorrente, devono essere soddisfatte due condizioni cumulative per poter beneficiare dell’indennità di mobilità geografica in caso di trasferimento presso un ufficio esterno della BEI all’interno dell’Unione, vale a dire, da un lato, il trasferimento a un’altra sede di servizio all’interno dell’Unione per un periodo da uno a cinque anni e, dall’altro, il compimento di almeno dodici mesi di servizio presso la sede di servizio precedente. Dalla formulazione di detto articolo risulta quindi che, se tali due condizioni sono soddisfatte, l’interessato ha diritto a tale indennità per tutto il periodo di assegnazione all’ufficio esterno in cui è stato trasferito.

59      Pertanto, occorre constatare, anzitutto, che tale articolo non contiene alcun riferimento esplicito alla condizione di assegnazione temporanea ad un ufficio esterno all’interno dell’Unione di cui si avvale la BEI, secondo la quale l’agente dovrebbe reintegrare la sede di quest’ultima al termine del periodo di assegnazione per poter beneficiare dell’indennità di cui trattasi.

60      Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 24 aprile 2018, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence e a./BCE, da T‑133/16 a T‑136/16, EU:C:2018:219, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata).

61      Per quanto riguarda, in particolare, il contesto, occorre indicare che, sebbene l’articolo 1.4 delle disposizioni amministrative disciplini le condizioni di concessione dell’indennità di mobilità geografica, è invece l’allegato VII di tali disposizioni che contiene le disposizioni particolari applicabili ai membri del personale assegnato agli uffici esterni della BEI. A tal riguardo, occorre precisare che, nonostante l’ultimo paragrafo di detto articolo 1.4 faccia un rinvio esplicito a tale allegato solo per il trasferimento ad un ufficio esterno al di fuori del territorio dell’Unione, l’articolo 1 di detto allegato prevede esplicitamente che esso sia applicabile anche al personale trasferito ad un ufficio esterno della BEI all’interno dell’Unione; le parti concordano peraltro su tale interpretazione. È dunque in tale contesto che occorre interpretare l’articolo 1.4 di dette disposizioni e, di conseguenza, le condizioni per la concessione dell’indennità di cui trattasi in caso di trasferimento ad un ufficio esterno della BEI in seno all’Unione.

62      In particolare, l’articolo 2 dell’allegato VII delle disposizioni amministrative, intitolato «Durata del servizio», prevede quanto segue:

«L’assegnazione ad un ufficio esterno è, in linea di principio, limitata nel tempo a tre anni. La [BEI] può, a sua discrezione e nell’interesse del servizio, prolungarla fino ad una durata massima totale di sei anni.

Al termine della durata dell’assegnazione prevista dal paragrafo precedente, il membro del personale interessato deve reintegrare la sede della [BEI]. Egli ritrova un posto di pari livello funzionale (se il suo contratto di lavoro è disciplinato dal [r]egolamento del personale I) o dello stesso grado (se il suo contratto di lavoro è disciplinato dal [r]egolamento del personale II) che egli occupava al termine della sua assegnazione all’ufficio esterno».

63      L’articolo 11 di detto allegato dispone che il membro del personale assegnato ad un ufficio esterno ha diritto all’indennità di mobilità geografica prevista all’articolo 1.4 delle disposizioni amministrative.

64      Risulta quindi dal combinato disposto degli articoli 2 e 11 dell’allegato VII delle disposizioni amministrative che un’assegnazione ad un ufficio esterno non può avere una durata superiore a quella prevista dalla normativa applicabile e, per la durata di tale assegnazione, un agente che soddisfi le condizioni previste dalle pertinenti disposizioni amministrative ha diritto all’indennità di mobilità geografica. Inoltre, è previsto che, al termine di tale assegnazione, l’agente interessato debba reintegrare la sede della BEI.

65      Pertanto, è giocoforza constatare che la reintegrazione presso la sede della BEI, prevista all’articolo 2 dell’allegato VII delle disposizioni amministrative, rappresenta non già una condizione per la concessione dell’indennità di mobilità geografica, bensì unicamente il corollario logico della fine del periodo di assegnazione temporanea ad un ufficio esterno per gli agenti il cui contratto non sia scaduto e che debbano reintegrare la sede della BEI al termine di tale periodo. Detto articolo prevede peraltro una garanzia secondo la quale, al termine di tale periodo, gli agenti interessati ritrovano un posto di pari livello funzionale o di pari grado di quello che essi occupavano al termine della loro assegnazione ad un tale ufficio esterno.

66      Occorre constatare, certo, che, sebbene l’allegato VII delle disposizioni amministrative sia destinato ad applicarsi, come precisa il suo articolo 1, «ai membri del personale della [BEI] assegnati ad un ufficio esterno all’interno o al di fuori dell’Unione», nessuna disposizione di tale allegato, né alcuna disposizione in generale, disciplina il caso di un agente, come il ricorrente, il cui contratto a tempo determinato termini alla scadenza della sua assegnazione in un ufficio esterno.

67      Tuttavia, anche in assenza di una precisa disposizione al riguardo, non può essere accolto l’argomento della BEI secondo cui, in tali circostanze, un trasferimento siffatto deve essere considerato permanente, cosicché l’articolo 1.4 delle disposizioni amministrative non si applicherebbe.

68      Infatti, occorre rilevare che la premessa sulla quale tale argomento si fonda, vale a dire il carattere permanente del trasferimento del ricorrente, è errata.

69      Si deve osservare, al riguardo, che dalla decisione del 23 marzo 2017, indipendentemente dalla versione trasmessa al ricorrente, risulta chiaramente che, in primo luogo, il trasferimento di quest’ultimo all’ufficio esterno di Bruxelles era effettivo fino alla fine del suo contratto, ossia il 31 maggio 2020; in secondo luogo, nell’ipotesi in cui tale contratto fosse prorogato, i termini e le condizioni di tale assegnazione dovrebbero essere riveduti; in terzo luogo, le assegnazioni agli uffici esterni della BEI hanno una durata massima di sei anni e non possono essere prorogate oltre la durata del contratto in corso.

70      Pertanto, occorre constatare che la durata effettiva dell’assegnazione del ricorrente all’ufficio esterno di Bruxelles corrispondeva, come prevedeva la decisione del 23 marzo 2017, a un periodo preciso compreso tra il 1° aprile 2017 e il 31 maggio 2020.

71      In tali circostanze, occorre rilevare che non solo un trasferimento verso un ufficio esterno sulla base delle disposizioni amministrative pertinenti non può essere considerato, per sua natura, «permanente», poiché esso è, sin dall’inizio, limitato alla durata massima prevista da dette disposizioni, ma, anche nell’ipotesi in cui un membro del personale della BEI sia assegnato ad un siffatto ufficio per un periodo il cui termine coincide con la fine del suo contratto a tempo determinato, come nel caso di specie, tale membro del personale ha diritto a siffatta indennità se soddisfa le due condizioni cumulative previste all’articolo 1.4 delle disposizioni amministrative e enunciate al punto 58 supra.

72      Da tutto quanto precede consegue che, negando al ricorrente la concessione dell’indennità di mobilità geografica, la BEI ha violato l’articolo 1.4 delle disposizioni amministrative.

73      Il primo motivo deve pertanto essere accolto.

74      Di conseguenza, e senza che sia necessario statuire sugli altri motivi dedotti dal ricorrente a sostegno della domanda di annullamento, occorre accogliere tale domanda e annullare le decisioni impugnate nella parte in cui esse negano al ricorrente il beneficio dell’indennità di mobilità geografica.

 Sulla domanda di risarcimento

75      Il ricorrente chiede, in sostanza, da un lato, la riparazione di un asserito danno materiale derivante dal mancato versamento dell’indennità di mobilità geografica a partire dal 1° aprile 2017 e, dall’altro, la riparazione di un asserito danno morale derivante dall’inerzia della BEI a concludere la procedura di conciliazione.

 Sulla domanda di risarcimento di un asserito danno materiale e sul pagamento di interessi di mora

76      Con il suo primo capo della domanda di risarcimento, il ricorrente chiede, in sostanza, un risarcimento di EUR 36 045,60 corrispondente all’importo dell’indennità di mobilità geografica dovuta a partire dal 1° aprile 2017 e fino al momento della proposizione del presente ricorso. Tale somma dovrebbe essere aumentata di EUR 1 567,20 per ogni mese supplementare.

77      Con il suo secondo capo della domanda di risarcimento, il ricorrente chiede il pagamento di interessi di mora fissati al tasso di interesse della BCE maggiorato di due punti percentuali sulle somme di cui al precedente punto 76.

78      È sufficiente ricordare, al riguardo, che, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, l’istituzione, l’organo o l’organismo da cui emana l’atto annullato è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta. Orbene, con tali domande, il ricorrente intende ottenere la condanna della BEI a versargli un importo che gli sarebbe dovuto sulla base della decisione che quest’ultima dovrà prendere in esecuzione della presente sentenza di annullamento.

79      Poiché le suddette domande sono, di conseguenza, premature, esse non possono essere accolte (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, ZS/BEI, T‑659/18, non pubblicata, EU:T:2020:281, punto 90 e giurisprudenza ivi citata).

 Sulla domanda di risarcimento di un asserito danno morale

80      Con il terzo capo della domanda di risarcimento, il ricorrente fa valere che il presidente della BEI non ha adottato entro un termine ragionevole la propria decisione a seguito del deposito della relazione della commissione di conciliazione, ciò che farebbe sorgere la responsabilità della BEI.

81      A tal riguardo, il ricorrente afferma che, oltre alla situazione finanziaria già difficile in cui si trovava per il fatto di non percepire l’indennità di mobilità geografica, l’incertezza dovuta all’assenza di decisione del presidente della BEI a seguito di tale relazione, che l’avrebbe peraltro obbligato ad adire il Mediatore europeo, gli avrebbe causato un danno morale che egli stima in EUR 2 000.

82      La BEI contesta tali argomenti.

83      Al riguardo, occorre ricordare innanzitutto che, secondo una giurisprudenza costante, l’annullamento di un atto viziato da illegittimità costituisce, di per sé, la riparazione adeguata e, in linea di principio, sufficiente, di qualunque danno morale che tale atto possa aver causato. Ciò non può tuttavia valere qualora il ricorrente dimostri di aver subito un danno morale separabile dall’illegittimità che fonda l’annullamento e che non possa essere integralmente riparato da tale annullamento (v., sentenza del 30 gennaio 2020, BZ/Commissione, T‑336/19, non pubblicata, EU:T:2020:210, punto 54 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 14 settembre 2017, Bodson e a./BEI, T‑504/16 e T‑505/16, EU:T:2017:603, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

84      Inoltre, da una giurisprudenza consolidata risulta altresì che, nell’ambito di una domanda di risarcimento danni proposta da un funzionario o da un agente, la responsabilità dell’istituzione è subordinata alla presenza di un complesso di tre condizioni cumulative concernenti l’illegittimità del comportamento contestatogli, l’effettività del danno lamentato e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno lamentato. Le tre condizioni per il sorgere della responsabilità sono cumulative, il che implica che, qualora una di esse non sia soddisfatta, la responsabilità dell’istituzione non può sorgere. Inoltre, il giudice dell’Unione non è tenuto a esaminare tali condizioni in un determinato ordine (v. ordinanza dell’11 giugno 2020, Vanhoudt e a./BEI, T‑294/19, non pubblicata, EU:T:2020:264, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

85      Nel caso di specie, il danno morale fatto valere dal ricorrente è dovuto, in sostanza, al sentimento di incertezza causato dal ritardo eccessivo con il quale il presidente della BEI ha adottato la decisione che chiude la procedura di conciliazione.

86      Orbene, sebbene un siffatto danno morale possa essere considerato separabile dall’illegittimità su cui si fonda l’annullamento delle decisioni impugnate, vale a dire la violazione dell’articolo 1.4 delle disposizioni amministrative, si deve tuttavia constatare che il ricorso non contiene la minima prova quanto alla portata del danno morale asseritamente subito dal ricorrente.

87      In tali circostanze, occorre respingere il terzo capo della domanda di risarcimento.

88      Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre annullare le decisioni impugnate nella parte in cui rifiutano di concedere l’indennità di mobilità geografica al ricorrente e respingere il ricorso quanto al resto.

 Sulle spese

89      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La BEI, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda del ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Le decisioni della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 30 giugno e dell’11 dicembre 2017 sono annullate in quanto negano ad AM l’indennità di mobilità geografica.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      La BEI è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da AM.

Kanninen

Półtorak

Stancu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 marzo 2021.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.