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Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2013 - GRP Security / Corte dei conti

(Causa T-87/11)

("Clausola compromissoria - Appalti pubblici di servizi - Servizi di sorveglianza e portierato degli immobili della Corte dei conti - Ricorso di annullamento - Decisione di recesso unilaterale dal contratto con domanda di risarcimento dei danni - Atto di natura contrattuale - Mancata riqualificazione del ricorso - Irricevibilità - Decisione che irroga la sanzione dell'esclusione per una durata di tre mesi - Interesse ad agire - Diritti della difesa - Grave inadempimento delle obbligazioni - Principio di certezza delle pene - Sviamento di potere - Proporzionalità")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: GRP Security (Bertrange, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente G. Osch, successivamente C. Arendt e M. Larbi, avvocati)

Convenuta: Corte dei conti dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente T. Kennedy, J.-M. Steiner e J. Vermer, successivamente T. Kennedy e J. Vermer, agenti)

Oggetto

Da un lato, la domanda di annullamento della decisione della Corte dei conti del 14 gennaio 2011 di recedere unilateralmente dal contratto quadro di servizi "Servizi di sicurezza vari" LOG/2026/10/2 e di chiedere il risarcimento dei danni e, dall'altro, la domanda di annullamento della decisione del 14 gennaio 2011 che irroga la sanzione dell'esclusione.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La GRP Security è condannata alle spese, ivi incluse quelle afferenti al procedimento sommario.

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1 - GU C 120 del 16.4.2011.