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Impugnazione proposta l'11 febbraio 2011 da Luigi Marcuccio avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 23 novembre 2010 causa F-65/09, Marcuccio/Commissione

(Causa T-85/11 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressato nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

In ogni caso: annullare in toto e senza eccezione alcuna la sentenza impugnata.

-    Dichiarare che il documento prodotto dalla CE il giorno dell'udienza sempre è stato, e tuttora è, assolutamente irricevibile in hanc litem.

-    Accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum del ricorso in primo grado.

-    Condannare la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti la causa de qua in tutti i gradi finora esperiti.

In via subordinata: rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro la sentenza del Tribunale della Funzione Pubblica (TFP) del 23 novembre 2010. Questa sentenza ha respinto un ricorso avente per oggetto l'annullamento della decisione del 5 agosto 2008, adottata in esecuzione della sentenza del Tribunale del 10 giugno 2008, causa T-18/04, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), l'annullamento della decisione del rigetto del reclamo avverso detta decisione, nonché la condanna della Commissione a versargli una certa somma a titolo di risarcimento dei pretesi danni subiti a causa di tali decisioni.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente su certi errori in procedendo e in iudicando, anche per violazione del diritto alla difesa.

Secondo motivo, vertente su l'incompetenza dell'autore della decisione di cui fu piatito l'annullamento con il ricorso in primo grado.

Terzo motivo, vertente su un difetto assoluto di motivazione di cui fu piatito l'annullamento con il ricorso in primo grado.

Quarto motivo, vertente sull'illegittimità di una pluralità di statuizioni contenute nella sentenza impugnata, anche in ragione dei seguenti vizi: a) violazione, nonché erronee, false ed irragionevoli interpretazione ed applicazione di norme di legge, b) violazione del principio patere legem quam ipse fecisti, c) sviamento ed abuso di potere anche sub specie dello sviamento ed abuso di procedura; d) difetto assoluto di motivazione.

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