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Ricorso proposto il 18 febbraio 2011 - GRP Security / Corte dei conti

(Causa T-87/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: GRP Security (Bertrange, Lussemburgo) (rappresentante: avv. G. Osch)

Convenuta: Corte dei conti dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere i motivi dedotti dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso,

fatti salvi tutti i motivi di diritto e di fatto e l'ammissione delle prove da produrre o fornire successivamente,

dichiarare il presente ricorso ricevibile,

accoglierlo nel merito,

quindi, per le ragioni sopra enunciate, annullare le decisioni impugnate,

dichiarare che la ricorrente si riserva il diritto di esigere la riparazione del danno subìto in conseguenza dell'illegittimità del comportamento della Corte dei conti,

condannare la Corte dei conti alla totalità delle spese del giudizio,

riconoscere alla ricorrente qualsiasi altro diritto, spettanza, rimedio o azione.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni della Corte dei conti dell'Unione europea con le quali, da un lato, viene irrogata alla ricorrente la sanzione amministrativa consistente nell'esclusione da appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio dell'Unione europea per una durata di tre mesi e, dall'altro, si recede dal contratto quadro di servizi n. LOG/2026/10/2 intitolato "servizi di sicurezza vari".

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del principio di proporzionalità, dei diritti della difesa e del diritto a un equo processo, atteso che la stessa avrebbe agito in buona fede e non sarebbe responsabile delle falsificazioni e delle false dichiarazioni rese da uno dei suoi dipendenti e poiché la Corte dei conti avrebbe potuto chiedere la sostituzione dell'agente in questione anziché recedere dal contratto.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la sussistenza di un errore manifesto di valutazione, in quanto la Corte dei conti non avrebbe preso in considerazione tutti gli elementi del fascicolo.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce una violazione degli artt. 93, 94 e 96 del regolamento finanziario, atteso che la stessa non avrebbe fornito alcuna informazione erronea e non si sarebbe resa colpevole di alcuna falsa dichiarazione in occasione della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

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