Language of document : ECLI:EU:T:2011:635

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

26 ottobre 2011 (*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo NATY’S – Marchio comunitario figurativo anteriore Naty – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei prodotti – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Parziale rigetto dell’opposizione»

Nella causa T‑72/10,

Intermark Srl, con sede in Stei (Romania), rappresentata dall’avv. Á.M. László,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. G. Mannucci, in qualità di agente,

convenuto,

altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

Natex International Trade SpA, con sede in Pioltello,

avente ad oggetto il ricorso presentato contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 2 dicembre 2009 (procedimento R 953/2009‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Intermark Srl e la Natex International Trade SpA,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. S. Papasavvas, presidente, V. Vadapalas e K. O’Higgins (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 febbraio 2010,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 settembre 2010,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta, e avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’art. 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 23 marzo 2007 la Natex International Trade SpA ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2        Il marchio del quale è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo NATY’S.

3        I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 29, 30 e 32 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono per ciascuna delle dette classi alla seguente descrizione:

–        classe 29: «Gelatine, marmellate, composte; insaccati di piccole dimensioni per aperitivi; salsa di mirtilli; macedonia di frutta; pannocchie di mais; germogli di soia; cuori di palma; sottaceti; cetriolini sottaceto; salse per spuntini; frutta sciroppata; ciliegie sciroppate; burro di noccioline; noccioline candite; noccioline preparate; burro di arachidi; arachidi preparate; patate chips; fiocchi di patate; zuppe»;

–        classe 30: «Mostarda, tortillas; pop corn; nachos; chips al mais; snack salati a base di cereali; snack salati a base di riso; snack salati al sesamo; snack salati a base di nocciolame; snack salati a base di mais; snack salati e patate chip a base di prodotti contenenti cereali; salse (condimenti); tabasco; salsa barbecue; salsa worchestershire; salsa al formaggio; salsa di soia; salsa per tortillas; creme di frutta; crema di arachidi; crema di girasole; sciroppo d’acero; paté e creme per aperitivi»;

–        classe 32: «Birre; acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi ed altri preparati per fare bevande; tè freddo; aperitivi analcolici; crema di cocco per cocktails; sciroppi di zucchero di canna liquido; sciroppo di lime; succo di limone; concentrati per fare succhi di frutta e bevande di frutta».

4        La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 42/2007 del 13 agosto 2007.

5        Il 30 ottobre 2007 la ricorrente, Intermark Srl, ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009), per tutti i prodotti da esso contemplati.

6        A sostegno della sua opposizione, la ricorrente ha invocato il rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009] e la notorietà del suo marchio anteriore ai sensi dell’art. 8, n. 5, dello stesso regolamento [divenuto art. 8, n. 5, del regolamento n. 207/2009].

7        L’opposizione era basata sul marchio comunitario figurativo n. 4149456, registrato il 23 dicembre 2005 e qui di seguito riprodotto:

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8        I prodotti e i servizi sui quali l’opposizione era basata erano costituiti dalle «barrette di wafer ripiene» rientranti nella classe 30 e dall’«attività commerciale» rientrante nella classe 35.

9        Con decisione 16 giugno 2009, la divisione d’opposizione ha parzialmente accolto l’opposizione con riferimento agli «snack salati a base di cereali» ed agli «snack salati a base di prodotti contenenti cereali» compresi nella classe 30, per il fatto che sussisteva rischio di confusione. Per contro, essa ha respinto l’opposizione per tutti gli altri prodotti in base all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009. Infine, essa ha respinto l’opposizione in quanto basata sull’art. 8, n. 5, di detto regolamento, poiché la ricorrente non aveva prodotto alcuna prova a sostegno dell’esistenza dell’invocata notorietà.

10      Il 14 agosto 2009, la ricorrente ha proposto ricorso presso l’UAMI avverso la decisione della divisione d’opposizione in quanto quest’ultima ha parzialmente respinto l’opposizione sulla base dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009.

11      La seconda commissione di ricorso dell’UAMI, con decisione 2 dicembre 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), ha respinto integralmente il ricorso e confermato la decisione della divisione d’opposizione, con la motivazione che non ricorrevano le condizioni di applicazione dell’8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009. Secondo la commissione di ricorso, i prodotti in esame erano diversi per natura, destinazione e metodo d’uso e presentavano soltanto un debole rapporto di complementarità. Essa ha osservato che, per quanto i wafer potessero essere farciti con diversi prodotti o ripieni compresi nell’elenco della domanda di marchio comunitario, la semplice circostanza che un ingrediente di base sia utilizzato nella fabbricazione di un altro prodotto non è in genere sufficiente, di per sé, a dimostrare che tali prodotti siano simili, soprattutto quando, come nella fattispecie, detto utilizzo è facoltativo e non indispensabile. La commissione di ricorso ha del pari respinto la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui i prodotti di cui trattasi rientravano nella categoria dei «piccoli dolci», osservando che nessuno dei prodotti contemplati dal marchio richiesto apparteneva a tale categoria.

 Conclusioni delle parti

12      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        riformare la decisione impugnata e respingere la domanda di marchio per tutti i prodotti contemplati dall’opposizione;

–        condannare l’UAMI alle spese.

13      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

14      Occorre preliminarmente considerare che, sebbene il primo capo delle conclusioni della ricorrente riguardi formalmente la riforma della decisione impugnata e il rigetto della domanda di marchio comunitario per tutti i prodotti da esso designati, diversi dagli «snack salati a base di cereali» e dagli «snack salati a base di prodotti contenenti cereali» (in prosieguo: i «prodotti di cui trattasi»), dal contenuto del ricorso risulta chiaramente che il ricorrente mira sostanzialmente, con esso, ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata sulla base del rilievo che la commissione di ricorso avrebbe a torto dichiarato che non sussisteva rischio di confusione per la totalità dei prodotti contemplati dall’opposizione [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 7 settembre 2006, causa T‑133/05, Meric/UAMI - Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), Racc. pag. II‑2737, punto 15].

15      A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009.

16      La ricorrente considera che erroneamente la commissione di ricorso abbia concluso che i prodotti di cui trattasi non erano simili ai prodotti protetti dal marchio anteriore e che, di conseguenza, non sussisteva rischio di confusione tra i marchi in conflitto, con riferimento a questi diversi prodotti. Per contro, la ricorrente non deduce alcun argomento per quanto riguarda i servizi protetti dal marchio anteriore.

17      A sostegno della sua tesi, la ricorrente afferma, in particolare, che i prodotti di cui trattasi costituiscono o possono costituire ingredienti essenziali per i wafer ripieni. Esisterebbe conseguentemente un nesso di complementarità tra i prodotti tale che i consumatori potrebbero concludere che altri prodotti recanti un nome quasi identico a quello che designa i wafer provengano dalla stessa impresa.

18      L’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

19      Occorre preliminarmente ricordare che, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della Corte e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Ciò vale per tutte le conclusioni, che devono essere integrate con i motivi e gli argomenti che consentano, sia alla parte convenuta sia al giudice, di valutarne la fondatezza (sentenza del Tribunale 7 luglio 1994, causa T‑43/92, Dunlop Slazenger/Commissione, Racc. pag. II‑441, punto 183).

20      Nella presente causa la ricorrente, in violazione delle disposizioni citate al precedente punto 19, non deduce alcun argomento a proposito dei servizi di «attività commerciale» contrassegnati dal marchio precedente sui quali essa basa la sua opposizione al marchio richiesto. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile nei limiti in cui riguarda tali servizi.

21      Ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi che i due marchi designano, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione include il rischio di associazione con il marchio anteriore.

22      Per giurisprudenza costante, costituisce rischio di confusione la possibilità che il pubblico creda che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. In base a questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi in causa e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑162/01, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II‑2821, punti 30-33 e giurisprudenza citata].

23      Ai fini dell’applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, il rischio di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto sia un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi contrassegnano. Si tratta di condizioni cumulative [v. sentenza del Tribunale 22 gennaio 2009, causa T‑316/07, Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), Racc. pag. II‑43, punto 42 e giurisprudenza citata].

24      Secondo la giurisprudenza, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi [v. sentenza del Tribunale 13 febbraio 2007, causa T‑256/04, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), Racc. pag. II‑449, punto 42 e giurisprudenza citata].

25      Nel caso di specie, in considerazione del fatto che i prodotti di cui trattasi sono prodotti di consumo corrente offerti al grande pubblico e che il marchio anteriore è un marchio comunitario, il pubblico destinatario è il consumatore medio dell’Unione europea, che si presume sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I‑3819, punto 26).

 Sul confronto tra i prodotti

26      Secondo costante giurisprudenza, per valutare la somiglianza tra i prodotti occorre tenere conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra loro intercorrente. Tali fattori comprendono, in particolare, la natura dei prodotti, la loro destinazione, la loro utilizzazione nonché il loro rapporto concorrenziale o complementare. Si può tenere conto anche di altri fattori, quali, i canali di distribuzione dei prodotti in esame [v. sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T‑443/05, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), Racc. pag. II‑2579, punto 37].

27      Secondo la ricorrente, l’ingrediente principale di un wafer ripieno è la farcitura. È quest’ultima che consentirebbe di differenziare un wafer dall’altro, mentre il wafer in sè costituirebbe soltanto un elemento accessorio. Peraltro, wafer ripieni sarebbero disponibili con diverse farciture che figurano nell’elenco dei prodotti delle classi 29 e 30, contrassegnati dal marchio richiesto, di modo che i consumatori potrebbero concludere che altri prodotti recanti un nome quasi identico a quello che designa i wafer provengano dalla stessa impresa.

28      Nella fattispecie, la commissione di ricorso ha considerato che i prodotti di cui trattasi differivano dai prodotti compresi nel marchio anteriore, rientranti nella classe 30, cioè le «barrette di wafer ripiene». Essa ha ritenuto che le barrette di wafer ripiene, da una parte, e le «gelatine, marmellate, composte; frutta sciroppata» appartenenti alla classe 29, dall’altra, non potessero essere qualificate come simili per il solo motivo che le seconde potevano essere utilizzate come farcitura per le prime, tanto più che tale farcitura non era indispensabile. Essa ha constatato, inoltre, che i prodotti di cui trattasi erano totalmente diversi dai wafer per natura, destinazione e metodo d’uso, non erano intercambiabili e presentavano soltanto, taluni tra essi, un debole rapporto di complementarità. Infine, essa ha concluso che tali prodotti erano venduti attraverso canali di distribuzione diversi, su scaffali e in reparti diversi dei supermercati.

29      La ricorrente considera che tutti i prodotti che compaiono nella domanda di marchio comunitario sono simili a quelli contrassegnati dal marchio anteriore. Infatti, i prodotti di cui trattasi potrebbero essere utilizzati come farciture per barrette di wafer ripiene per completarle e tra essi esisterebbe uno stretto collegamento.

30      Al riguardo occorre rammentare che, come osserva giustamente la ricorrente, il raffronto tra i prodotti deve vertere su quei prodotti che sono oggetto della registrazione dei marchi di cui trattasi e non sui prodotti per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato, a meno che, in seguito ad una domanda presentata nell’ambito dell’art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, risulti che il marchio anteriore è stato utilizzato soltanto per parte dei prodotti per i quali è stato registrato [sentenza del Tribunale 24 novembre 2005, causa T‑346/04, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Racc. pag. II‑4891, punto 35].

31      In primo luogo, occorre confermare la constatazione della commissione di ricorso secondo la quale la natura, la destinazione e il metodo d’uso dei prodotti di cui trattasi sono completamente diversi. Infatti, essi vengono fabbricati con materie prime diverse. Inoltre, i prodotti compresi nelle classi 29, 30 e 32 rientranti nella domanda di marchio comunitario sono, per la maggior parte, condimenti, contorni e bevande che servono di accompagnamento alle pietanze. Per contro, le barrette di wafer ripiene, rientranti nella classe 30, sono prodotti di pasticceria solitamente dolci e vengono, generalmente, serviti come dolciumi dopo il pasto, per merenda o come rompidigiuno [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 dicembre 2006, causa T‑310/04, Ferrero Deutschland/UAMI – Cornu (FERRO), non pubblicata nella Raccolta, punti 79-81]. Ne deriva che i prodotti di cui trattasi non vengono consumati nelle stesse occasioni.

32      Va osservato, in secondo luogo, che, essendo diversi la natura, la destinazione e l’uso dei prodotti di cui trattasi, essi non sono concorrenti.

33      Per quanto riguarda la complementarità dei prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, sono prodotti complementari quelli tra i quali esiste uno stretta correlazione, nel senso che l’uno è indispensabile o importante per l’utilizzo dell’altro, di modo che i consumatori possono ritenere che la produzione di entrambi i prodotti sia riconducibile ad una stessa impresa [sentenze del Tribunale 1° marzo 2005, causa T‑169/03, Sergio Rossi/UAMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), Racc. pag. II‑685, punto 60, e PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, cit., punto 48].

34      Nella fattispecie occorre considerare che, come ha giustamente constatato la commissione di ricorso al punto 21 della decisione impugnata, anche se taluni prodotti compresi nel marchio richiesto e, in particolare, le marmellate, le gelatine, la frutta e gli sciroppi possono essere utilizzati come farcitura per wafer, il loro uso in quanto tale è facoltativo e assolutamente non indispensabile. La ricorrente non ha dimostrato in qual modo tali prodotti siano indispensabili per le barrette di wafer ripiene ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 33, tanto più che, come la commissione di ricorso ha giustamente constatato nella decisione impugnata, i prodotti in conflitto non vengono esposti sugli stessi scaffali o negli stessi reparti del supermercato.

35      Lo stesso può dirsi per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui i prodotti oggetto della domanda di marchio costituiscono un ingrediente essenziale dei prodotti protetti dal marchio. Il fatto che tali prodotti possano essere occasionalmente presenti nei wafer ripieni non può essere considerato sufficiente per concludere che i primi e i secondi prodotti siano simili, né, a maggior ragione, molto simili. Infatti, secondo la giurisprudenza, il semplice fatto che un dato prodotto sia utilizzato come parte, accessorio o componente di un altro non è di per sé sufficiente per dimostrare che i prodotti finali contenenti tali componenti siano simili, in quanto, segnatamente, la loro natura, il loro scopo e i clienti interessati possono essere completamente diversi [sentenza del Tribunale 27 ottobre 2005, causa T‑336/03, Éditions Albert René/UAMI – Orange (MOBILIX), Racc. pag. II‑4667, punto 61].

36      Ne consegue che correttamente la commissione di ricorso ha dichiarato che esisteva soltanto un debole rapporto di complementarità per una parte dei prodotti di cui trattasi. L’argomento della ricorrente secondo cui le barrette di wafer ripiene sono disponibili con diverse farciture, che figurano nell’elenco dei prodotti delle classi 29 e 30, oggetto della domanda di marchio, di modo che i consumatori potrebbero essere indotti a concludere che altri prodotti, recanti un nome quasi identico al nome che designa i wafer, provengano dalla stessa impresa, non inficia tale conclusione. È sufficiente ricordare, al riguardo, che l’assenza di somiglianza tra i prodotti di cui trattasi esclude di per sé qualsiasi rischio di confusione, in conformità alla giurisprudenza citata al precedente punto 23.

37      Del resto, va osservato che il fatto che i prodotti di cui trattasi possano essere venduti negli stessi esercizi commerciali, come grandi magazzini o supermercati, non ha alcuna particolare importanza, poiché si possono trovare in tali punti vendita prodotti di natura assai diversa senza che i consumatori attribuiscano loro automaticamente la stessa origine [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 13 dicembre 2004, causa T‑8/03, El Corte Inglés/UAMI – Pucci (EMILIO PUCCI), Racc. pag. II‑4297, punto 43, e PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, cit., punto 44].

38      Alla luce di quanto precede, occorre confermare la conclusione della commissione di ricorso secondo la quale i prodotti di cui trattasi non sono simili.

 Sul rischio di confusione

39      Occorre ricordare che, secondo quanto disposto dall’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa della sua identità o somiglianza con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione nella percezione del pubblico di riferimento.

40      Orbene, come la commissione di ricorso ha giustamente constatato, non ricorre uno dei presupposti necessari, vale a dire la somiglianza tra i prodotti di cui trattasi, di modo che, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 23, non esiste rischio di confusione.

41      Pertanto, il ricorso dev’essere integralmente respinto.

 Sulle spese

42      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, poiché è rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Intermark Srl è condannata alle spese.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 ottobre 2011.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.