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Ricorso presentato il 29 giugno 2007 -Malheiro / Commissione

(Causa T-228/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ana Malheiro (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. C. Ebrecht)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione europea, Direttore generale del personale e dell'amministrazione, 30 aprile 2007, recante rigetto del reclamo n. R/6/07, presentato l'8 gennaio 2007, diretto all'annullamento della decisione della DG ADMIN della Commissione europea, di non concederle indennità diverse dall'indennità giornaliera ridotta, pari a EUR- 28,78;

condannare la convenuta a pagare alla ricorrente, per il periodo dal 16 novembre 2006 al 31 ottobre 2008, l'indennità giornaliera integrale di EUR 115,09, prevista nella decisione della Commissione 1° giugno 2006, C(2006) 2003, recante norme sul distacco di esperti nazionali presso la Commissione, al netto dell'importo dell'indennità giornaliera già percepita dalla ricorrente, più un'indennità mensile supplementare di EUR 542,55;

condannare la convenuta al rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente per il trasloco;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, che lavora per la Commissione come esperta nazionale distaccata, desidera ricevere i) l'indennità giornaliera integrale anziché l'indennità giornaliera ridotta assegnatale dalla Commissione, e ii) un'ulteriore indennità mensile invece delle spese di trasloco.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere, anzitutto, che la Commissione ha commesso un errore di valutazione ritenendo che la residenza della ricorrente fosse a Bruxelles in quanto vi risiede suo marito. La ricorrente sostiene che il suo soggiorno a Bruxelles è solo di carattere temporaneo e che essa è esposta, in misura pari ad ogni altro esperto nazionale distaccato, agli stessi inconvenienti e svantaggi derivanti dal carattere temporaneo del distacco.

Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento e l'art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, poiché l'art. 20, n. 3, lett. b), della decisione della Commissione recante norme sul distacco di esperti nazionali presso la Commissione discrimina gli esperti nazionali distaccati coniugati rispetto agli esperti nazionali non coniugati conviventi.

In aggiunta, la ricorrente afferma che tale discriminazione nonché, rispetto all'indennità della ricorrente, maggiore indennità concessa a esperti nazionali distaccati di sesso maschile celibi (conviventi o meno) comporta una violazione dell'art. 141 CE e del principio di parità di trattamento tra uomini e donne, nonché della direttiva 2000/78/CE1 e del principio di proporzionalità.

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1 - Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).