Language of document : ECLI:EU:C:2011:369

Causa C‑383/09

Commissione europea

contro

Repubblica francese

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva “habitat” — Insufficienza dei provvedimenti adottati per tutelare la specie Cricetus cricetus (criceto comune) — Deterioramento degli habitat»

Massime della sentenza

Ambiente — Conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche — Direttiva 92/43 — Rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lett. a)

[Direttiva del Consiglio 92/43, art. 12, n. 1, lett. d), e allegato IV, lett. a)]

L’art. 12, n. 1, lett. d), della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2006/105, impone agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lett. a), della direttiva stessa, nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

La trasposizione della disposizione sopra citata impone agli Stati membri non solo l’adozione di un contesto normativo completo, bensì anche l’attuazione di misure di tutela concrete e specifiche. Parimenti, il sistema di tutela rigorosa presuppone l’adozione di misure coerenti e coordinate di carattere preventivo. Un siffatto sistema di tutela rigorosa deve pertanto consentire di evitare effettivamente il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo delle specie animali di cui all’allegato IV, lett. a).

Pertanto, omettendo di istituire un programma di provvedimenti che consenta una rigorosa tutela della specie del criceto comune (Cricetus cricetus) e che permetta di evitare effettivamente il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo della specie suddetta, uno Stato membro viola gli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 12, n. 1, lett. d), della direttiva 92/43.

(v. punti 18-21, 37, 40 e dispositivo)