Language of document : ECLI:EU:T:2018:335

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

7 giugno 2018 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo Steirisches Kürbiskernöl – Indicazione geografica protetta – Articolo 15, articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 18, articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001] – Uso effettivo del marchio – Uso come marchio»

Nella causa T‑72/17,

Gabriele Schmid, residente in Halbenrain (Austria), rappresentata da B. Kuchar, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Hanf, in qualità di agente,

convenuto,

altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale

Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark, con sede in Graz (Austria), rappresentata da I. Hödl e S. Schoeller, avvocati,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2016 (procedimento R 1768/2015-4), riguardante un procedimento di decadenza tra la sig.ra Schmid e la Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise e R. da Silva Passos (relatore), giudici,

cancelliere: J. Plingers, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 febbraio 2017,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 aprile 2017,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 aprile 2017,

viste le osservazioni sulla domanda di sospensione del procedimento depositate presso la cancelleria del Tribunale dall’interveniente e dalla ricorrente, rispettivamente, il 10 maggio e l’11 maggio 2017,

vista la decisione del 9 giugno 2017 recante rigetto della domanda di sospensione del procedimento presentata dall’EUIPO,

in seguito all’udienza del 25 gennaio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 15 ottobre 2007 l’interveniente, la Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Camera regionale dell’agricoltura e della silvicoltura della Stiria, Austria), otteneva presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) la registrazione internazionale che designa l’Unione europea, recante il n. 900100, del seguente marchio figurativo:

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2        I prodotti contemplati dal marchio contestato appartengono alla classe 29 ai sensi dell’Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Olio di semi di zucca prodotti conformemente alle prescrizioni tecniche previste dal regolamento [(CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1o luglio 1996, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU 1996, L 163, pag. 19)]».

3        Il 18 ottobre 2013 la sig.ra Gabriele Schmid, ricorrente, presentava all’EUIPO una domanda di decadenza del marchio contestato per mancato uso, in forza dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)]. In tale domanda, la ricorrente sosteneva che il marchio contestato non era stato oggetto di un uso effettivo nell’Unione europea durante un periodo ininterrotto di cinque anni per i prodotti cui esso si riferiva.

4        Il 24 febbraio 2014 l’interveniente chiedeva il rigetto della domanda di decadenza, producendo, al fine di provare l’uso effettivo del marchio contestato, vari documenti (allegati da A.1 a A.66 del controricorso presentato dall’interveniente dinanzi alla divisione di annullamento).

5        Con decisione dell’8 luglio 2015, la divisione di annullamento dell’EUIPO pronunciava la decadenza del marchio contestato, con effetto dal 18 ottobre 2013. Essa ha ritenuto che le prove comunicate non dimostrassero in modo sufficiente l’importanza dell’uso del marchio contestato durante il periodo di riferimento, vale a dire dal 18 ottobre 2008 al 17 ottobre 2013. A suo parere, le fatture prodotte riguardavano esclusivamente materiali pubblicitari e spese di formazione, che non dimostravano la vendita di prodotti. La divisione di annullamento ha rilevato che, su altri allegati, l’indicazione della data mancava o il marchio contestato non era riconoscibile, e che un uso effettivo idoneo ad assicurare il mantenimento dei diritti del marchio non era stato quindi dimostrato.

6        Il 2 settembre 2015 l’interveniente presentava all’EUIPO un ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001). Essa produceva, come allegato del suo controricorso contenente i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, vari documenti diretti a dimostrare la portata dell’uso del marchio contestato.

7        Con decisione del 7 dicembre 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO annullava la decisione della divisione di annullamento. Essa ha concluso, in sostanza, che l’uso effettivo del marchio contestato era stato dimostrato.

8        La commissione di ricorso ha rilevato anzitutto che, per determinare se il marchio contestato sia stato oggetto di un uso effettivo, in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001), da un lato, sarebbe irrilevante la questione se la denominazione «Steirisches Kürbiskernöl» fosse protetta in quanto indicazione geografica protetta (IGP), ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1). Dall’altro lato, la questione se detta denominazione fosse un’indicazione descrittiva o un termine generico era irrilevante per determinare se vi fosse stato un uso del genere (punti da 17 a 19 della decisione impugnata).

9        Inoltre, per quanto concerne la prova dell’uso effettivo, la commissione di ricorso ha considerato che la divisione di annullamento aveva correttamente, da un lato, imputato l’onere della prova relativa all’uso idoneo ad assicurare il mantenimento dei diritti della titolare del marchio e, dall’altro, preso in considerazione gli elementi di prova presentati sia dall’interveniente sia dalla ricorrente, tenendo conto dell’esposizione degli argomenti effettuata da quest’ultima e dai suoi rappresentanti professionali (punti da 21 a 23 della decisione impugnata). La commissione di ricorso ha aggiunto che i fatti considerati pacifici da entrambe le parti non dovevano più essere dimostrati dalle parti, né esaminati dalla divisione di annullamento (punti 25 e 26 della decisione impugnata).

10      Infine, per determinare si vi fosse stato un uso del marchio contestato, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso ha constatato che, poiché la controversia non riguardava il luogo, il periodo e l’intensità dell’uso del marchio contestato, la divisione di annullamento non era tenuta ad esaminare tali elementi, bensì, unicamente, la questione se l’uso avesse avuto luogo, da un lato, nella forma registrata e, dall’altro, in quanto marchio (punto 26 della decisione impugnata).

11      Al riguardo, in primo luogo, per quanto concerne la forma dell’uso del marchio contestato, la commissione di ricorso ha rilevato che la forma registrata si distingueva dalla forma utilizzata. Infatti, essa ha sottolineato che la forma utilizzata evidenziava, in basso a destra, un emblema dell’Unione, che faceva riferimento alla protezione, come IGP e a livello dell’Unione, dei prodotti di cui trattasi (punti 36 e 37 della decisione impugnata). La commissione di ricorso ha aggiunto che, poiché un’indicazione del genere era obbligatoria per i prodotti tutelati e tale segno poteva anche essere collocato in modo indipendente dal marchio contestato, essa non modificava affatto gli elementi distintivi di quest’ultimo (punti 38 e 39 della decisione impugnata).

12      In secondo luogo, per quanto concerne l’uso come marchio, la commissione di ricorso ha ritenuto che tale uso fosse effettivamente avvenuto (punto 41 della decisione impugnata). Essa ha considerato, a tal fine, che il fatto di aver utilizzato in modo combinato il marchio contestato e i marchi di produttori di olio di semi di zucca non era pertinente. Essa ha sottolineato che l’etichetta era posizionata in modo diverso per ciascun produttore di olio e che le etichettature multiple erano lecite (punto 41 della decisione impugnata). Al punto 42 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha precisato che l’obiettivo dell’articolo 15 e dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 era di indurre il titolare del marchio a fare un uso effettivo del proprio marchio, e non di rimettere in discussione la validità di una registrazione. Tuttavia, la commissione di ricorso ha ritenuto che l’articolo 15 del regolamento n. 207/2009 non richiedesse che il titolare del marchio e il fabbricante effettivo del prodotto fossero identici, in quanto la funzione del marchio consisteva nel garantire che i prodotti cui esso faceva riferimento erano stati fabbricati sotto il controllo di un’impresa unica (punto 42 della decisione impugnata). Infine, la commissione di ricorso ha aggiunto che era irrilevante la questione relativa al ruolo esercitato dalla titolare del marchio, in quanto persona di diritto pubblico, nell’ambito della commercializzazione dell’olio di semi di zucca, e all’efficacia dei controlli che effettuava, dato che non si trattava di un marchio collettivo (punto 42 della decisione impugnata).

13      Di conseguenza, la commissione di ricorso respingeva integralmente la domanda di decadenza del marchio contestato presentata dalla ricorrente e condannava quest’ultima alle spese.

 Conclusioni delle parti

14      Nel ricorso la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        riformare la decisione impugnata e dichiarare che l’interveniente è decaduta dai suoi diritti per tutti i prodotti;

–        in subordine, annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all’EUIPO;

–        condannare l’interveniente alle spese da essa sostenute, incluse quelle relative al procedimento dinanzi all’EUIPO.

15      In udienza la ricorrente ha chiesto di poter modificare il suo terzo capo della domanda nel senso che il Tribunale condanni l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente, incluse quelle relative al procedimento dinanzi all’EUIPO.

16      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese;

–        sospendere il procedimento fino alla decisione della Corte che definisce la causa C‑689/15, W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze.

17      In udienza l’EUIPO si è opposto alla modifica, da parte della ricorrente, del suo terzo capo delle conclusioni.

18      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso e mantenere integralmente la decisione impugnata;

–        qualora il Tribunale accogliesse le conclusioni della ricorrente e annullasse la decisione impugnata, rinviare la causa all’EUIPO ai fini della prosecuzione della sua istruzione e dell’adozione di una nuova decisione;

–        condannare la ricorrente alle spese da essa sostenute, incluse quelle relative al procedimento dinanzi all’EUIPO.

19      Tenuto conto della pronuncia della sentenza dell’8 giugno 2017, W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze (C‑689/15, EU:C:2017:434), la domanda di sospensione del procedimento presentata dall’EUIPO è stata respinta con decisione del 9 giugno 2017.

 In diritto

 Sulle prove prodotte per la prima volta in udienza

20      La ricorrente e l’interveniente hanno prodotto in udienza alcuni documenti contenenti elementi di prova che non erano stati presentati dinanzi all’EUIPO e che sono stati presentati dinanzi al Tribunale per la prima volta. Così, la ricorrente ha depositato una copia di una sentenza dell’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria) del 25 agosto 2017 in una causa concernente le stesse parti del presente procedimento. Quanto all’interveniente, essa ha depositato un documento che riprendeva il sito Internet della Steirisches Kürbiskernöl ggA.

21      Tuttavia, senza che occorra pronunciarsi sul valore probatorio di tali elementi di prova, si deve rilevare che essi contengono elementi nuovi, come indicato al punto 20 della presente sentenza, e che sono stati presentati tardivamente.

22      Infatti, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, le prove e le offerte di prova devono essere presentate nell’ambito del primo scambio di memorie. In forza dell’articolo 85, paragrafo 3, del medesimo regolamento, in via eccezionale, le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova prima della chiusura della fase orale del procedimento o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato.

23      Orbene, nel caso di specie, la presentazione dei suddetti elementi di prova durante l’udienza è intervenuta tardivamente nel senso indicato da queste disposizioni. Poiché la ricorrente e l’interveniente hanno omesso di addurre una giustificazione per la presentazione tardiva di tali elementi di prova, occorre respingerli in quanto irricevibili, in forza dell’articolo 85, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, e ciò a fortiori posto che detti elementi non comparivano nel fascicolo del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e che la funzione del Tribunale non consiste nel riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale stesso [v. sentenza del 22 giugno 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, punto 21 e giurisprudenza ivi citata].

 Nel merito

24      In via preliminare va considerato che, con il suo primo capo della domanda, formulato in via principale, la ricorrente chiede che il Tribunale riformi la decisione impugnata e dichiari la decadenza del marchio contestato. Con il secondo capo della domanda, formulato in subordine, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata.

25      Orbene, per quanto concerne la domanda di riforma, da una giurisprudenza costante risulta che, in linea di principio, l’esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la commissione di ricorso era tenuta a prendere (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 72).

26      Il Tribunale ritiene che occorra quindi procedere al controllo della valutazione effettuata dalla commissione di ricorso e che ciò comporti l’analisi, in primo luogo, dei motivi presentati dalla ricorrente volti all’annullamento della decisione impugnata e, in secondo luogo, della domanda di riforma della decisione impugnata.

 Sulla domanda di annullamento presentata dalla ricorrente

27      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, relativo alla violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 62, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001).

28      La ricorrente fa valere che, in primo luogo, il marchio contestato non è stato utilizzato come indicazione di origine, vale a dire come un marchio che garantisce al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine di un prodotto che consente di distinguere i prodotti contrassegnati dal marchio contestato dai prodotti designati dallo stesso marchio, ma provenienti da un’altra impresa, in secondo luogo, la commissione di ricorso non ha effettuato un esame della percezione del segno da parte dei consumatori, in terzo luogo, il marchio contestato è stato utilizzato unicamente come indicazione della qualità e come termine generico e, in quarto luogo, l’utilizzo del marchio contestato induce in errore il pubblico di riferimento.

29      In particolare, la ricorrente considera che la questione se il marchio contestato sia percepito dal pubblico di riferimento come indicazione di origine che consente di distinguere i prodotti contrassegnati dal marchio contestato dai prodotti designati dallo stesso marchio, ma provenienti da un’altra impresa, dev’essere esaminata nell’ambito di una valutazione giuridica dell’uso effettivo del marchio in questione. Orbene, nel caso di specie, la commissione di ricorso non avrebbe sufficientemente esaminato tale questione, poiché ha menzionato brevemente l’uso come marchio solo in due punti della decisione impugnata, vale a dire nei punti 41 e 42, quando ha affermato che il segno sulle bottiglie di olio di semi di zucca era stato oggetto di un uso distintivo.

30      Inoltre, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso è incorsa in errore nel considerare che, affinché si configuri un uso come marchio, era sufficiente che i prodotti fossero elaborati sotto il controllo di un’impresa. Al riguardo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non ha esaminato la questione relativa a come i consumatori hanno percepito il marchio contestato. A suo parere, il consumatore medio non riconosce tale segno come marchio, bensì come mera indicazione della qualità e come termine generico, rientrante nel regolamento n. 1263/96.

31      Pertanto, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha omesso di verificare se i consumatori percepissero tale segno come marchio indicante l’origine e se lo distinguessero dai prodotti di altri produttori, i quali, parimenti, nell’ambito della propria produzione, rispettavano i requisiti posti dal regolamento n. 1263/96 e avevano il diritto di chiamare il loro prodotto «Steirisches Kürbiskernöl ggA» (olio di semi di zucca della Stiria IGP).

32      In proposito, nel ricorso, la ricorrente sottolinea che dalle conclusioni dell’avvocato generale Wathelet nella causa W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze (C‑689/15, EU:C:2016:916) risulta che un marchio di qualità deve necessariamente svolgere la funzione di origine del marchio affinché il suo titolare possa pretendere di avvalersi del diritto esclusivo conferitogli dall’articolo 9 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 9 del regolamento 2017/1001). Pertanto, quando un marchio individuale è utilizzato come marchio di qualità, esso sarebbe oggetto di un uso idoneo ad assicurare il mantenimento dei diritti esclusivi solo qualora detto marchio di qualità costituisca non soltanto un’indicazione relativa alla qualità del prodotto, ma anche e simultaneamente un’indicazione di origine (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Wathelet nella causa W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze, C‑689/15, EU:C:2016:916, paragrafi 46 e 47). In udienza, la ricorrente, invitata a prendere posizione sulla pertinenza della sentenza dell’8 giugno 2017, W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze (C‑689/15, EU:C:2017:434), pronunciata durante la fase scritta del procedimento nella presente causa, ha ritenuto che detta sentenza si applicasse alla controversia in esame.

33      Nel caso di specie, la ricorrente rileva che la commissione di ricorso ha omesso di esaminare se l’uso effettivo del marchio di cui trattasi rispondesse alla funzione essenziale di indicazione di origine. Infatti, il marchio in questione non sarebbe legato a un’indicazione di origine, bensì, unicamente, a un’indicazione di qualità del prodotto, che garantisce che la natura e la qualità di quest’ultimo sono conformi ai requisiti posti dal diritto dell’Unione, e sarebbe percepito come tale dal pubblico.

34      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

35      L’EUIPO considera anzitutto che, poiché il marchio contestato è registrato, esiste una presunzione della sua validità giuridica, che potrebbe essere rovesciata, in forza dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], solo mediante un procedimento di dichiarazione di nullità. Orbene, il procedimento di decadenza, avviato nella presente causa, non fungerebbe da esame della validità giuridica di un marchio registrato. Pertanto, nell’ambito della controversia in oggetto, un certo grado di carattere distintivo doveva essere riconosciuto al marchio contestato durante l’esame della natura del suo uso.

36      Inoltre, il fatto che il marchio contestato sia stato utilizzato nella forma corrispondente a quella registrata, per designare i prodotti che esso tutela indicherebbe, in linea di principio, il suo uso in quanto marchio. Infatti, si dovrebbe operare una distinzione tra, da un lato, il procedimento di decadenza consistente nell’esaminare l’esercizio dell’uso di un marchio registrato e, dall’altro, il procedimento di dichiarazione di nullità volto a riesaminare il carattere distintivo (eventualmente acquisito con l’uso) e l’idoneità di un marchio ad essere registrato.

37      Infine, sotto un primo profilo, l’EUIPO ritiene che i marchi individuali, oltre alla loro funzione essenziale di designazione dell’origine commerciale dei prodotti contrassegnati, possano anche garantire una funzione di qualità. Più specificamente, quanto a un’IGP, la sua funzione essenziale consisterebbe nel designare l’origine geografica e le qualità imputabili a tale origine dei prodotti di differenti produttori – non collegati economicamente tra loro. Essa non consentirebbe al consumatore di un prodotto contrassegnato da un marchio di certificazione anche di distinguere i prodotti che esso designa da quelli di altri produttori. Pertanto, qualora un marchio individuale sia utilizzato esclusivamente come IGP, ciò non costituirebbe un uso di tale marchio individuale come marchio.

38      Sotto un secondo profilo, l’EUIPO ritiene che la questione se un marchio individuale sia stato effettivamente utilizzato sul mercato pertinente debba basarsi sulla percezione del pubblico di riferimento per i prodotti di cui trattasi, tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie. In proposito, occorrerebbe prendere in considerazione la configurazione del segno e la presentazione del prodotto designato, inclusa l’apposizione di altri segni sul prodotto. Al riguardo, l’EUIPO ha aggiunto, in udienza, che il marchio contestato figurava in maniera preponderante sui prodotti. La percezione del marchio da parte del consumatore di riferimento dipenderebbe anche, da un lato, dal numero di imprese che possono far uso del marchio e, dall’altro, dal tipo di pubblicità del marchio. Di conseguenza, nel caso di specie, l’uso avrebbe avuto luogo in quanto marchio per i motivi indicati al punto 41 della decisione impugnata.

39      L’EUIPO ha fatto valere in udienza che, a seguito della sentenza dell’8 giugno 2017, W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze (C‑689/15, EU:C:2017:434), il criterio decisivo per l’esame dell’uso di un marchio come marchio individuale è se il marchio garantisce che i prodotti provengono da un’unica impresa, anche se il marchio in questione può adempiere altre funzioni.

40      L’interveniente sottolinea anzitutto che è contraddittorio affermare che non sussiste alcun uso distintivo, sebbene l’utilizzo effettivo del marchio per i prodotti in questione non sia controverso. Nel caso di specie, l’uso effettivo sarebbe stato dimostrato sia dagli elementi di prova che essa ha presentato sia da quelli prodotti da terzi, vale a dire dall’associazione Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl.

41      L’interveniente sostiene che il marchio contestato sarebbe sia un marchio sia un marchio di qualità. In proposito, essa sottolinea che anche le associazioni di produttori possono presentare una domanda di registrazione del loro marchio. Tuttavia, quest’ultimo sarebbe considerato un’indicazione della qualità del prodotto che attesta che il produttore ha rispettato le specifiche di produzione.

42      Al riguardo, per quanto concerne l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, secondo costante giurisprudenza, un marchio è soggetto ad un «uso effettivo» ai sensi di tale disposizione allorché, conformemente alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, è utilizzato al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio (sentenza dell’11 marzo 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, punto 43; v. altresì sentenza dell’8 giugno 2017, W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

43      Tuttavia, la circostanza che un marchio sia utilizzato al fine di trovare o mantenere uno sbocco per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e non per l’unico scopo di conservare i diritti conferiti dal marchio non è sufficiente per trarre la conclusione che sussista un «uso effettivo» ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. Infatti, è altrettanto indispensabile che tale uso del marchio abbia luogo conformemente alla funzione essenziale dello stesso (sentenza dell’8 giugno 2017, W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, punti 39 e 40).

44      Relativamente ai marchi individuali, tale funzione essenziale consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa. Infatti, per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende istituire e preservare, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati siano stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un’unica impresa, alla quale possa essere attribuita la responsabilità della loro qualità (v. sentenza dell’8 giugno 2017, W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

45      La necessità, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, di un uso conforme alla funzione essenziale di indicazione d’origine traduce il fatto che, anche se, indubbiamente, un marchio può essere oggetto anche di usi conformi ad altre funzioni, quali quelle consistenti nel garantire la qualità, oppure quelle di comunicazione, investimento o pubblicità, esso è tuttavia soggetto alle sanzioni previste in tale regolamento qualora, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non sia stato utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale. In tal caso, il titolare del marchio, secondo le modalità previste nell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, è dichiarato decaduto dai suoi diritti, a meno che possa far valere ragioni legittime per non aver dato luogo ad un uso idoneo a consentire al marchio di svolgere la sua funzione essenziale (v. sentenza dell’8 giugno 2017, W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

46      È in riferimento ai principi sopra enunciati che occorre esaminare se l’uso di un’IGP, registrata come marchio individuale figurativo, possa essere considerato conforme alla funzione essenziale del marchio.

47      In proposito, per quanto concerne un’IGP, come quella di cui trattasi, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012, un’«indicazione geografica» identifica un prodotto:

«a)      originario di un determinato luogo, regione o paese;

b)      alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche;

e

c)      la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata».

48      Orbene, dalla giurisprudenza risulta che, qualora l’uso di un marchio individuale, pur designando l’origine geografica e le qualità imputabili a tale origine dei prodotti di differenti produttori, non garantisca ai consumatori che tali prodotti o tali servizi provengono da un’unica impresa, sotto il controllo della quale sono stati fabbricati o forniti e alla quale, di conseguenza può essere attribuita la responsabilità della qualità di tali prodotti o servizi, un siffatto uso non è conforme alla funzione di indicazione d’origine (v., per analogia, sentenza dell’8 giugno 2017, W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, punto 45).

49      Infatti, non sussiste un uso conforme alla funzione essenziale del marchio individuale qualora l’apposizione di quest’ultimo su taluni prodotti svolga l’unica funzione di costituire un identificativo dell’origine geografica e delle qualità imputabili a tale origine dei prodotti in questione, e non quella di garantire, inoltre, che i prodotti provengono da un’impresa unica sotto il controllo della quale sono stati fabbricati e alla quale può essere attribuita la responsabilità della loro qualità (v., per analogia, sentenza dell’8 giugno 2017, W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, punto 46).

50      Nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto al Tribunale risulta che l’interveniente, vale a dire il titolare del marchio contestato, è un ente di diritto pubblico. Essa ha concluso un contratto di licenza con l’associazione Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl. In base a detto contratto, tale associazione, in qualità di licenziataria esclusiva, autorizza i suoi membri ad usare il marchio contestato. Solo i membri di detta associazione che abbiano sottoscritto un «contratto di controllo» hanno il diritto di utilizzare il marchio contestato. Ai sensi dell’articolo 2 dello statuto dell’associazione Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl, quest’ultima ha, in particolare, ad «oggetto la difesa degli interessi dei suoi membri in relazione all’attuazione della protezione delle denominazioni di origine garantita dalla Commissione europea per quanto concerne l’olio di semi di zucca della Stiria (…) e il sostegno dei suoi membri nell’ambito della commercializzazione dell’olio di semi di zucca della Stiria sotto forma di attività di marketing e di relazioni pubbliche corrispondenti».

51      Ne consegue che tale associazione, come precisato dall’interveniente in udienza, controlla le modalità di fabbricazione dei prodotti dei suoi membri. Tuttavia, l’associazione è esterna rispetto alla fabbricazione dei prodotti dei suoi membri e non è nemmeno responsabile per tali prodotti (v., per analogia, sentenza dell’8 giugno 2017, W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, punto 48). Pertanto, l’interveniente, avendo concluso un contratto di licenza con detta associazione, è anch’essa esterna rispetto alla fabbricazione di detti prodotti e non è responsabile per questi ultimi.

52      Orbene, è fondamentale non confondere la funzione essenziale del marchio con le altre funzioni, rammentate nel punto 45 della presente sentenza, che il marchio può anche eventualmente svolgere, come quella consistente nel garantire la qualità del prodotto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2017, W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, punto 44) o nell’indicare la sua origine geografica. Infatti, come sostenuto dalla ricorrente in udienza e confermato dall’EUIPO, e come ricordato ai punti 44, 48 e 49 della presente sentenza, un marchio individuale svolge la sua funzione di indicazione di origine quando il suo uso garantisce ai consumatori che i prodotti da esso designati provengono da un’unica impresa, sotto il controllo della quale sono stati fabbricati e alla quale può essere attribuita la responsabilità della qualità di tali prodotti. Nel caso di specie, l’uso del marchio contestato non è stato effettuato conformemente a tale funzione di indicazione di origine.

53      Per quanto sia vero che, come esposto in udienza dall’interveniente e dal perito che l’ha accompagnata, l’associazione Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl effettua controlli sulla produzione dell’olio di semi di zucca per verificare che il prodotto in questione sia stato fabbricato secondo le specifiche determinate, e che l’osservanza di tali specifiche sia controllata da un’autorità accreditata dallo Stato. In udienza, l’interveniente ha insistito sul fatto che, contrariamente alle circostanze della causa che ha dato luogo alla sentenza dell’8 giugno 2017, W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze (C‑689/15, EU:C:2017:434), l’associazione esercitava un controllo completo del processo di fabbricazione, che comprendeva tutte le fasi di produzione, il che distinguerebbe la fattispecie in esame da detta causa, poiché in quest’ultima l’associazione di cui trattasi esercitava un controllo solo sulla materia prima, vale a dire la fibra di cotone. Tuttavia, occorre sottolineare che siffatti elementi non mettono in discussione le valutazioni che figurano ai punti 51 e 52 della presente sentenza, poiché essi consentono al marchio contestato di svolgere la funzione relativa al controllo di qualità dei prodotti durante il processo di fabbricazione, ma non quella riguardante l’identità del produttore.

54      Inoltre, la qualità di persona di diritto pubblico o privato dell’autore dell’uso non è pertinente per determinare se il marchio contestato sia stato oggetto di un uso effettivo ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 2008, Verein Radetzky-Orden, C‑442/07, EU:C:2008:696, punti 17 e 24). Per di più, l’uso effettivo può essere realizzato sia dal titolare del marchio sia da un terzo abilitato ad utilizzarlo (v., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, punto 37). Tuttavia, come ricordato al punto 44 della presente sentenza, l’uso del marchio individuale contestato deve garantire che tutti i prodotti o i servizi da esso designati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un’unica impresa, alla quale può essere attribuita la responsabilità della loro qualità, cosa che non avviene nel caso di specie.

55      Ne consegue che la commissione di ricorso è incorsa in un errore di diritto nel considerare, al punto 42 della decisione impugnata, in primo luogo, che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 non richiedeva che il cliente finale potesse dedurre dall’uso del segno di cui trattasi l’identità del produttore del marchio contestato e, in secondo luogo, che era sufficiente che il titolare del marchio esercitasse un controllo per assicurarsi che tutti i prodotti contrassegnati da tale marchio fossero stati fabbricati sotto il controllo di un’unica impresa.

56      In proposito, dalle riproduzioni di bottiglie di olio di semi di zucca e dai documenti pubblicitari allegati al controricorso dell’interveniente dinanzi alla divisione di annullamento dell’EUIPO, che figurano negli allegati da A.1 a A.66 di tale controricorso, da un lato, e dalle spiegazioni fornite in udienza dinanzi al Tribunale, dall’altro, risulta che il marchio contestato non contiene di per sé alcun riferimento a un determinato produttore o al titolare del marchio e che esso consente unicamente di indicare l’origine geografica e le qualità del prodotti di cui trattasi. Pertanto, si deve considerare che l’uso del marchio contestato non consente di distinguere i prodotti di un’impresa designati da detto marchio dai prodotti contrassegnati dal medesimo marchio, ma provenienti da altre imprese.

57      Una valutazione del genere non è rimessa in discussione dal fatto che i membri dell’associazione Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl sono tenuti ad apporre bollini con numeri di controllo sulle bottiglie di olio di semi di zucca. Al riguardo, in udienza, l’interveniente ha esposto in dettaglio il sistema di numeri di controllo mediante il quale un consumatore può conoscere, sul sito Internet di detta associazione, i dettagli relativi al prodotto in questione, quali la sua origine commerciale, la data di raccolta dei semi e le dimensioni della bottiglia. Pertanto, basandosi sulla sentenza del 22 settembre 2011, Interflora e Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604), l’interveniente ritiene che un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento sia in grado di sapere che il marchio contestato è utilizzato esclusivamente dai membri dell’associazione.

58      Tuttavia, oltre al fatto che tali elementi sono stati dichiarati irricevibili (v. punto 23 supra), essi non consentono di inficiare la conclusione secondo cui l’uso del marchio contestato non garantisce che i prodotti da esso designati provengono da un’unica impresa, sotto il controllo della quale detti prodotti sono stati fabbricati e alla quale può essere attribuita la responsabilità della qualità di tali prodotti. Infatti, l’etichetta, presentata in udienza, apposta sul collo delle bottiglie, si aggiunge al nome del produttore chiaramente indicato sulla parte principale della bottiglia.

59      Alla luce di tutte le considerazioni suesposte, la ricorrente può legittimamente sostenere che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

60      Poiché il motivo unico dedotto dalla ricorrente è fondato, occorre annullare la decisione impugnata.

 Sulla domanda di riforma presentata dalla ricorrente

61      Per quanto concerne il suo capo della domanda diretto a che il Tribunale riformi la decisione impugnata e dichiari la decadenza del marchio contestato, si deve intendere che la ricorrente chiede al Tribunale di adottare la decisione che, a suo parere, l’EUIPO avrebbe dovuto prendere, vale a dire una decisione che constati la sussistenza nel caso di specie delle condizioni per dichiarare la decadenza del marchio richiesto. La ricorrente chiede, pertanto, la riforma della decisione impugnata, quale prevista all’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001).

62      In proposito va ricordato che il potere di riforma, riconosciuto al Tribunale in forza dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, non ha come effetto di conferire a quest’ultimo la facoltà di procedere a una valutazione alla quale la commissione di ricorso non ha ancora proceduto. Come rammentato al punto 25 della presente sentenza, l’esercizio del potere di riforma deve pertanto, in linea di principio, essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta da detta commissione, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la commissione di ricorso era tenuta a prendere (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 72).

63      Nel caso di specie, si deve constatare che le condizioni per l’esercizio del potere di riforma del Tribunale non sono soddisfatte.

64      Infatti, occorre rilevare che la ricorrente espone, nel suo ricorso, i motivi per i quali ritiene che gli allegati da A.1 a A.74 prodotti dall’interveniente dinanzi all’EUIPO non consentano di dimostrare l’uso effettivo del marchio contestato. L’interveniente sembra chiedere al Tribunale di tener conto, ai fini del rigetto del ricorso, sia degli allegati da A.1 a A.66 prodotti dinanzi alla divisione di annullamento sia degli allegati da A.67 a A.74 che essa aveva prodotto dinanzi alla commissione di ricorso per dimostrare tale uso del marchio contestato.

65      Orbene, dal punto 15 della decisione impugnata risulta che, per dimostrare l’uso effettivo del marchio contestato, la commissione di ricorso si è basata unicamente sugli allegati prodotti dinanzi alla divisione di annullamento, vale a dire gli allegati da A.1 a A.66. Per contro, dal punto 16 della decisione impugnata discende che la commissione di ricorso non ha ritenuto necessario esaminare i documenti supplementari prodotti dall’interveniente come allegati da A.67 a A.74.

66      Tuttavia, non è escluso che gli elementi di prova contenuti negli allegati da A.67 a A.74, se la commissione di ricorso li ritiene ricevibili, possano rivelarsi utili per l’esame dell’esistenza di un uso effettivo del marchio contestato. Poiché la commissione di ricorso non ha esaminato l’insieme degli elementi di prova presentati nel corso del procedimento amministrativo, non spetta al Tribunale valutarli per la prima volta e, di conseguenza, accogliere la domanda di riforma della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 72).

67      Alla luce di quanto precede, la domanda di riforma presentata dalla ricorrente dev’essere respinta.

 Sulle spese

68      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

69      Nel ricorso, la ricorrente ha chiesto che l’interveniente fosse condannata alle spese. In udienza, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di condannare l’EUIPO, anziché l’interveniente, alle spese. L’EUIPO ha contestato tale domanda.

70      In proposito va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, il fatto che la parte vincitrice abbia chiesto la condanna dell’EUIPO alle spese solo all’udienza non osta a che la sua domanda sia accolta [v. sentenze del 12 settembre 2007, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/UAMI – Biraghi (GRANA BIRAGHI), T‑291/03, EU:T:2007:255, punto 92 e giurisprudenza ivi citata, e del 7 maggio 2015, Cosmowell/UAMI – Haw Par (GELENKGOLD), T‑599/13, EU:T:2015:262, punto 86 e giurisprudenza ivi citata].

71      Poiché l’EUIPO è rimasto sostanzialmente soccombente, occorre condannarlo alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente presentata in udienza. In applicazione dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, l’interveniente sopporterà le proprie spese.

72      Inoltre, nelle sue conclusioni presentate in udienza, la ricorrente ha chiesto la condanna dell’EUIPO alle spese che essa ha sostenuto nel corso del procedimento dinanzi a tale Ufficio.

73      Al riguardo, spetterà alla commissione di ricorso statuire, alla luce della presente sentenza, sulle spese relative a tale procedimento [v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2012, Consorzio vino Chianti Classico/UAMI – FFR (F.F.R.), T‑143/11, non pubblicata, EU:T:2012:645, punto 74 e giurisprudenza ivi citata].

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 dicembre 2016 (procedimento R 1768/2015-4) è annullata.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      L’EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla sig.ra Gabriele Schmid.

4)      La Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark sopporterà le proprie spese.

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 giugno 2018.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.