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Ricorso proposto il 19 ottobre 2012 - Flughafen Lübeck / Commissione

(Causa T-461/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Flughafen Lübeck GmbH (Lubecca, Germania) (rappresentanti: M. Núñez Müller, J. Dammann de Chapto e T. Becker, Rechtsanwälte)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 22 febbraio 2010 di avviare il procedimento formale di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione agli aiuti di Stato nn. SA.27585 (2012/C) (2012/NN) e SA.31149 (2012/C) (ex 2012/NN) (GU L 2012, C 241, pag. 56) nella parte in cui detta decisione prevede l'avvio del procedimento di indagine formale in merito al tariffario della ricorrente del 2006;

annullare la decisione indicata al primo trattino in quanto obbliga la Repubblica federale di Germania, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 , di rispondere all'ingiunzione ivi contenuta della Commissione di fornire informazioni in merito al tariffario della ricorrente del 2006;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della Repubblica federale di Germania:

Nell'ambito del primo motivo di ricorso la ricorrente fa valere che la Commissione ha violato i diritti della difesa della Repubblica federale di Germania in quanto ha avviato il procedimento di indagine formale in merito al tariffario, senza che il medesimo sia stato oggetto del procedimento d'esame preliminare. La ricorrente afferma al riguardo di poter far valere, secondo la giurisprudenza della Corte, la violazione dei diritti della difesa della Repubblica federale di Germania, la quale può comportare la nullità (parziale) della decisione impugnata.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del dovere di esame diligente e imparziale

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente fa valere che la Commissione ha violato il proprio obbligo di esame diligente e imparziale in quanto ha avviato il procedimento di indagine formale in merito al tariffario senza lasciare alla Repubblica federale o alla ricorrente la possibilità di prendere posizione sulla loro presunta violazione del diritto degli aiuti di Stato in sede di procedimento d'esame preliminare.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE nonché degli articoli 4, 6 e 13, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere che la Commissione ha violato l'articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE nonché gli articoli 4, 6 e 13, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, poiché ha omesso, per quanto riguarda il tariffario, di avviare il procedimento d'indagine vertente sulla compatibilità degli aiuti in due fasi previsto da tali disposizioni, composto da un procedimento d'esame preliminare e da un procedimento di indagine formale.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell'ambito del quarto motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE in quanto ha affermato che il tariffario dà luogo ad aiuti di Stato. Secondo la ricorrente la Commissione non avrebbe dovuto dedurre la selettività del tariffario dalla circostanza che il medesimo vale solo per gli utenti dell'aeroporto. La ricorrente è inoltre dell'avviso che la Commissione non avrebbe dovuto ammettere che il tariffario fosse statale poiché la ricorrente al momento dell'adozione del tariffario apparteneva, in maggioranza, al settore privato.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione

Secondo la ricorrente la Commissione avrebbe inoltre violato l'articolo 296, paragrafo 2, TFUE, in quanto non avrebbe motivato adeguatamente l'avvio del procedimento di indagine formale in merito al tariffario del 2006

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 659/1999

Nell'ambito del sesto motivo di ricorso la ricorrente afferma che la Commissione ha violato l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 659/1999, in quanto ha adottato, nei confronti della Repubblica federale di Germania, un'ingiunzione a fornire informazioni in merito al tariffario, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999, senza aver prima inviato alla Repubblica di Germania una semplice richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999

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1 - Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1)