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Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2014 – Hansestadt Lübeck / Commissione

(Causa T-461/12)1

[«Aiuti di Stato – Tasse aeroportuali – Aeroporto di Lubecca – Decisione di avviare il procedimento previsto all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Errore manifesto di valutazione – Articolo 10 del regolamento (CE) n. 659/1999»]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hansestadt Lübeck (Germania) subentrante nei diritti di Flughafen Lübeck GmbH (rappresentanti: M. Núñez Müller, J. Dammann de Chapto e T. Becker, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Domanda di parziale annullamento della decisione C (2012) 1012 def. della Commissione, del 22 febbraio 2012, riguardante gli aiuti di Stato SA. 27585 e SA. 31149 (2012/C) (ex NN/2012, ex CP 31/2009 e CP 162/2010) – Germania, nei limiti in cui tale decisione concerne il regolamento relativo alle tasse aeroportuali dell'aeroporto di Lubecca (Germania) adottato nel 2006.

Dispositivo

1)    La decisione C (2012) 1012 def. della Commissione, del 22 febbraio 2012, riguardante gli aiuti di Stato SA. 27585 e SA. 31149 (2012/C) (ex NN/2012, ex CP 31/2009 e CP 162/2010) – Germania, è annullata nei limiti in cui concerne il regolamento relativo alle tasse aeroportuali applicabile all'aeroporto di Lubecca, adottato nel 2006.

2)    Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)    La Commissione europea sopporterà le proprie spese, nonché la metà delle spese sostenute dalla Hansestadt Lübeck.

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1 GU C 379 dell’8.12.2012.