Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2014 – Hansestadt Lübeck / Commissione
(Causa T-461/12)1
[«Aiuti di Stato – Tasse aeroportuali – Aeroporto di Lubecca – Decisione di avviare il procedimento previsto all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Errore manifesto di valutazione – Articolo 10 del regolamento (CE) n. 659/1999»]
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hansestadt Lübeck (Germania) subentrante nei diritti di Flughafen Lübeck GmbH (rappresentanti: M. Núñez Müller, J. Dammann de Chapto e T. Becker, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)
Oggetto
Domanda di parziale annullamento della decisione C (2012) 1012 def. della Commissione, del 22 febbraio 2012, riguardante gli aiuti di Stato SA. 27585 e SA. 31149 (2012/C) (ex NN/2012, ex CP 31/2009 e CP 162/2010) – Germania, nei limiti in cui tale decisione concerne il regolamento relativo alle tasse aeroportuali dell'aeroporto di Lubecca (Germania) adottato nel 2006.
Dispositivo
1) La decisione C (2012) 1012 def. della Commissione, del 22 febbraio 2012, riguardante gli aiuti di Stato SA. 27585 e SA. 31149 (2012/C) (ex NN/2012, ex CP 31/2009 e CP 162/2010) – Germania, è annullata nei limiti in cui concerne il regolamento relativo alle tasse aeroportuali applicabile all'aeroporto di Lubecca, adottato nel 2006.
2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese, nonché la metà delle spese sostenute dalla Hansestadt Lübeck.
________________________1 GU C 379 dell’8.12.2012.