Language of document : ECLI:EU:T:2014:758

Causa T‑461/12

(pubblicazione per estratto)

Hansestadt Lübeck

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Diritti aeroportuali – Aeroporto di Lubecca – Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Errore manifesto di valutazione – Articolo 10 del regolamento (CE) n. 659/1999»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre 2014

Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento – Regolamento relativo ai diritti di un determinato aeroporto – Regolamento applicabile solo alle compagnie aeree che utilizzano tale aeroporto – Criterio non sufficiente per considerare selettivo detto regolamento

(Art. 107 TFUE)

Il carattere selettivo di una misura statale costituisce una delle caratteristiche della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tale articolo, infatti, vieta gli aiuti che «favoriscano talune imprese o talune produzioni», ossia gli aiuti selettivi. Perciò, vantaggi risultanti da una misura generale applicabile indistintamente a tutti gli operatori economici non costituiscono aiuti di Stato ai sensi di detto articolo.

Per valutare la selettività di una misura statale occorre accertare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, detta misura rappresenti un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga.

Tuttavia, la nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che stabiliscono una differenziazione tra imprese, e sono pertanto selettivi a priori, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema in cui tali provvedimenti si inseriscono.

A tale proposito, per accertare l’eventuale carattere selettivo, riguardo a talune imprese, di un tariffario stabilito da un ente pubblico per l’utilizzo di un bene o di un servizio specifico in un settore determinato, occorre, segnatamente, fare riferimento all’insieme delle imprese che utilizzano, o possono utilizzare, tale bene o servizio determinato e verificare se solo alcune di esse beneficino, o siano in grado di beneficiare, di un eventuale vantaggio. La situazione delle imprese che non intendono, o non possono, utilizzare il bene o il servizio in parola non è, pertanto, direttamente pertinente per accertare l’esistenza di un vantaggio. In altri termini, il carattere selettivo di una misura consistente in un tariffario stabilito da un ente pubblico per l’utilizzo di un bene o di un servizio messo a disposizione da tale ente può essere accertato solo riguardo ai clienti, attuali o potenziali, dell’ente suddetto e del bene o del servizio specifico in esame, e non riguardo, in particolare, ai clienti di altre imprese del settore che forniscono beni o servizi analoghi. Inoltre, qualora dovesse ritenersi che ogni tariffario non discriminatorio applicato da un ente pubblico per un bene o un servizio determinato abbia carattere selettivo, la nozione di aiuti «che favoriscano talune imprese o talune produzioni», di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, risulterebbe oltremodo ampliata. Perciò, un’impresa è favorita da un eventuale vantaggio concesso da un ente pubblico nell’ambito della fornitura di beni o di servizi specifici solo quando altre imprese che utilizzano o vogliono utilizzare tale bene o servizio non beneficino, o non possano beneficiare, di detto vantaggio dell’ente pubblico in tale ambito specifico.

Pertanto, nell’ambito di un ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, riguardo a talune misure relative a un determinato aeroporto, tra cui, segnatamente, il regolamento relativo ai diritti di tale aeroporto, la mera circostanza che detto regolamento sia applicabile solo alle compagnie aeree che utilizzano tale aeroporto non costituisce un criterio rilevante per considerare selettiva siffatta misura.

(v. punti 44‑46, 53, 54)