Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 14 agosto 2023 – OS / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

(Causa C-525/23, Accra 1 )

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: OS

Resistente: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Questioni pregiudiziali

Se sia conforme al margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della [direttiva (UE) 2016/801] 1 , tenuto conto degli obiettivi di cui ai considerando 2 e 41 e agli articoli 1, lettera a), e 4, paragrafo 1, della stessa, la prassi di uno Stato membro che, al fine di considerare che un richiedente cittadino di un paese terzo che intende svolgere attività di volontariato dispone di mezzi di sostentamento ‒ oltre alla prova che il suo parente, che non è considerato membro della famiglia, è in grado di fornire e fornisce, utilizzando i propri redditi legittimamente acquisiti e mediante il regolare trasferimento delle somme necessarie per provvedere al sostentamento, redditi sufficienti per il sostentamento del richiedente e per il suo ritorno ‒, prevede come requisito aggiuntivo che detto richiedente indichi con precisione se la somma ricevuta costituisca reddito o bene patrimoniale e, inoltre, che fornisca la prova documentale del titolo giuridico con cui ha acquisito tale reddito o tale bene, nonché della illimitata e definitiva disponibilità di tale somma o bene.

Se, tenuto conto del principio del primato del diritto dell’Unione, dell’equo trattamento di cui all’articolo 79 TFUE, della libertà di soggiorno sancita dall’articolo 45 della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea], nonché del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sanciti dall’articolo 47 della Carta e dai considerando 54 e 61 della [direttiva 2016/801], in particolare del principio della certezza del diritto, sulla risposta alla prima questione pregiudiziale incida il fatto che la normativa nazionale afferente in generale ai permessi di soggiorno non contiene i requisiti indicati nella prima questione pregiudiziale, cosicché detti requisiti non sono stati stabiliti dal legislatore, bensì dal supremo organo giurisdizionale dello Stato membro nella sua attività di applicazione del diritto con valore di precedente.

Nella misura in cui al fine di stabilire che il richiedente dispone di mezzi di sostentamento l’applicazione del diritto nazionale richiede anche la dichiarazione e le prove documentali relative ai requisiti summenzionati, se, nella presente causa, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), [della direttiva 2016/801] debba essere interpretato alla luce del requisito dell’equo trattamento di cui all’articolo 79 TFUE, dei diritti a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sanciti dall’articolo 47 della Carta, del requisito della certezza del diritto di cui al considerando 2 [della direttiva 2016/801] e di quanto enunciato ai considerando 41 e 42 della stessa a titolo di garanzie procedurali, nel senso che la prassi di uno Stato membro che impone al richiedente, informandolo delle conseguenze giuridiche, di indicare e comprovare in modo coerente e concreto i requisiti aggiuntivi ritenuti necessari, e che respinge la domanda di permesso di soggiorno solo a causa della mancata prova dei requisiti previsti dalla giurisprudenza, sia conforme alle disposizioni della normativa solo se i diritti dell’interessato sono stati in tal modo rispettati e le garanzie procedurali sono state osservate.

____________

1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1 Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU 2016, L 132, pag. 21).