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Ricorso proposto il 26 febbraio 2021 – Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-121/21)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, L. Dvořáková e J. Vláčil, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica di Polonia:

avendo reso possibile la proroga dell’autorizzazione all’estrazione di lignite per 6 anni senza l’effettuazione di una valutazione di impatto ambientale è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2011/92 1 in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafi da 4 a 6, articolo 5, paragrafi 1 e 2, articoli 6, 7, 8 e 9 di tale direttiva;

avendo reso possibile l’esclusione del pubblico interessato dal procedimento di rilascio dell’autorizzazione dell’attività estrattiva è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 6, paragrafi da 2 a 7, dell’articolo 7, paragrafo 5, dell’articolo 8, dell’articolo 9 e dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92;

avendo dichiarato immediatamente esecutiva la decisione VIA è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 11, della direttiva 2011/92;

non avendo incluso nella decisione VIA un possibile modo di procedere nel caso di mancata concessione di esenzioni per i corpi idrici considerati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2000/60 2 è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub ii), e lettera b), sub ii), della direttiva 2000/60;

non avendo reso possibile il coinvolgimento del pubblico interessato e della Repubblica ceca nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione per l’attività mineraria fino al 2026 è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 6, paragrafi da 2 a 7, articolo 7, paragrafi 1, da 2 a 5, e articolo 8 della direttiva 2011/92;

non avendo pubblicato l’autorizzazione per l’attività mineraria fino al 2026 e non avendola fornita alla Repubblica ceca in forma comprensibile è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/92;

non avendo reso possibile il controllo giudiziale dell’autorizzazione per l’attività mineraria fino al 2026 è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92;

non avendo pubblicato l’autorizzazione per l’attività mineraria fino al 2026 è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2003/4 3 ;

non avendo fornito informazioni complete riguardo al procedimento di rilascio dell’autorizzazione per l’attività mineraria fino al 2026 è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio di leale cooperazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE;

non avendo tenuto sufficientemente conto della decisione VIA nell’autorizzazione per l’attività mineraria fino al 2026 è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92;

non avendo stabilito a sufficienza tutti i requisiti ambientali nell’autorizzazione per l’attività mineraria fino al 2026 è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 8bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92;

condannare Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce motivi di ricorso che vertono sulla violazione della direttiva 2011/92, della direttiva 2000/60 e della direttiva 2003/4, nonché del Trattato sull’Unione europea (principio di leale cooperazione).

La Repubblica di Polonia ha introdotto una normativa nazionale ai sensi della quale è possibile prorogare per 6 anni un’autorizzazione dell’attività estrattiva senza effettuare una valutazione di impatto ambientale e ai sensi della quale il procedimento di rilascio di un’autorizzazione dell’attività estrattiva nella maggior parte dei casi non è pubblico. Così facendo ha violato la direttiva 2011/92.

La Repubblica di Polonia ha violato la direttiva 2011/92, in quanto ha dichiarato immediatamente esecutiva la decisione sui requisiti ambientali applicabili ad un progetto di ampliamento e proroga dell’attività estrattiva nella miniera di Turów fino al 2044, eliminando così la tutela giurisdizionale effettiva nei confronti di tale decisione. Nel contempo la Repubblica di Polonia ha violato la direttiva 2000/60 in quanto la decisione sui requisiti ambientali non copre adeguatamente l’intera durata del progetto sotto il profilo degli effetti dell’attività estrattiva sulla situazione dei corpi idrici.

La Repubblica di Polonia ha violato la direttiva 2011/92, per il fatto di non aver reso possibile il coinvolgimento né del pubblico interessato né della Repubblica ceca nel procedimento di rilascio della decisione finale di autorizzazione dell’attività estrattiva nella miniera di lignite di Turów fino al 2026, per il fatto di non aver pubblicato la decisione adottata e di averla inviata incompleta e in ritardo alla Repubblica ceca, per il fatto che il diritto polacco impedisce l’esame di tale autorizzazione da parte del pubblico interessato nonché per il fatto che in tale autorizzazione non è stata debitamente presa in considerazione una valutazione di impatto ambientale. Così agendo la Repubblica di Polonia ha permesso la violazione anche della direttiva 2003/4 e del principio di leale collaborazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

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1 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).

2 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU 2000, L 327, pag. 1).

3 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU 2003, L 41, pag. 26).