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Impugnazione proposta il 14 dicembre 2024. dalla European Crop Care Association (ECCA) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 4 ottobre 2023 nella causa T-77/21, Ascenza Agro e Industrias Afrasa /Commissione

(Causa C-773/23P)

Lingua processuale: l’inglese.

Parti

Ricorrenti: European Crop Care Association (ECCA) (rappresentanti: S. Pappas e A. Pappas, avocats)

Altre parti nel procedimento: Ascenza Agro, SA, Industrias Afrasa, SA, Commissione europea, Regno di Danimarca, Repubblica francese, e Health and Environment Alliance (HEAL)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

dopo aver annullato la sentenza impugnata, annullare il regolamento impugnato; e

condannare la Commissione europea a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento e nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono alla Corte di rivedere e annullare la sentenza impugnata, sulla base di quattro motivi.

In primo luogo, il Tribunale ha violato il regolamento (CE) n. 1107/20091 sostenendo l'uso dell'approccio del read-across e del peso degli elementi di prova indipendentemente dalla mancanza di base giuridica per tale applicazione;

in secondo luogo, il Tribunale ha violato l'articolo 296 TFUE;

in terzo luogo, il Tribunale ha violato i requisiti procedurali applicabili;

in quarto luogo, la sentenza impugnata viola il metodo del read-across e contiene una motivazione contraddittoria.

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1 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L309, pag. 1).