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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del Comune di Napoli contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 04 settembre 2002

    (causa T-272/02)

    Lingua processuale : l'italiano

Il 04 settembre 2002, il ricorrente sopra indicato, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Merola, dall'Avv. Claudio Tesauro, dall'Avv. Giuseppe Tarallo e dall'Avv. Edoardo Barone, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione adottata con lettera dell'11 giugno 2002, relativa sia all'intervento FESR n.66 sia all'istanza di rettifica del rendiconto dell'intervento FESR n.67;

- condannare la Commissione alle spese sostenute dal Comune di Napoli ai fini del ricorso depositato, ivi comprese le spese di assistenza legale

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è inteso ad ottenere l'annullamento della delibera dell'11 giugno 2002 inerente l'atto di chiusura dell'intervento FESR n. 85.05.03.066 (di seguito intervento FESR n. 66) - "Collegamento metropolitana tratta Museo/Dante" -, mediante la quale la Commissione europea ha ridotto l'ammontare del contributo inizialmente concesso per la realizzazione del progetto in parola e ha implicitamente rigettato la domanda di rettifica del saldo relativo al precedente ma connesso intervento FESR n. 85.05.03.067 (di seguito intervento FESR n. 67)

-"Collegamento su Ferro - Centro Urbano di Napoli". L'atto impugnato considerava ammissibili spese inferiori rispetto a quelle inizialmente previste ed effettivamente sostenute, ed ha ridotto di conseguenza il contributo inizialmente deliberato dalla Convenuta.

A sostegno delle sue pretensioni, il ricorrente fa valere la violazione dei principi del legittimo affidamento e di equità sostanziale, nonché la carenza di motivazione.

Viene affermato a questo riguardo che la Commissione:

- ha determinato, con il proprio precedente comportamento, l'insorgenza, in capo al ricorrente, di aspettative legittime circa la possibilità di fruire dell'intero contributo stanziato, qualora le opere ricomprese nell'intervento fossero state realizzate secondo le previsioni, e le spese ammissibili - realmente sostenute e debitamente rendicontate - fossero risultate complessivamente non inferiori alle previsioni d'investimento iniziali.

- ha respinto l'istanza di rettifica relativa al saldo dell'intervento FESR n. 67, e ridotto il contributo previsto nell'ambito dell'intervento FESR n. 66 per insufficienza delle spese ammissibili (in quanto già erroneamente imputate al nuovo intervento), nonostante la maggiore spesa complessiva sostenuta ed il riconoscimento, da parte della Convenuta, della realizzazione delle opere conformemente al progetto.

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