Language of document : ECLI:EU:T:2013:307

Causa T‑2/11

Repubblica portoghese

contro

Commissione europea

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese effettuate nell’ambito della misura POSEI (esercizi 2005, 2006 e 2007)»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 giugno 2013

1.      Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto definitivo di imputare al Fondo talune spese – Necessità di un previo procedimento contraddittorio

2.      Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Elaborazione delle decisioni – Comunicazione scritta dei risultati delle verifiche inviata dalla Commissione agli Stati membri. – Contenuto – Effetti in caso di inosservanza

(Regolamenti del Consiglio n. 1258/1999, art. 7, § 4, quinto comma, e n. 1290/2005, art. 31; regolamenti della Commissione n. 1663/95, art. 8, § 1, primo comma, e n. 885/2006, art. 11, § 1, primo comma)

3.      Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Periodo che può essere oggetto di una rettifica finanziaria – Periodo precedente alla data della comunicazione scritta dei risultati delle verifiche – Ammissibilità – Presupposti – Possibilità per lo Stato membro interessato di porre rimedio alle irregolarità constatate – Diritto della Commissione di prendere in considerazione periodi relativi a campagne chiuse non rientranti nella missione di verifica e che non possono essere rettificati – Insussistenza

(Regolamenti della Commissione n. 1663/95, art. 8, e n. 885/2006, art. 11)

4.      Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese derivanti da irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro

(Regolamento del Consiglio n. 1258/1999)

5.      Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Principi – Conformità delle spese alle norme comunitarie – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Portata – Controlli inaffidabili – Rifiuto di imputazione al Fondo

(Art. 4 TUE; regolamento del Consiglio n. 1258/1999, art. 8; regolamento della Commissione n. 43/2003, art. 58, § 1)

6.      Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Rifiuto di pagamento, in seguito a siffatto controllo, di talune spese da parte delle autorità nazionali per l’accertamento di irregolarità – Assenza di rimedi che garantiscano il finanziamento da parte del FEAOG delle domande conformi alla normativa dell’Unione

(Regolamento della Commissione n. 43/2003, art. 58)

7.      Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Elaborazione delle decisioni – Principio della parità di trattamento – Portata – Comparabilità dei casi invocati in considerazione dell’insieme dei loro elementi caratteristici

8.      Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese derivanti da irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Valutazione dell’impatto finanziario – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova

9.      Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese derivanti da irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Rispetto del principio di proporzionalità – Portata

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 54)

2.      Nell’ambito della procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, la prima comunicazione scritta agli Stati membri, da parte della Commissione, in esito ai controlli dalla stessa effettuati deve, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 885/2006, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1290/2005 per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, precisare il risultato delle verifiche della Commissione relative alle spese che non sarebbero state effettuate conformemente alle norme comunitarie dallo Stato membro interessato e indicare le misure correttive da adottare per garantire, in futuro, l’osservanza delle norme stesse.

Al riguardo, tale comunicazione deve poter procurare allo Stato membro una perfetta conoscenza delle riserve formulate dalla Commissione, affinché possa adempiere la funzione di avvertimento conferitale dall’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1663/95, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», e dall’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune. Pertanto, nella prima comunicazione prevista al suddetto articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/95, la Commissione deve indicare, in modo sufficientemente preciso, l’oggetto dell’indagine svolta dai suoi servizi e le carenze constatate nel corso di tale indagine, in quanto le medesime possono essere fatte valere successivamente come elemento di prova di dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a proposito dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali o delle cifre da queste trasmesse e così giustificare le rettifiche finanziarie previste nella decisione finale che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dallo Stato membro interessato nell’ambito del FEAOG.

Soltanto tale comunicazione è idonea a garantire una conoscenza perfetta delle riserve formulate dalla Commissione e può costituire l’elemento di riferimento per il calcolo del termine di 24 mesi previsto all’articolo 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999 e all’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005. Infatti, secondo l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/95 e l’articolo 11 del regolamento n. 885/2006, letti in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999, la Commissione non può escludere le spese che sono state effettuate più di 24 mesi prima che essa abbia notificato per iscritto allo Stato membro interessato i risultati delle verifiche. Orbene, il mancato rispetto di tale condizione imposta dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/95 e dall’articolo 11 del regolamento n. 885/2006 svuoterebbe di contenuto la garanzia procedurale concessa agli Stati membri dall’articolo 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999, che limita nel tempo le spese il cui finanziamento da parte del FEAOG può essere rifiutato.

(v. punti 57‑62, 79)

3.      Nell’ambito della procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, i risultati delle verifiche della Commissione, che costituiscono la base di qualsiasi correzione finanziaria, devono essere comunicati allo Stato membro interessato nel più breve tempo possibile affinché quest’ultimo possa rimediare quanto prima alle carenze constatate e, di conseguenza, evitare in futuro nuove correzioni. Inoltre, sia dall’articolo 8 del regolamento n. 1663/95, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», sia dall’articolo 11 del regolamento n. 885/2006 emerge che, se lo Stato membro interessato omette di porre rimedio alle irregolarità constatate dalla Commissione, quest’ultima, sino alla data effettiva di applicazione delle misure correttive imposte dalla stessa, può escludere le spese su cui incide l’inosservanza delle norme comunitarie.

Al riguardo, quando i risultati non siano comunicati in tempo e quando delle irregolarità che giustificano l’applicazione di una rettifica finanziaria perdurino dopo la data della comunicazione scritta, la Commissione ha il diritto, e persino l’obbligo, di tenere conto di tale situazione per determinare il periodo che deve essere considerato dalla rettifica finanziaria in questione. Tuttavia, l’obbligo per la Commissione di procedere a una rettifica finanziaria per un periodo precedente non può estendersi a un periodo non coperto dalla missione di controllo e precedente alla data della prima comunicazione delle verifiche, in quanto lo Stato membro, essendo stato informato delle irregolarità constatate solo dopo la chiusura delle campagne considerate, non ha potuto adottare in tempo alcuna misura correttiva. Qualsiasi altra interpretazione porterebbe ad autorizzare la Commissione a procedere a siffatte rettifiche finanziarie per un periodo precedente alla data della prima comunicazione senza che lo Stato membro sia stato preventivamente informato e posto in condizione di rimediare alle suddette irregolarità.

(v. punti 63, 79, 80, 82‑85)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 99‑102, 131‑133)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 108, 109, 112, 149)

6.      In caso di irregolarità accertata da un’autorità nazionale durante un controllo in loco per sondaggio su domande di aiuto, eseguito ai sensi dell’articolo 58 del regolamento n. 43/2003 recante modalità e applicazione dei regolamenti n. 1452/2001, n. 1453/2001 e n. 1454/2001 per quanto riguarda gli aiuti a favore delle produzioni locali di prodotti vegetali nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione, il fatto, per tale autorità, di rifiutare il pagamento delle sole domande per le quali l’irregolarità è già stata constatata non può essere considerato come rimedio all’accertamento di una carenza ed essere, quindi, idoneo a garantire il finanziamento, da parte del FEAOG, delle sole domande conformi alla normativa dell’Unione. Infatti, l’autorità nazionale avrebbe dovuto prendere in considerazione la percentuale di errori constatata relativamente al campione di controllo e applicarla all’intero universo statistico determinato, consentendo così la valutazione del danno subito dal FEAOG.

(v. punti 128, 129)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 138‑140)

8.      Nell’ambito della procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, nei casi in cui la Commissione, invece di negare il riconoscimento di tutte le spese viziate da irregolarità, si sia adoperata per stabilire regole dirette a trattare in modo differenziato i singoli casi di irregolarità, a seconda della gravità delle carenze nei controlli e dei rischi per il FEAOG, spetta allo Stato membro dimostrare che tali criteri siano arbitrari e non equi.

(v. punto 147)

9.      Il FEAOG finanzia solo gli interventi effettuati in conformità alle disposizioni comunitarie nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e l’aiuto corrisposto in violazione di una condizione relativa alle formalità di prova o di controllo non può essere posto a suo carico. Pertanto, la circostanza che la superficie media di un’azienda agricola sia assai limitata e che un errore nella misurazione, insignificante in termini di superficie, comporti una percentuale di errori particolarmente elevata, di modo che le rettifiche per estrapolazione effettuate dalla Commissione siano parimenti elevate, non esclude il rischio di danno per il FEAOG. In tali circostanze, la Commissione è legittimata a escludere dal finanziamento comunitario le spese corrispondenti alle quantità poste a carico del FEAOG.

(v. punti 149, 150)