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Ricorso proposto il 4 gennaio 2011- Portogallo/Commissione

(Causa T-2/11)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e J. Saraiva, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 4 novembre 2010, 2010/668/UE, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il n. C (2010)7555 (GU L 288, pag. 24), nella parte in cui applica nei confronti del Portogallo una rettifica finanziaria puntuale, per un importo totale di EUR 743 251,25, relativamente agli esercizi 2005, 2006 e 2007;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso la Repubblica portoghese deduce quattro motivi: violazione dell'art. 11 del regolamento n. 885/2006 1; errata interpretazione del ventottesimo 'considerando' del regolamento n. 43/2003 2; violazione dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999 3 e violazione dei principi di uguaglianza e proporzionalità.

Con il primo motivo la ricorrente fa valere che la Commissione ha violato l'art. [11] del regolamento n. 885/2006, in quanto non ha fornito alcun risultato delle proprie verifiche né alcuna osservazione in merito agli esercizi finanziari 2005 e 2006, impedendo in tal modo alle autorità portoghesi sia di dimostrare che le conclusioni cui essa era pervenuta relativamente agli esercizi finanziari in questione erano errate, sia di adottare eventuali provvedimenti correttivi finalizzati garantire l'osservanza delle norme comunitarie e, di conseguenza, privando la ricorrente della possibilità di avvalersi della garanzia procedurale conferita agli Stati membri dalla citata disposizione.

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che la Commissione ha interpretato in maniera errata il ventottesimo 'considerando' del regolamento n. 43/2003, giacché, da una parte, ha considerato il controllo effettuato dalle autorità portoghesi insufficiente alla luce delle norme dell'Unione, in relazione al livello delle irregolarità accertate, senza tuttavia spiegare, in nessun momento, in che misura o per quale motivo tali controlli avrebbero dovuto essere diversi o più intensi; ma, d'altra parte, ha ritenuto che tale controllo fosse sufficiente ai fini del calcolo della rettifica finanziaria.

La ricorrente aggiunge che la Commissione ha violato altresì l'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999, a tenore del quale la Commissione decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario qualora constati che alcune spese non sono state eseguite in conformità alle norme comunitarie, poiché ha escluso dal finanziamento comunitario le spese effettuate dalla Repubblica portoghese basandosi sulla conclusione, errata, che tali spese non erano state eseguite in conformità delle norme comunitarie.

Con il terzo motivo la ricorrente asserisce che la Commissione ha violato l'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999, nei limiti in cui, nella liquidazione dei conti della Sezione Garanzia del FEOGA, ha ignorato completamente le costanti linee direttrici contenute nel documento di lavoro del 23 dicembre 1997, VI/5330/97, linee direttrici che la stessa istituzione convenuta ha stabilito, impegnandosi a rispettarle nell'applicazione della citata disposizione, specificamente, per quanto riguarda il calcolo delle rettifiche finanziarie.

Infine, la ricorrente deduce che, sempre a causa dell'inosservanza delle suddette linee direttrici, la Commissione ha violato altresì i principi di uguaglianza e di proporzionalità. In concreto, essa afferma che detta istituzione ha violato il principio di uguaglianza, non avendo trattato la situazione della Repubblica portoghese nello stesso modo in cui ha trattato situazioni uguali, in particolare, applicando un coefficiente correttore del 5%, conformemente alle linee direttrici. La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità, in quanto, proprio a causa dell'inosservanza delle suddette linee direttrici, ha applicato coefficienti correttori assai superiori - vale a dire, tra il 44,32% ed il 90,48% - rispetto al coefficiente la cui applicazione si giustificava in base al danno finanziario in questione.

Sempre in base a queste ultime considerazioni, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato l'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999, a termini del quale "[l]a Commissione valuta gli importi da rifiutare tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza nonché del danno finanziario causato alla Comunità".

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 21 giugno 2006, n. 885, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR.

2 - Regolamento (CE) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 43/2003, recante modalità e applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti a favore delle produzioni locali di prodotti vegetali nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

3 - Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune.