Language of document : ECLI:EU:C:2022:908

ORDINANZA DELLA CORTE (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni)

16 novembre 2022 (*)

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Ammissione dell’impugnazione»

Nella causa C‑337/22 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 23 maggio 2022,

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Gája, D. Hanf, E. Markakis e V. Ruzek, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Nowhere Co. Ltd, con sede a Tokyo (Giappone),

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni)

composta da L. Bay Larsen, vicepresidente della Corte, D. Gratsias (relatore) e I. Jarukaitis, giudici,

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale T. Ćapeta,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 marzo 2022, Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T‑281/21; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2022:139), con la quale quest’ultimo, da un lato, ha annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 10 febbraio 2021 (procedimento R 2474/2017-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Nowhere Co. Ltd e il sig. Ye (in prosieguo: la «decisione controversa»), e, dall’altro, ha respinto il ricorso della Nowhere per il resto.

 Sulla domanda di ammissione dell’impugnazione

2        In forza dell’articolo 58 bis, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte.

3        Conformemente all’articolo 58 bis, terzo comma, di tale Statuto, l’impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, in osservanza delle modalità precisate nel regolamento di procedura della Corte, quando essa solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

4        Ai sensi dell’articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura, nei casi di cui all’articolo 58 bis, primo comma, di detto Statuto, il ricorrente allega al proprio ricorso una domanda di ammissione dell’impugnazione in cui espone la questione importante che l’impugnazione solleva per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione e che contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire su tale domanda.

5        Conformemente all’articolo 170 ter, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, la Corte statuisce sulla domanda di ammissione dell’impugnazione nel più breve termine possibile con ordinanza motivata.

 Argomenti del ricorrente

6        A sostegno della sua domanda di ammissione dell’impugnazione, l’EUIPO afferma che il motivo unico della sua impugnazione solleva questioni importanti per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione.

7        A tale riguardo, anzitutto, l’EUIPO ricorda il contenuto del suo motivo unico e dei sei capi che lo compongono.

8        In primo luogo, l’EUIPO afferma che, con il suo motivo unico, esso sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1). Da un lato, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato, ai punti da 28 a 31 della sentenza impugnata, che, poiché il diritto sostanziale applicabile ratione temporis è determinato dalla data di proposizione della domanda di registrazione e la domanda di registrazione del marchio contestato è stata depositata prima della scadenza del periodo transitorio (in prosieguo: il «periodo transitorio») stabilito dagli articoli 126 e 127 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7, in prosieguo: l’«accordo di recesso»), adottato il 17 ottobre 2019 e entrato in vigore il 1° febbraio 2020, la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione i marchi anteriori britannici non registrati invocati dalla ricorrente in primo grado. Dall’altro, il Tribunale avrebbe erroneamente respinto, al punto 46 di tale sentenza, la tesi secondo la quale la data rilevante per la soluzione della controversia di cui trattasi è la data di adozione della decisione controversa.

9        In secondo luogo, l’EUIPO espone che, con il primo capo del motivo unico, esso contesta al Tribunale di avere confuso, ai punti da 28 a 31 della sentenza impugnata, la questione preliminare della determinazione della legge applicabile ratione temporis con la questione procedurale e sostanziale della validità del diritto anteriore alla data di adozione della decisione sull’opposizione.

10      In terzo luogo, l’EUIPO afferma che, con il secondo capo del motivo unico, esso sostiene che, ai punti 29 e 30 della sentenza impugnata, il Tribunale si è basato, erroneamente, su una giurisprudenza non applicabile nel caso di specie, essendo quest’ultima relativa alla potenziale estinzione del diritto anteriore dopo l’adozione della decisione oggetto del ricorso dinanzi al Tribunale; estinzione che non inciderebbe sulla legittimità di tale decisione.

11      In quarto luogo, l’EUIPO afferma che, con il terzo capo del motivo unico, esso contesta al Tribunale di essersi erroneamente basato sull’assenza, nell’accordo di recesso, di qualsiasi disposizione relativa alle opposizioni proposte prima della fine del periodo transitorio, anziché applicare la regola generale, secondo la quale il diritto anteriore deve essere valido al momento dell’adozione della decisione finale sull’opposizione.

12      In quinto luogo, l’EUIPO afferma che, con il quarto capo del motivo unico, esso sostiene che il Tribunale ha disatteso la giurisprudenza della Corte relativa alla distinzione tra le azioni per contraffazione e i procedimenti amministrativi relativi ai marchi dell’Unione europea, quale enunciata, in particolare, al punto 47 della sentenza del 21 febbraio 2013, Fédération Cynologique Internationale (C‑561/11, EU:C:2013:91), e ai punti 61 e 62 della sentenza del 21 luglio 2016, Apple and Pear Australia e Star Fruits Diffusion/EUIPO (C‑226/15 P, EU:C:2016:582), presumendo erroneamente che l’impedimento alla registrazione del marchio dell’Unione europea contestato garantisse la protezione dei diritti anteriori contro l’uso illecito di tale marchio, nel periodo compreso tra la data di deposito di tale marchio e la fine del periodo transitorio. Di conseguenza, secondo l’EUIPO, tale errore di diritto avrebbe indotto il Tribunale a concludere erroneamente, al punto 42 della sentenza impugnata, da un lato, che esistesse un conflitto tra detta domanda di marchio dell’Unione europea e i diritti anteriori britannici di cui trattasi nel corso di tale periodo e, dall’altro, che la ricorrente in primo grado avesse un interesse legittimo al successo della sua opposizione.

13      In sesto luogo, l’EUIPO espone che, con il quinto capo del motivo unico, esso contesta al Tribunale di non aver tenuto conto della volontà del legislatore dell’Unione, la quale è recepita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, né del principio della territorialità dei diritti di proprietà intellettuale, per aver considerato, al punto 45 della sentenza impugnata, che un’eventuale trasformazione della domanda di marchio dell’Unione europea contestato in domande di marchi nazionali non avrebbe avuto alcuna incidenza sull’interesse della ricorrente in primo grado al successo dell’opposizione né sull’esistenza di un conflitto tra i diritti anteriori britannici e il marchio dell’Unione europea cui si riferisce tale domanda, così come tra tali diritti e gli eventuali marchi nazionali derivanti dalla trasformazione di detta domanda.

14      In settimo luogo, l’EUIPO afferma che, con il sesto capo del motivo unico, esso contesta al Tribunale di non aver interpretato, ai punti 30, 31, 34 e da 36 a 39 della sentenza impugnata, l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 alla luce dei suoi termini, del suo contesto e dei suoi obiettivi, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Corte; e, in particolare, di avere disatteso l’obiettivo, previsto da tale disposizione, di protezione degli interessi dei titolari dei diritti anteriori mediante la salvaguardia della funzione essenziale di tali diritti nei confronti di conflitti con eventuali marchi dell’Unione europea posteriori.

15      L’EUIPO sostiene, poi, che l’impugnazione solleva la questione dell’incidenza, nel corso del procedimento amministrativo, dell’estinzione ex nunc del diritto anteriore sulla finalità del procedimento di opposizione, sull’interesse dell’opponente al relativo successo e sull’obbligo o meno di quest’ultimo di tenere in considerazione tale diritto, essendo tale questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

16      A tal riguardo, in primo luogo, l’EUIPO afferma che l’impugnazione solleva una questione orizzontale, vale a dire se la condizione fondamentale dell’interesse ad agire e a proseguire il procedimento innanzi al giudice dell’Unione, segnatamente enunciato al punto 42 della sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione (C‑362/05 P, EU:C:2007:322), e richiamato ai paragrafi da 63 a 68 delle conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commissione (C‑560/18 P, EU:C:2019:1052), fosse rilevante ai fini dell’interpretazione delle disposizioni, quali l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, che disciplinano i procedimenti amministrativi relativi ai marchi dell’Unione europea. Inoltre, tale questione si riferirebbe alla finalità del procedimento di opposizione, sotto il profilo della funzione essenziale del diritto anteriore, la quale costituisce uno dei fondamenti dei diritti della proprietà intellettuale e del sistema del marchio dell’Unione europea.

17      In secondo luogo, l’EUIPO afferma che la questione sollevata dall’impugnazione eccede i motivi stessi dell’impugnazione, cosicché un chiarimento da parte della Corte sarebbe necessario sia per i singoli che per le autorità nazionali competenti. Infatti, anzitutto, tale questione non sarebbe esclusivamente legata al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord dall’Unione, ma si estenderebbe a qualsiasi altro caso di estinzione ex nunc del diritto anteriore nel corso del procedimento amministrativo, in particolare nell’ambito delle frequenti ipotesi di cessazione di tale diritto, della sua decadenza o della rinuncia a quest’ultimo nel corso di tale procedimento. Inoltre, detta questione non sarebbe limitata all’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 o all’estinzione dei marchi anteriori non registrati, ma si estenderebbe a tutti gli impedimenti relativi alla registrazione e alla nullità, previsti agli articoli 8 e 53 di tale regolamento, nonché all’estinzione di qualsiasi diritto anteriore invocato a titolo di tali impedimenti, potendo tale diritto anteriore essere un diritto di portata non solamente locale, un marchio dell’Unione europea, un marchio nazionale, un diritto d’autore o ancora un disegno, un modello o un brevetto. Infine, questa stessa questione concernerebbe non solo i procedimenti dinanzi all’EUIPO, ma tutti i procedimenti dinanzi alle autorità amministrative o giudiziarie nazionali vertenti sugli impedimenti relativi alla registrazione e alla nullità fondati su diritti anteriori, conformemente alle legislazioni nazionali che recepiscono la direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2015, L 336, pag. 1), in particolare l’articolo 5 di quest’ultima.

18      In terzo luogo, l’EUIPO ritiene che la questione sollevata dall’impugnazione riguardi la problematica, già esaminata dalla Corte, della differenza fondamentale tra i procedimenti amministrativi relativi ai marchi dell’Unione europea e le azioni per contraffazione, ciò di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto nella sentenza impugnata.

19      In quarto luogo, l’EUIPO afferma che detta questione si riferisce al principio fondamentale della territorialità dei diritti di proprietà intellettuale, di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto poiché ha concluso per l’esistenza di un potenziale conflitto tra i diritti britannici anteriori e i marchi nazionali derivanti da un’eventuale trasformazione della domanda di marchio dell’Unione europea contestato.

20      In quinto luogo, l’EUIPO ritiene che questa stessa questione sia oggetto di un trattamento diverso nella giurisprudenza del Tribunale. Infatti, fino a tempi recenti, si evincerebbe in modo costante dalle sentenze del Tribunale, in particolare dalle sentenze del 13 settembre 2006, MIP Metro/UAMI – Tesco Stores (METRO) (T‑191/04, EU:T:2006:254, punti da 30 a 34 e giurisprudenza ivi citata), e del 2 giugno 2021, Style reciproci Taste/EUIPO – The Polo/Lauren Company (Raffigurazione di un giocatore di polo) (T‑169/19, EU:T:2021:318, punti da 22 a 32 e giurisprudenza ivi citata), così come dall’ordinanza del 20 luglio 2021, Coravin/EUIPO – Cora (CORAVIN) (T‑500/19, non pubblicata, EU:T:2021:493, punti da 32 a 47 e giurisprudenza ivi citata), che il diritto anteriore deve essere valido nel momento in cui l’EUIPO statuisce sull’opposizione o sulla domanda di nullità. Il Tribunale si sarebbe, invece, discostato da tale giurisprudenza in molteplici sentenze pronunciate nel contesto del recesso del Regno Unito dall’Unione, in particolare nelle sentenze del 30 gennaio 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE) (T‑598/18, EU:T:2020:22), e del 23 settembre 2020, Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS) (T‑421/18, EU:T:2020:433), da cui si evincerebbe, in sostanza, che rileva solo la validità di tale diritto anteriore alla data di proposizione della domanda di marchio dell’Unione europea. Orbene, nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe ignorato l’esistenza di tali orientamenti giurisprudenziali divergenti e non avrebbe spiegato l’approccio adottato in tale sentenza, il che solleverebbe, di per sé, una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione.

21      In sesto luogo, l’EUIPO afferma che l’impugnazione verte sul principio fondamentale dell’unità del marchio dell’Unione europea, il quale riflette la volontà del legislatore dell’Unione di prevedere un regime unitario dei marchi dell’Unione come alternativa ai marchi nazionali, per le imprese che intendano sviluppare la loro attività a livello dell’Unione, e solleva la questione della ripartizione delle competenze tra il potere legislativo e il potere giudiziario, in quanto il Tribunale ha sostituito una nuova regola alla regola generale secondo la quale il diritto anteriore deve essere valido al momento dell’adozione della decisione finale dell’EUIPO sull’opposizione.

22      In settimo luogo, l’EUIPO sostiene che l’approccio del Tribunale nella sentenza impugnata comporta un rischio di incertezza giuridica e di assenza di reciprocità, in quanto non tiene conto degli effetti dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE e degli articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso e gli impone l’obbligo di esaminare un impedimento relativo alla registrazione in base al territorio in cui il marchio dell’Unione europea contestato non beneficerà di alcuna protezione. Infatti, un tale approccio rischierebbe di creare uno squilibrio ingiusto a favore dei diritti britannici, meglio protetti nell’Unione rispetto a quanto lo siano i marchi dell’Unione europea nel Regno Unito.

 Giudizio della Corte

23      In via preliminare, si deve rilevare che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dalla sua impugnazione sono importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanza del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

24      Inoltre, come risulta dall’articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 170 bis, paragrafo 1, e con l’articolo 170 ter, paragrafo 4, del regolamento di procedura, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve contenere tutti gli elementi necessari per permettere alla Corte di statuire sull’ammissione dell’impugnazione e di determinare, in caso di ammissione parziale di quest’ultima, i motivi o le parti dell’impugnazione sui quali deve vertere la comparsa di risposta. Infatti, considerato che il meccanismo di ammissione preliminare delle impugnazioni di cui all’articolo 58 bis di tale Statuto mira a limitare il controllo della Corte alle questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, soltanto i motivi che sollevano simili questioni, formulati dal ricorrente devono essere esaminati dalla Corte nel contesto dell’impugnazione (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punto 21, e del 7 giugno 2022, Magic Box Int. Toys/EUIPO, C‑194/22 P, non pubblicata, EU:C:2022:463, punto 14).

25      Pertanto, una domanda di ammissione dell’impugnazione deve, in ogni caso, enunciare in maniera chiara e precisa i motivi sui quali l’impugnazione si fonda, individuare con la stessa precisione e chiarezza la questione di diritto sollevata da ciascun motivo, precisare se tale questione è importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ed esporre in maniera specifica le ragioni per le quali detta questione è importante alla luce del criterio fatto valere. Per quanto concerne, in particolare, i motivi di impugnazione, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve precisare la disposizione del diritto dell’Unione o la giurisprudenza che sarebbe stata violata dalla sentenza o dall’ordinanza impugnata, esporre succintamente in cosa consista il presunto errore di diritto commesso dal Tribunale ed indicare in che misura tale errore abbia influito sull’esito della sentenza o dell’ordinanza impugnata. Se l’errore di diritto lamentato discende dalla violazione della giurisprudenza, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve illustrare, succintamente ma in maniera chiara e precisa, in primo luogo, in cosa consiste l’asserita contraddizione, individuando tanto i punti della sentenza o dell’ordinanza impugnata che il ricorrente pone in discussione quanto quelli della decisione della Corte o del Tribunale che sarebbero stati violati, e, in secondo luogo, le ragioni concrete per le quali una simile contraddizione solleverebbe una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanza del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

26      Nel caso di specie, dai punti da 28 a 31 della sentenza impugnata, citati dall’EUIPO, risulta che, secondo il Tribunale, emerge da una giurisprudenza di quest’ultimo «ormai consolidata» che, alla stregua della giurisprudenza della Corte, secondo la quale è la data di presentazione della domanda di registrazione del marchio contro il quale un’opposizione è proposta ad essere determinante ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile, l’esistenza di un impedimento relativo alla registrazione deve essere valutata al momento del deposito di tale domanda di registrazione. Pertanto, la circostanza che il marchio anteriore possa perdere lo status di marchio in uno Stato membro successivamente al deposito della domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea, in particolare a seguito di un eventuale recesso dall’Unione dello Stato membro interessato, sarebbe irrilevante. Il Tribunale ne ha concluso, da un lato, che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato è stata depositata prima della scadenza del periodo transitorio, ovvero prima dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso, i marchi anteriori non registrati invocati a sostegno dell’opposizione proposta contro tale domanda, nei limiti in cui erano stati utilizzati nella normale prassi commerciale nel Regno Unito, erano in linea di principio idonei a fondare siffatta opposizione e che, dall’altro, la commissione di ricorso avrebbe dovuto tenerne conto nella sua valutazione, cosa che essa ha tuttavia rifiutato di fare per il solo motivo che il periodo transitorio era scaduto al momento dell’adozione di detta decisione.

27      Inoltre, al punto 42 della sentenza impugnata, altresì citato dall’EUIPO, il Tribunale ha considerato che, anche ammettendo che, dopo la fine del periodo transitorio, non possa più verificarsi un conflitto tra i marchi di cui trattasi, ciò non toglie che, in caso di registrazione del marchio richiesto, un conflitto del genere avrebbe nondimeno potuto sussistere durante il periodo compreso tra la data del deposito della domanda di marchio dell’Unione europea e la scadenza del periodo transitorio. Il Tribunale ne ha tratto la conclusione, come ricorda l’EUIPO, che la ricorrente in primo grado aveva un legittimo interesse al successo della sua opposizione per quanto riguarda tale periodo.

28      Pertanto, nel contesto del recesso del Regno Unito dall’Unione e della scadenza del periodo transitorio nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO, il Tribunale, come ricorda l’EUIPO, ha statuito, al punto 46 della sentenza impugnata, che nessuno degli argomenti dedotti da quest’ultimo era idoneo a fondare la sua posizione secondo cui la data di adozione della decisione controversa, unico elemento nel caso di specie intervenuto dopo la scadenza del periodo transitorio, fosse la data rilevante per la soluzione della controversia e che, dunque, occorreva accogliere il motivo unico e annullare la decisione controversa, conformemente al primo capo delle conclusioni presentato dalla ricorrente in primo grado.

29      Occorre rilevare, in primo luogo, che l’EUIPO descrive con precisione e chiarezza il suo motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, precisando, anzitutto, che il Tribunale ha confuso la questione preliminare della determinazione della legge applicabile ratione temporis con la questione procedurale e sostanziale della validità del diritto anteriore alla data di adozione della decisione sull’opposizione; successivamente, che il Tribunale non ha tenuto conto della distinzione, stabilita dalla giurisprudenza della Corte, tra le azioni di contraffazione e i procedimenti amministrativi relativi ai marchi dell’Unione europea, presumendo che l’impedimento alla registrazione della domanda di marchio dell’Unione europea contestato garantisse la protezione dei diritti anteriori contro l’uso illecito di tale marchio nel periodo compreso tra la data di deposito di tale domanda e la fine del periodo transitorio; e, infine, che il Tribunale, in contrasto con la giurisprudenza della Corte, ha omesso di tenere conto dell’obiettivo, previsto all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, di protezione degli interessi dei titolari dei diritti anteriori mediante la salvaguardia della funzione essenziale di tali diritti rispetto a conflitti con marchi dell’Unione europea posteriori.

30      In particolare, per quanto riguarda, segnatamente, gli argomenti secondo i quali il Tribunale avrebbe disatteso la giurisprudenza della Corte relativa alla distinzione tra le azioni per contraffazione e i procedimenti amministrativi relativi ai marchi dell’Unione europea, quale risultante dalle sentenze del 21 febbraio 2013, Fédération Cynologique Internationale (C‑561/11, EU:C:2013:91, punto 47), e del 21 luglio 2016, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/EUIPO (C‑226/15 P, EU:C:2016:582, punti 61 e 62), la giurisprudenza costante del Tribunale sugli effetti dell’estinzione del diritto anteriore nel corso dei procedimenti di opposizione e di nullità dinanzi all’EUIPO, quale risultante dalle sentenze del 13 settembre 2006, MIP Metro/UAMI – Tesco Stores (METRO) (T‑191/04, EU:T:2006:254, punti 30 e 34), nonché del 2 giugno 2021, Style & Taste/EUIPO – The Polo/Lauren Company (Rappresentazione di un giocatore di polo) (T‑169/19, EU:T:2021:318, punti da 22 a 32 e giurisprudenza ivi citata), nonché l’obiettivo dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, volto a tutelare la funzione essenziale del marchio anteriore, occorre constatare che l’EUIPO ha identificato tanto i punti in questione della sentenza impugnata, quanto i punti delle decisioni e le disposizioni asseritamente violati.

31      In secondo luogo, l’EUIPO censura, in particolare, al Tribunale di aver concluso, al punto 31 della sentenza impugnata, che i marchi anteriori britannici non registrati in questione erano, in linea di principio, idonei a fondare l’opposizione della ricorrente in primo grado e che la commissione di ricorso avrebbe, quindi, dovuto tenerne conto nella sua valutazione, nonostante il fatto che il periodo transitorio fosse scaduto al momento dell’adozione della decisione controversa, e, al punto 42 di tale sentenza, di aver precisato, in risposta a un’argomentazione dell’EUIPO, che la ricorrente aveva un legittimo interesse al successo della sua opposizione per quanto riguarda il periodo compreso tra la data del deposito della domanda di marchio dell’Unione europea contestato e la data di scadenza del periodo transitorio. Come ricorda l’EUIPO, è sulla base, in particolare, di tali considerazioni che il Tribunale ha annullato la decisione controversa. Pertanto, risulta chiaramente dalla domanda di ammissione dell’impugnazione che l’interpretazione asseritamente erronea delle condizioni procedurali e sostanziali applicabili ai procedimenti di opposizione dinanzi all’EUIPO, fatta propria dal Tribunale, ha avuto un’incidenza determinante sull’esito della sentenza impugnata.

32      In terzo luogo, conformemente all’onere della prova gravante sull’autore di una domanda di ammissione di impugnazione, il ricorrente deve dimostrare che, indipendentemente dalle questioni di diritto dedotte nella sua impugnazione, quest’ultima solleva una o più questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, posto che la portata di tale criterio va al di là del contesto della sentenza impugnata e, in definitiva, di quello della sua impugnazione (ordinanza del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punto 27).

33      Tale dimostrazione consiste nel provare tanto l’esistenza quanto l’importanza di tali questioni, mediante elementi concreti e pertinenti al caso di specie e non semplicemente con argomenti di ordine generale (ordinanza del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punto 28).

34      Orbene, nel caso di specie, l’EUIPO identifica la questione sollevata con il suo motivo unico, che consiste, in sostanza, nel determinare la data e le circostanze da prendere in considerazione per valutare l’interesse legittimo del titolare di un diritto anteriore al successo di un’opposizione a una domanda di marchio dell’Unione europea e l’obbligo dell’EUIPO di prendere in considerazione detto diritto anteriore, qualora, da un lato, la controversia sottoposta al Tribunale riguardi una decisione adottata al termine di un procedimento di opposizione fondato su un diritto anteriore protetto unicamente nel Regno Unito e, dall’altro, qualora il periodo transitorio fosse scaduto alla data di adozione di tale decisione. Più in generale, tale questione riguarda, secondo l’EUIPO, l’incidenza dell’estinzione ex nunc del diritto anteriore nel corso di un procedimento di opposizione o di dichiarazione di nullità dinanzi all’EUIPO sull’esito di tale procedimento.

35      Inoltre, l’EUIPO espone le ragioni concrete secondo le quali una simile questione è importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione.

36      In particolare, l’EUIPO precisa che detta questione verte sull’applicabilità ai procedimenti amministrativi relativi ai marchi dell’Unione europea del requisito fondamentale dell’interesse ad agire e a proseguire il procedimento nonché su principi che costituiscono i pilastri del diritto della proprietà intellettuale, ossia il principio della territorialità, il principio del carattere unitario del marchio dell’Unione europea e la nozione fondamentale della funzione essenziale del marchio, nel contesto della fine del periodo transitorio. Inoltre, una tale questione riguarderebbe la differenza essenziale, stabilita dalla giurisprudenza, tra, da un lato, i procedimenti amministrativi relativi ai marchi dell’Unione europea e, dall’altro, le azioni per contraffazione.

37      A tal riguardo, anzitutto, l’EUIPO sottolinea il carattere orizzontale della questione se il requisito dell’interesse ad agire e a proseguire il procedimento, applicato nel contesto dei procedimenti giurisdizionali dinanzi al Tribunale e alla Corte, sia rilevante nell’ambito dei procedimenti amministrativi relativi ai marchi dell’Unione europea, e se, in definitiva, l’interesse legittimo al successo di un’azione amministrativa debba essere preso in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e, per estensione, ai fini dell’interpretazione di altre disposizioni di tale regolamento riguardanti tali procedure.

38      In seguito, esso precisa che un chiarimento da parte della Corte sarebbe necessario tanto per gli utenti del sistema del marchio dell’Unione europea quanto per i giudici nazionali, segnatamente in considerazione del fatto che la questione sollevata riguarda non solo l’effetto dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione, ma anche tutte le situazioni, frequenti in materia di proprietà intellettuale, di estinzione di un diritto anteriore nel corso del procedimento amministrativo, in particolare, in caso di decadenza o di cessazione di tale diritto. A tal riguardo, per quanto riguarda la questione se il diritto anteriore debba essere valido al momento della decisione finale dell’EUIPO o unicamente alla data della domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea contestato, l’EUIPO espone la giurisprudenza contraddittoria del Tribunale in materia e sottolinea la connessione tra tale questione e quella dell’estinzione ex nunc di un siffatto diritto anteriore nel corso del procedimento giurisdizionale, sottolineando di aver invocato quest’ultima questione nell’ambito di una causa pendente dinanzi alla Corte.

39      Infine, esso rileva, in sostanza, che la questione da esso sollevata riguarda il principio fondamentale del carattere unitario del marchio dell’Unione europea, voluto dal legislatore dell’Unione al momento dell’introduzione di tale marchio nell’ordinamento giuridico dell’Unione, in un contesto in cui, in assenza di norme specifiche previste dal regolamento n. 207/2009 o dall’accordo di recesso, il Tribunale, nella sentenza impugnata, ignorando gli effetti dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE e degli articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso, ha enunciato una regola che obbliga l’EUIPO a esaminare l’impedimento relativo alla registrazione con riguardo ad un territorio nel quale, in ogni caso, il marchio dell’Unione europea domandato non godrà di alcuna protezione. Esso aggiunge che, oltre ai rischi generati da tale approccio alla luce del principio della certezza del diritto, detto approccio presenta altresì dei rischi alla luce del principio di reciprocità, in quanto può creare uno squilibrio tra la tutela dei diritti britannici anteriori nell’Unione e la tutela dei marchi dell’Unione europea nel Regno Unito.

40      Pertanto, dalla domanda di ammissione dell’impugnazione risulta che la questione sollevata dalla presente impugnazione oltrepassa l’ambito della sentenza impugnata e, in definitiva, quello dell’impugnazione stessa.

41      Tenuto conto degli elementi esposti dall’EUIPO, occorre rilevare che la domanda di ammissione dell’impugnazione presentata da quest’ultimo dimostra sufficientemente che l’impugnazione solleva una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione.

42      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre ammettere integralmente l’impugnazione.

 Sulle spese

43      Ai sensi dell’articolo 170 ter, paragrafo 4, del regolamento di procedura, qualora l’impugnazione sia ammessa, in tutto o in parte, in base ai criteri sanciti dall’articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il procedimento prosegue conformemente agli articoli da 171 a 190 bis del predetto regolamento.

44      Ai sensi dell’articolo 137 del suddetto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento stesso, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa.

45      Pertanto, poiché la domanda di ammissione dell’impugnazione è stata ammessa, occorre riservare le spese.

Per questi motivi, la Corte (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) così provvede:

1)      L’impugnazione è ammessa.

2)      Le spese sono riservate.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.