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Ricorso proposto il 29 luglio 2008 - Deutsche BKK / UAMI (Deutsche BKK)

(Causa T-289/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche BKK (Wolfsburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti H.-P. Schrammek, C. Drzymalla e S. Risthaus)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 maggio 2008 nel procedimento R 318/2008-4, notificata il 2 giugno 2008;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "Deutsche BKK" per servizi delle classi 36, 41 e 44 (domanda n. 4 724 894).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti:

violazione dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94 1, in quanto l'UAMI ha respinto alcuni documenti senza avere previamente consentito alla ricorrente di presentare le proprie osservazioni;

violazione dell'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94, in quanto l'UAMI non ha regolarmente proceduto all'esame d'ufficio dei fatti;

violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94, in quanto l'UAMI ha ritenuto che il marchio "Deutsche BKK" non fosse tutelabile a causa di impedimenti assoluti alla registrazione;

violazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, in quanto l'UAMI ha negato l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).