Language of document : ECLI:EU:T:2011:170





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 13 aprile 2011 – United States Polo Association / UAMI – Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.)

(causa T‑228/09)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo U.S. POLO ASSN. – Marchi comunitario e nazionale denominativi anteriori POLO-POLO – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 56) (v. punti 27, 52, 60)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 20 marzo 2009 (procedimento R 886/2008-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Textiles CMG, SA e la United States Polo Association.

Dati relativi all’attività

Richiedente il marchio comunitario:

United States Polo Association

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo U.S. POLO ASSN. per prodotti delle classi 9, 20, 21, 24 e 27 – domanda di registrazione n. 4567483

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Textiles CMG, SA

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Registrazione spagnola del marchio denominativo POLO-POLO per prodotti della classe 24; registrazione comunitaria del marchio denominativo POLO-POLO per prodotti delle classi 24, 25 e 39

Decisione della divisione di opposizione:

Accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti contestati

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La United States Polo Association è condannata alle spese.