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Ricorso proposto il 27 marzo 2013 – ZZ / Commissione

(Causa F-28/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. E. Boigelot)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di effettuare diverse ritenute sugli stipendi del ricorrente relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2012.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la nota del 6 luglio 2012, con la quale il PMO informa il ricorrente della sua decisione di dar seguito alla raccomandazione dell’OLAF del 30 marzo 2012 e precisa: i) di aver recuperato EUR 5 530 sul suo stipendio di giugno 2012 (importo corrispondente alle indennità indebitamente percepite), ii) che sarà detratto l’importo di EUR 3 822, 80 dal suo stipendio del mese di luglio 2012 (interessi di mora sugli importi non dovuti), e iii) che saranno detratti gli importi di EUR 2 372 (rimborso di spese mediche) e di EUR 699,20 (interessi di mora) dal suo stipendio del mese di agosto 2012;

annullare le ritenute operate sullo stipendio del ricorrente per i mesi di giugno, agosto, settembre e ottobre 2012 e, eventualmente, delle altre intervenute in esecuzione della decisione impugnata;

annullare la nota del 10 luglio 2012 contenente la richiesta di provvedere a trattenere una somma pari a EUR 3 071,20 dal suo stipendio del mese di agosto 2012 mediante un prelievo unico, o , se l’importo del debito si rivelasse troppo elevato per essere trattenuto in una sola volta, di scaglionare il rimborso su più mesi;

annullare la nota del 20 luglio 2012 con cui si informa il ricorrente che la sua unità non era in grado di registrare per il foglio paga di luglio il recupero della somma di EUR 3 822,80 corrispondente agli interessi di mora, e che tale importo sarebbe stato recuperato interamente sullo stipendio del mese di ottobre 2012, a seguito dei recuperi cui si sarebbe proceduto in agosto e settembre 2012;

annullare parzialmente la decisione adottata il 17 dicembre 2012 e notificata lo stesso giorno, laddove in essa si respinge il reclamo del ricorrente relativo alle indennità giornaliere e alle indennità di mora controverse;

condannare la Commissione al pagamento di interessi moratori a decorrere dai mesi di giugno 2012 sull’importo di EUR 5 530, agosto 2012 su un primo importo di EUR 1 535,60, settembre 2012 sull’ulteriore importo di EUR 1 535,60 e ottobre 2012 sull’importo di EUR 3 822,80, e ciò sino al momento in cui tali somme gli saranno state restituite, restando inteso che a concorrenza del rimborso di EUR 3 071,20 effettuato con lo stipendio di gennaio 2013 gli interessi moratori non saranno più dovuti a partire da tale rimborso;

condannare la Commissione alle spese.