Language of document : ECLI:EU:F:2013:136

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

19 settembre 2013 (*)

«Funzione pubblica – Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura – Ricorso proposto a mezzo telefax entro il termine di ricorso aumentato del termine in ragione della distanza di dieci giorni – Ricorso depositato per posta entro i successivi dieci giorni – Assenza di identità tra l’uno e l’altro – Tardività del ricorso»

Nella causa F‑31/13,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

composto da M.I. Rofes i Pujol (relatore), presidente, I. Boruta e K. Bradley, giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo depositato per posta presso la cancelleria del Tribunale il 4 aprile 2013, il sig. Marcuccio ha proposto il presente ricorso diretto, segnatamente, all’annullamento, da parte del Tribunale, della decisione della Commissione europea recante rigetto della sua domanda del 1º marzo 2012, completata il 12 marzo 2012, nonché della decisione di rigetto del suo reclamo del 12 luglio 2012, oltre al risarcimento dei danni asseritamente causatigli dalla decisione della Commissione del marzo 2002 di riassegnarlo dalla delegazione della Commissione a Luanda (Angola) alla sede della Commissione a Bruxelles (Belgio). Il deposito per posta dell’originale del ricorso è stato preceduto dall’invio per telefax, il 27 marzo 2013, di un documento presentato come copia dell’originale del ricorso.

 Contesto normativo

2        L’articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue:

«(…)

2.      Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se:  

–        l’autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto, [e]

–        tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.

3.      Il ricorso di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

–        dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo;

–        dalla data di scadenza del termine di risposta, quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo presentato in applicazione dell’articolo 90, paragrafo 2; (…)

(…)».

3        L’articolo 34 del regolamento di procedura, rubricato «Deposito degli atti processuali», così recita:

«1.      L’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dal rappresentante della parte.

(…)

6.      (…) la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale (…) perviene alla cancelleria mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto (…) sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale.  (…)

(…)».

4        A termini dell’articolo 100 del regolamento di procedura, rubricato «Calcolo dei termini – Termine forfettario in ragione della distanza»:

«(…)

2. Se il giorno di scadenza [di un] termine [processuale] è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo.

(…)

3.      I termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni».

 Fatti

5        Il ricorrente veniva nominato funzionario della Commissione e assegnato, il 16 giugno 2000, alla delegazione della Commissione in Angola, a Luanda.

6        A far data dal gennaio 2002, il ricorrente era in congedo malattia in Italia. Con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») del 18 marzo 2002, con effetto dal 1º aprile 2002, il ricorrente veniva riassegnato nell’interesse del servizio alla sede della Commissione a Bruxelles. Tale decisione di riassegnazione veniva annullata con sentenza del Tribunale dell’Unione del 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione, T‑236/02.

7        Con decisione del 30 maggio 2005, notificata al ricorrente con lettera in pari data e alla quale era allegato il parere della commissione di invalidità, l’APN, in applicazione dell’articolo 53 dello Statuto, collocava il ricorrente a riposo a partire dal 31 maggio 2005 e gli concedeva il beneficio di un’indennità d’invalidità fissata in conformità all’articolo 78, terzo comma, dello Statuto.

8        Con lettera datata 1º marzo 2012, integrata da un’altra lettera datata 12 marzo 2012, il ricorrente chiedeva all’APN che gli venisse versata la somma di EUR 2 500 000 a titolo di risarcimento del danno materiale e morale asseritamente subito a causa della sua riassegnazione a Bruxelles. La decisione di rigetto di tale domanda, datata 28 marzo 2012, sarebbe pervenuta al ricorrente il 2 maggio 2012.

9        Il ricorrente proponeva reclamo in data 12 luglio 2012, il quale sarebbe pervenuto alla Commissione il 24 luglio successivo. La decisione di rigetto del reclamo veniva adottata dalla Commissione il 12 novembre 2012. Nell’atto di ricorso, il ricorrente indica di aver ricevuto la decisione di rigetto del suo reclamo il 17 dicembre 2012.

 Conclusioni del ricorrente

10      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare il rigetto della domanda del 1º marzo 2012 come integrata con la lettera del 12 marzo 2012, entrambe pervenute alla Commissione tra il 9 e il 16 marzo 2012;

–        annullare la nota del 28 marzo 2012, nella parte in cui contiene il rigetto della domanda del 1º marzo 2012 o della lettera del 12 marzo 2012, pervenuta al ricorrente il 2 maggio 2012;

–        annullare il rigetto del reclamo del 12 luglio 2012 avverso il rigetto della domanda del 1º marzo 2012 come integrata con la lettera del 12 marzo 2012, pervenuta alla Commissione il 24 luglio 2012;

–        annullare, in quanto necessario, la nota del 12 novembre 2012 recante rigetto del reclamo, pervenuta al ricorrente il 17 dicembre 2012;

–        condannare la Commissione a versargli la somma di EUR 1 000 000 oltre interessi nella misura del 10% all’anno con capitalizzazione annuale a far data dal 1º aprile 2012 e sino al suo pagamento effettivo;

–        condannare la Commissione alle spese, diritti e onorari.

 Sulla decisione del Tribunale di statuire con ordinanza motivata

11      Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

12      Secondo giurisprudenza costante, ove alla lettura del fascicolo di una causa il collegio giudicante, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, sia pienamente convinto dell’irricevibilità manifesta del ricorso o della sua manifesta infondatezza e, inoltre, ritenga che lo svolgimento di un’udienza non possa offrire il minimo elemento nuovo al riguardo, il rigetto del ricorso mediante ordinanza motivata, sul fondamento dell’articolo 76 del regolamento di procedura, non solo contribuisce all’economia processuale, ma risparmia altresì alle parti i costi che lo svolgimento di un’udienza comporterebbe (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 25 aprile 2012, Oprea/Commissione, F‑108/11, punto 12 e giurisprudenza ivi citata).

13      Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dai documenti prodotti dal ricorrente e decide, in applicazione dell’articolo 76 del regolamento di procedura e prima ancora che il ricorso venga notificato alla parte convenuta, di statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 29 giugno 2010, Palou Martínez/Commissione, F‑11/10, punti 26 e 27).

 Sulla ricevibilità del ricorso

14      In limine, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura, «[l]’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dal rappresentante della parte». Inoltre, se è pur vero che il paragrafo 6 di detto articolo consente l’uso di qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale, la validità della comunicazione effettuata con tali mezzi tecnici è subordinata alla condizione che «l’originale firmato dell’atto (…) sia depositato in cancelleria [del Tribunale] entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale».

15      Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura, pertanto, il ricevimento, da parte della cancelleria del Tribunale, della copia dell’originale del ricorso inviato per telefax è equiparato al deposito dell’originale del ricorso purché l’originale stesso sia effettivamente depositato nella cancelleria del Tribunale entro dieci giorni dal ricevimento della copia.

16      Il rispetto di questa condizione comporta che la versione inviata per telefax alla cancelleria del Tribunale sia la copia conforme dell’originale depositato successivamente. Occorre quindi che la versione inviata per telefax sia la fotografia della versione originale e non un altro documento, ancorché presenti lo stesso contenuto sotto una forma diversa (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa definita con sentenza della Corte del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione, C‑521/06 P, punto 157).

17      Tali esigenze sono esposte molto chiaramente nelle istruzioni pratiche alle parti sul procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale dell’11 luglio 2012, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 260, pag. 6), applicabili al momento della presentazione del ricorso. Ai sensi del punto 38 di tali istruzioni, la cui adozione è prevista dall’articolo 120 del regolamento di procedura, infatti, «[i]l deposito di una memoria o di un atto processuale per fax o per posta elettronica vale, ai fini dell’osservanza dei termini processuali, soltanto se l’originale firmato perviene in cancelleria entro e non oltre il termine, previsto dall’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura, di dieci giorni dopo il detto deposito». Il punto 39 delle stesse istruzioni prevede che «[l]’originale firmato di ciascun atto processuale è spedito senza indugio, subito dopo l’invio tramite fax, senza apportarvi correzioni o modifiche. In caso di divergenza tra l’originale firmato e la copia precedentemente depositata, solo la data del deposito dell’originale firmato è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali».

18      Occorre aggiungere che il requisito dell’identità tra il ricorso depositato per telefax e il relativo originale è inteso, da una parte, a garantire che la possibilità di adire il giudice dell’Unione con uno dei mezzi tecnici di comunicazione di cui dispone il Tribunale, prevista dall’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura, non rimetta in discussione la perentorietà dei termini processuali né le esigenze di certezza del diritto e di parità fra le parti, che tali termini sono intesi a garantire. Dall’altra parte, tale requisito di identità è inteso a consentire al Tribunale di verificare, quando riceve l’originale del ricorso, la perfetta somiglianza di quest’ultimo con la versione trasmessa per telefax attraverso un semplice esame rapido e superficiale, senza alcuna analisi approfondita del loro contenuto (conclusioni dell’avvocato generale Bot, cit. supra, paragrafi 164 e 166).

19      Conseguentemente, ai fini del regolare deposito di qualsiasi atto processuale, le disposizioni di cui all’articolo 34 del regolamento di procedura, segnatamente il suo paragrafo 1 e il suo paragrafo 6, che consente la presentazione del ricorso per telefax, impongono al rappresentante della parte di firmare a mano l’originale dell’atto prima di trasmetterlo per telefax e di depositare questo stesso originale presso la cancelleria del Tribunale entro i successivi dieci giorni.

20      In tale contesto, se risulta retroattivamente che l’originale dell’atto materialmente depositato in cancelleria nei dieci giorni successivi alla trasmissione per telefax non reca la medesima firma che figura sul documento trasmesso per telefax, occorre rilevare che alla cancelleria del Tribunale sono pervenuti due atti processuali diversi, anche se la firma è stata apposta dalla stessa persona. Infatti, nella misura in cui non spetta al Tribunale verificare se i due testi coincidano parola per parola, risulta evidente che, quando la firma apposta su uno dei due documenti non è identica alla firma apposta sull’altro, il documento inviato per telefax non costituisce copia dell’originale dell’atto depositato per posta (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 13 novembre 2001, F/Corte dei conti, T‑138/01 R, punti 8 e 9).

21      Dal combinato disposto dell’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto, che fissa il termine di ricorso in tre mesi, e dell’articolo 100, paragrafo 3, del regolamento di procedura, ai sensi del quale tale termine è aumentato in ragione della distanza di un termine forfettario di dieci giorni, risulta che il ricorso deve essere redatto al più tardi entro tale termine, senza poter essere oggetto di modifiche o correzioni a posteriori. Sotto questo profilo, l’invio di un ricorso per telefax non solo facilita la trasmissione del documento, ma costituisce anche la prova che l’originale dell’atto depositato nella cancelleria del Tribunale, eventualmente dopo la scadenza del menzionato termine, era stato tuttavia già redatto prima di tale scadenza.

22      Ne consegue che, se la trasmissione del testo inviato per telefax non soddisfa i requisiti di certezza del diritto imposti dall’articolo 34 del regolamento di procedura, la data di deposito del documento trasmesso per telefax non può essere presa in considerazione ai fini del rispetto del termine di ricorso.

23      Nella specie, il primo documento presentato quale copia dell’originale del ricorso è pervenuto alla cancelleria del Tribunale per telefax il 27 marzo 2013. Il 4 aprile 2013, la cancelleria del Tribunale ha ricevuto per posta l’originale del ricorso, il cui testo tuttavia diverge dal primo, quantomeno per quel che riguarda la firma dell’avvocato.

24      Risulta infatti dall’esame del documento trasmesso per telefax il 27 marzo 2013 che la firma dell’avvocato del ricorrente manifestamente non è quella che compare sull’originale del ricorso pervenuto per posta alla cancelleria del Tribunale il 4 aprile 2013. Ciò considerato, occorre rilevare che detta copia non costituisce una riproduzione dell’originale del ricorso. Ne consegue che la data di ricevimento del documento inviato per telefax non può essere presa in considerazione per determinare se il termine di ricorso ricordato al punto 21 della presente ordinanza sia stato rispettato.

25      Per decidere in ordine alla ricevibilità del ricorso, occorre verificare se l’originale dell’atto di ricorso, pervenuto per posta alla cancelleria del Tribunale il 4 aprile 2013, sia stato depositato tempestivamente.

26      Al riguardo occorre rilevare che, secondo quanto afferma il ricorrente, la decisione di rigetto del suo reclamo, datata 12 novembre 2012, gli è pervenuta il 17 dicembre 2012. Pertanto, il termine di tre mesi e dieci giorni per introdurre ricorso contro tale decisione, da calcolare a decorrere da quest’ultima data, è scaduto il 27 marzo 2013.

27      Dato che il documento inviato per telefax il 27 marzo 2013 non è ricevibile, come risulta dal punto 24 della presente ordinanza, l’unico atto di ricorso di cui possa tenersi conto nella presente causa è quello pervenuto per posta alla cancelleria del Tribunale il 4 aprile 2013. Dal momento che il termine di ricorso è scaduto il 27 marzo 2013, tale atto di ricorso è tardivo.

28      Conseguentemente, senza che sia necessario comunicare l’atto di ricorso alla parte convenuta, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

29      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

30      Poiché la presente ordinanza viene adottata prima della notifica dell’atto di ricorso alla parte convenuta e prima che quest’ultima abbia potuto sostenere delle spese, occorre decidere che il ricorrente sopporterà le proprie spese, a norma dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)      Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese.

Lussemburgo, 19 settembre 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       M.I. Rofes i Pujol


* Lingua processuale: l’italiano.