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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessischen Verwaltungsgerichtshof (Germania) il 5 gennaio 2011 - Repubblica federale di Germania / Kaveh Puid

(Causa C-4/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hessischen Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania

Resistente: Kaveh Puid

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 3, n. 2, prima frase, del regolamento Dublino II 1, secondo cui uno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo ad esso presentata e per la cui decisione sia competente, ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento, un diverso Stato membro (in prosieguo: lo "Stato membro competente"), in deroga a detta competenza (la cosiddetta avocazione della competenza), debba essere interpretato nel senso che un obbligo per lo Stato membro di esercitare il diritto conferitogli da tale disposizione a favore del richiedente asilo interessato possa dedursi anche da motivi che non attengono alla persona del richiedente asilo, o che non emergono dalle particolari caratteristiche del caso di specie, ma che traggono origine da una situazione nello Stato membro competente che pregiudichi i diritti fondamentali dei richiedenti asilo previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la "CDFUE").

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

Se si configurino motivi rilevanti ai fini dell'obbligo di avocazione della competenza dello Stato membro per effetto della situazione esistente nello Stato membro competente in relazione alle garanzie dei diritti fondamentali di cui agli artt. 3, n. 1, 4, 18, 19, n. 2, e 47 della CDFUE già per il fatto che lo Stato membro competente non soddisfi, in misura rilevante, per un periodo di durata non limitata, uno o, simultaneamente, più requisiti fissati dalla direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/9/CE, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31, pag. 18), e dalle disposizioni della direttiva del Consiglio 1° dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13).

In caso di soluzione negativa della questione sub 2):

Se sussista un obbligo per lo Stato membro di esercitare il diritto di cui all'art. 3, n. 2, prima frase, del regolamento Dublino II, alla luce delle summenzionate garanzie della CDFUE, ogni volta che nello Stato membro competente si verifichino inadempienze talmente gravi da compromettere, in linea di principio, le garanzie procedurali a favore dei richiedenti asilo ovvero da costituire una minaccia per la vita o l'incolumità fisica dei richiedenti asilo trasferiti.

In caso di soluzione affermativa di una delle questioni sub 2) o 3):

Se dall'obbligo per lo Stato membro di esercitare il diritto di cui all'art. 3, n. 2, prima frase, del regolamento Dublino II derivi un diritto soggettivo del richiedente asilo all'esercizio dell'avocazione della competenza che possa essere fatto valere nei confronti di detto Stato.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).