Language of document : ECLI:EU:T:2023:827

ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

4 luglio 2024 (*)

«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Diritto istituzionale – Articolo 263 TFUE – Ricorso di annullamento – Piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania – Assenza di atto impugnabile – Mancato raggiungimento dell’unanimità richiesta – Irricevibilità manifesta parziale del ricorso in primo grado – Richiesta di un termine idoneo a consentire la «ripresa del ricorso» – Incompetenza manifesta parziale del Tribunale dell’Unione europea – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Nella causa C‑787/23 P,

avente ad oggetto l’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 18 dicembre 2023,

Eugen Tomac, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentato da R. Duta, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Consiglio dell’Unione europea,

resistente in primo grado

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, P.G. Xuereb (relatore) e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione, il sig. Eugen Tomac chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 26 ottobre 2023, Tomac/Consiglio (T‑48/23; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2023:684), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso proposto a norma dell’articolo 263 TFUE e diretto, da un lato, all’annullamento dell’atto del Consiglio dell’Unione europea, dell’8 dicembre 2022, che comporta la mancata adozione del progetto n. 15218/22 di decisione del Consiglio relativa alla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Bulgaria e in Romania (in prosieguo: l’«atto controverso»), e, dall’altro, nell’ipotesi in cui non gli sia riconosciuta la qualità di «ricorrente privilegiato», alla concessione di un termine idoneo a consentire la «ripresa del ricorso», se del caso, da parte del Parlamento europeo, di un’altra istituzione dell’Unione europea o di un’istituzione nazionale che agisca in tale qualità.

 Contesto normativo

2        Ai sensi dell’articolo 4 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 203; in prosieguo: l’«atto di adesione»), allegato al trattato tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 11), a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, di tale trattato, che è stato firmato il 25 aprile 2005 ed entrato in vigore il 1º gennaio 2007:

«1.      Le disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea (...), gli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, elencati nell’allegato II, così come gli altri atti di tale tipo adottati prima dell’adesione sono vincolanti e si applicano in Bulgaria e Romania dalla data di adesione.

2.      Le disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi non rientranti nel paragrafo 1, pur essendo vincolanti per la Bulgaria e la Romania dalla data di adesione, si applicano in ciascuno di tali Stati solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, il rispetto dei necessari requisiti per l’applicazione di tutte le parti dell’acquis in questione in tale Stato.

Il Consiglio adotta la sua decisione, previa consultazione del Parlamento europeo, deliberando all’unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni (...)».

 Fatti

3        I fatti della controversia sono stati illustrati dal Tribunale ai punti da 2 a 20 dell’ordinanza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue.

4        Il ricorrente è un deputato del Parlamento europeo avente cittadinanza rumena.

5        A seguito della sua adesione all’Unione, il 1º gennaio 2007, la Romania ha adottato, tra il 2009 e il 2011, una serie di provvedimenti in attuazione delle procedure di valutazione Schengen, con l’obiettivo di soddisfare i criteri richiesti per la piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen.

6        La presidenza del Consiglio ha elaborato due progetti di decisione sulla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania, seguiti dall’adozione di varie risoluzioni del Parlamento che esprimevano il suo sostegno all’adesione della Romania allo spazio Schengen e invitavano il Consiglio ad adottare le misure necessarie a tal fine. Tuttavia, questi due progetti non hanno dato luogo a votazione in sede di Consiglio.

7        Il 29 novembre 2022, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione, la presidenza del Consiglio ha elaborato il progetto n. 15218/22 di decisione del Consiglio relativa alla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Bulgaria e Romania (in prosieguo: il «progetto n. 15218/22»).

8        Nella riunione dell’8 dicembre 2022, la formazione «Giustizia e affari interni» (GAI) del Consiglio si è riunita per deliberare sul progetto n. 15218/22, iscritto al punto 3, lettera a), dell’ordine del giorno di tale riunione, il quale prevedeva la possibilità di chiedere una votazione in vista di un’eventuale adozione da parte dei rappresentanti dei governi degli Stati membri. Non avendo ottenuto l’unanimità dei voti, il progetto non è stato adottato.

9        Con messaggio di posta elettronica del 15 dicembre 2022, il ricorrente ha chiesto alla direttrice generale GAI del segretariato generale del Consiglio se fosse possibile comunicargli i risultati della votazione sul progetto n. 15218/22, nonché il verbale della riunione dell’8 dicembre 2022 o la relazione ad essa relativa.

10      Con messaggio di posta elettronica del 16 dicembre 2022, la direttrice generale GAI del segretariato generale del Consiglio ha risposto al ricorrente che effettivamente, nel corso di tale riunione, il progetto n. 15218/22 non era stato adottato e che, ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento interno del Consiglio, trattandosi di deliberazioni su un atto non legislativo non aperte al pubblico, i risultati delle votazioni non erano oggetto di alcuna pubblicità. La direttrice ha aggiunto che neppure il verbale di detta riunione era reso pubblico.

 Ricorso dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

11      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 2023, il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, un ricorso chiedendo l’annullamento dell’atto controverso e, nell’ipotesi in cui la qualità di «ricorrente privilegiato» non gli fosse stata riconosciuta, diretto a far concedere un termine idoneo a consentire la «ripresa del ricorso», se del caso, a nome del Parlamento, di un’altra istituzione dell’Unione o di un’istituzione nazionale che agisse in tale qualità.

12      Il 26 ottobre 2023, il Tribunale, in applicazione dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura, senza proseguire il procedimento, ha respinto tale ricorso, in parte, per incompetenza manifesta e, in parte, in quanto manifestamente irricevibile.

13      Per quanto riguarda il primo capo delle conclusioni, il Tribunale ha constatato, da un lato, al punto 31 dell’ordinanza impugnata, che, nonostante il completamento delle procedure di valutazione Schengen e l’adozione di varie risoluzioni del Parlamento, l’unanimità dei rappresentanti dei governi degli Stati membri in questione richiesta all’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione non era stata raggiunta in seno al Consiglio al momento della votazione sul progetto n. 15218/22 e, dall’altro, al punto 32 di tale ordinanza, che l’articolo 4 di tale atto non fissava alcun termine alla scadenza del quale la decisione del Consiglio doveva essere adottata o doveva essere considerata adottata.

14      Il Tribunale ha sottolineato, al punto 33 della suddetta ordinanza, che sarebbe in contrasto con la formulazione di detto articolo, il quale prevede espressamente una procedura a più fasi e senza fissare alcun termine a tal fine, far discendere dalla conclusione delle fasi precedenti la decadenza del potere del Consiglio di adottare, all’unanimità dei rappresentanti dei governi degli Stati membri in questione, una decisione ai sensi dell’articolo citato.

15      Inoltre, al punto 34 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che restava sempre possibile per il Consiglio reiscrivere il progetto n. 15218/22 all’ordine del giorno di una nuova riunione o per la presidenza del Consiglio elaborare un nuovo progetto di decisione del Consiglio sulla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania.

16      Così, al punto 35 di tale ordinanza, il Tribunale ha concluso che, dato che l’unanimità richiesta non era stata raggiunta al momento della votazione sul progetto n. 15218/22, non era stata adottata alcuna decisione del Consiglio, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione, e che la votazione che comportava la mancata adozione di tale progetto non equivaleva, di per sé, a un rifiuto del Consiglio di adottare successivamente una simile decisione.

17      Pertanto, il Tribunale ha dichiarato, al punto 36 di detta ordinanza, che l’atto controverso non poteva essere considerato un atto impugnabile, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, e ha respinto, al punto 38 della medesima ordinanza, il primo capo delle conclusioni in quanto manifestamente irricevibile.

18      Per quanto riguarda il secondo capo delle conclusioni, il Tribunale ha rilevato, al punto 39 dell’ordinanza impugnata, che la qualità di «ricorrente privilegiato» era riconosciuta esclusivamente agli Stati membri, al Parlamento, al Consiglio o alla Commissione europea, ma che tale qualità non poteva essere accordata al ricorrente.

19      Inoltre, il Tribunale ha considerato, al punto 40 di tale ordinanza, di non essere competente a «concedere un termine» al Parlamento, a un’altra istituzione dell’Unione o alla Romania al fine di proporre un ricorso di annullamento, precisando che i termini di ricorso erano di ordine pubblico e che, di conseguenza, essi non erano rimessi alla disponibilità né delle parti né del giudice.

20      Pertanto, al punto 41 di detta ordinanza, il Tribunale ha respinto il secondo capo delle conclusioni del ricorrente per manifesta incompetenza.

 Conclusioni del ricorrente e procedimento dinanzi alla Corte

21      Con impugnazione proposta il 18 dicembre 2023, il ricorrente chiede alla Corte di annullare l’ordinanza impugnata e di rinviare la causa dinanzi al Tribunale in diversa composizione affinché quest’ultimo si pronunci sulla sua domanda e, in subordine, di riformare tale ordinanza.

 Sull’impugnazione

22      Ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può decidere di respingere l’impugnazione in qualsiasi momento totalmente o parzialmente, con ordinanza motivata.

23      Tale disposizione trova applicazione nella presente causa.

24      A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce due motivi, vertenti, il primo, su una violazione dell’articolo 263 TFUE e, il secondo, su una violazione, da parte del Tribunale, di taluni principi generali del diritto, quali i principi di certezza del diritto, di libera circolazione delle persone e delle merci, di non discriminazione e di parità di trattamento, di «assistenza» nonché di «fraternità» e di leale cooperazione tra gli Stati membri, nonché su un errore manifesto di valutazione.

 Sul primo motivo

25      Per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione, occorre anzitutto rilevare che il ricorrente si limita ad affermare che l’atto controverso costituisce un atto impugnabile, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, e che egli deve essere considerato «per estensione» come un «ricorrente privilegiato», riprendendo, in sostanza, gli argomenti presentati dinanzi al Tribunale, ma non fornisce alcuna argomentazione idonea a dimostrare che il Tribunale abbia commesso errori di diritto al riguardo.

26      Orbene, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non soddisfa tale requisito un’impugnazione che, senza neppure contenere un’argomentazione specificamente diretta ad identificare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Infatti, una tale impugnazione costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un mero riesame del ricorso presentato al Tribunale, che esula dalla competenza della Corte (sentenza del 10 settembre 2020, Hamas/Consiglio, C‑386/19 P, EU:C:2020:691, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

27      Per quanto riguarda poi l’argomentazione del ricorrente secondo cui il mancato riconoscimento dell’atto controverso come atto impugnabile, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, viola l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, occorre constatare che il ricorrente non spiega in che modo tale circostanza comprometta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati nonché la loro identità nazionale.

28      Infine, quanto al fatto che il Tribunale avrebbe ritenuto, erroneamente, che non spettasse al Consiglio adottare una decisione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione entro un termine ragionevole a norma dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, TUE e dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, occorre rilevare che tali disposizioni non prevedono alcun obbligo di tale natura nei confronti del Consiglio e che, inoltre, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto, al punto 32 dell’ordinanza impugnata, constatando che l’articolo 4 dell’atto di adesione non prevedeva un termine alla scadenza del quale la decisione del Consiglio, prevista al paragrafo 2 di tale articolo, doveva essere adottata o doveva essere considerata adottata.

29      Il primo motivo d’impugnazione deve pertanto essere respinto.

 Sul secondo motivo

30      Per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene, in primo luogo, che la mancata adozione di una decisione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione, viola taluni principi generali del diritto, quali indicati al punto 24 della presente ordinanza.

31      Ebbene, è giocoforza constatare, da un lato, che il ricorrente non individua le parti della motivazione dell’ordinanza impugnata contestate per quanto riguarda i principi menzionati al punto 24 della presente ordinanza e, dall’altro, che egli non fornisce alcuna argomentazione idonea a rimettere in discussione la constatazione del Tribunale, al punto 35 dell’ordinanza impugnata, secondo cui, non essendo stata raggiunta l’unanimità richiesta nella votazione sul progetto n. 15218/22, non era stata adottata alcuna decisione del Consiglio, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione. Pertanto, nei limiti in cui il ricorrente fa valere una violazione di tali principi, il secondo motivo è irricevibile conformemente alla giurisprudenza menzionata al punto 26 della presente ordinanza.

32      In secondo luogo, in relazione a un asserito trattamento discriminatorio della Romania rispetto alla Repubblica di Croazia, occorre constatare che il ricorrente non spiega in che modo una siffatta differenza di trattamento, supponendola dimostrata, avrebbe influito sull’adozione di una decisione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione.

33      Pertanto, anche il secondo motivo d’impugnazione deve essere respinto.

34      Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l’impugnazione deve essere integralmente respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.

 Sulle spese

35      Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione a norma dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento di procedura, si statuisce sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa.

36      Nel caso di specie, poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alla controparte e, quindi, prima che questa abbia potuto sostenere le spese, si deve disporre che il ricorrente si faccia carico delle proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.

2)      Il sig. Eugen Tomac si farà carico delle proprie spese.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.