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Ricorso proposto il 1° settembre 2015 – Almaz-Antey / Consiglio

(Causa T-515/15)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: OAO Concern PVO Almaz-Antey (Mosca, Russia) (rappresentanti: C. Stumpf e A. Haak, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2015/971 del Consiglio, del 22 giugno 2015, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2015, L 157, pag. 50), nei limiti in cui la decisione impugnata si applica al ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione del Consiglio del principio di proporzionalità.

Secondo motivo, vertente su fatto che il Consiglio avrebbe violato, senza giustificazione e in maniera sproporzionata, i diritti fondamentali della ricorrente, segnatamente il rispetto dei diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe fornito una motivazione sufficiente o adeguata per l’inserimento della ricorrente nell’elenco di persone, entità e organismi sottoposti a misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe provato che la ricorrente è coinvolta nella destabilizzazione dell’Ucraina o che ha una qualche influenza sulla buona riuscita dell’attuazione degli accordi di Minsk.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio sarebbe incorso in un errore manifesto, laddove ha ritenuto soddisfatti i criteri per l’inserimento della ricorrente nell’elenco di cui alla misura impugnata.

Sesto motivo, vertente sul fatto che in conseguenza dell’annullamento della decisione (PESC) 2015/971 del Consiglio, il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio sarebbe privo di una base giuridica sufficiente, il che implicherebbe che l’inserimento della ricorrente nel regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. 826/2014 del Consiglio, non avrà più efficacia.

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