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Ricorso proposto il 1° settembre 2015 – Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Commissione

(Causa T-514/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (Varsavia, Polonia) (rappresentant

e europea nell’ambito della pro

cedura di no

tifica 2014/537/PL;annullare la decisione del

la Commissione del 17 luglio 2015, GESTDEM 2015/1291, che nega alla ricorrente l’accesso al parere circostanziato rilasciato dalla Repubblica di Malta nell’ambito della procedura di notifica 2014/537/PL;condannare la Commissione

alle spese.Motivi e principali argomentiA sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 , per aver

negato l’accesso al parere circostanzi

ato della CommissioneL’artico

lo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n

. 1049/2001 non può ragionevolmente essere interpretato nel senso che un documento di cui la Commissione è in possesso non può essere divulgato se ciò potrebbe compromettere gli obiettivi del

le attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, anche se il documento non è stato redatto nell’ambito o per gli obiettivi di tali attività ispettive, di indagine e di revisione contabile.Non si può applicare, ad un documento prodotto nell’ambito di una procedura di notifica, alcuna presunzione generale che la sua divulgazione potrebbe compromettere gli obiettivi di procedure d’infrazione, dal momento che una tale presunzione generale non s

ussiste nell’ambito di detta procedura.L’affermazione della Commissione secondo cui il proprio parere riguarda una misura diretta a porre rimedio ad una violazione del diritto dell’Unione europea e secondo cui lo stesso contiene riferimenti alla lettera di messa in mora della Commissione che dà

avvio a procedure d’infrazione e una valutazione della misura oggetto di notifica alla luce di dette procedure, non dimostra l’esistenza di alcuna presunzione generale per cui il parere circostanziato non dovrebbe essere divulgato.La posizione della Commissione è contraddittoria in quanto essa basa la propria decisione su di una presunzione generale, ma allo stesso tempo fa riferimento ai dettagli di «questo caso specifico».Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4,

paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001 e dell’articolo 296 TFUE per aver negato l’accesso parziale al parere circostanziato della Commissione.In ogni caso, la Commissione avrebbe dovuto divulga

re parzialmente il suo parere circostanziato, ossia dopo aver eliminato qualunque riferimento alla lettera di messa in mora relativa alle procedure d’infrazione.Terzo motivo, vertente sulla violazione del

l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, per aver negato l’accesso al parere circostanziato della Commissione nonostante sussista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.Poiché il parer

e circostanziato di cui trattasi era relativo ad una misura già all’esame del Parlamento, e ha condotto alla modifica di tale misura, la sua divulgazione è necessaria perché i membri del Parlamento possano capire la ragione per cui il govern

o chiede loro di modificare il progetto di legge presentato agli stessi. Esiste pertanto un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. Il processo democratico non può funzionare correttamente se al Parlamento si chiede di dare attuazione a pareri della Commissione ma questi non siano divulgati.Poiché la legittimità della procedura di notifica e, pertanto, l’esecutività del progetto di legge adottato può dipendere dal testo del parere della Commissione, sussiste un interesse pubblico prevalente alla sua divulgazione fondato sul principio di certe

zza del diritto.Quarto motivo, vertente sulla violazione del considerando 3 e dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 98/34/CE , per aver negato l’accesso al parere circostanziato della CommissioneIl rifiuto di divulgare il parere circostanziato è incompatibile con

la natura della direttiva 98/34, che è basata sulla trasparenza; questo è vero in particolar modo laddove lo Stato membro interessato non abbia invocato la riservatezza ai sensi dell’arti

colo 8, paragrafo 4, della direttiva.Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, dell’articolo 4, paragrafo 5, e dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, per aver negato l’accesso al parere circostanziato della Repubblica di Malta

Il diniego di accesso al parere non può basarsi sulla mera circostanza che la Commissione intende prendere in considerazione il parere circostanziato della Repubblica di Malta nell’assumere una decisione circa le procedure d’infrazione in corso, o che ha i

nserito detto parere nel fascicolo di dette procedure.Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE, per aver negato l’accesso al parere circostanziato della Repubblica di MaltaLa Commissione ha in un primo tempo rifiutato di disporre circa la divulgazione del parere della Repubblica di Malt

a per ragioni che potevano essere interpretate unicamente nel senso che la decisione sarebbe dipesa dall’accettazione (o, viceversa, dal rifi

uto e conseguente impugnazione), da parte della Commissione, della sentenza del Tribunale nella causa T-402/12, Carl Schlyter/Commissione, in cui si è statuito che pareri circostanziati sono soggetti a divulgazione. Tuttavia, la Commissione non ha impugnato quella sentenza e ha negato la divulgazione per ragioni che non hanno nulla a che vedere con essa, e che la Commissione stessa deve aver considerato insufficienti, perché altrimenti avrebbe dovuto adottare una decisione negativa anche prima del decorso dei termini d’impugnazione nella causa T-402/12.

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1 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43) Direttiva 98/34/CE del Parlamento eur

opeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998 L 204, pag. 37)