Language of document : ECLI:EU:T:2016:527

Causa T‑512/15

Sun Cali, Inc.

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo SUN CALI – Marchio nazionale figurativo anteriore CaLi co – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Rappresentanza dinanzi alla commissione di ricorso – Stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nell’Unione – Persone giuridiche con legami economici – Articolo 92, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 22 settembre 2016

1.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Considerazione, da parte del Tribunale, degli elementi di diritto e di fatto non dedotti già dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)

2.      Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali –Rappresentanza dinanzi all'Ufficio – Persone fisiche e giuridiche aventi il loro domicilio o sede o una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nell’Unione –Prova dell’esistenza di un’organizzazione commerciale effettiva e seria –Nozione di succursale

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 92, § 3)

3.      Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Rappresentanza dinanzi all'Ufficio – Persone fisiche e giuridiche aventi il loro domicilio o sede o una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nell’Unione – Nozione – Impresa individuale – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 92, § 3)

4.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

5.      Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, 1ª frase)

6.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Livello di attenzione del pubblico di riferimento

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

7.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

8.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativi SUN CALI e CaLi co

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

9.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 16)

2.      Ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, prima frase, del regolamento n. 207/2009, sul marchio dell'Unione europea, le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio o sede o una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nell’Unione, possono essere rappresentate dinanzi all’Ufficio da un loro dipendente.

Tuttavia, semplici estratti di un sito Internet, così come le fotografie, in quanto tali e senza altri elementi, sono insufficienti ai fini della dimostrazione dell’esistenza di una stabile organizzazione commerciale effettiva e seria nell’Unione.

La nozione di succursale implica un centro operativo che si manifesti in modo duraturo verso l’esterno come un’estensione della casa madre, provvisto di direzione e materialmente attrezzato in modo da poter trattare affari con terzi, di guisa che questi, pur sapendo che un eventuale rapporto giuridico si stabilirà con la casa madre la cui sede si trova all’estero, sono dispensati dal rivolgersi direttamente a questa, e possono concludere affari nel centro operativo che ne costituisce l’estensione.

(v. punti 21, 29, 30)

3.      Ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, prima frase, del regolamento n. 207/2009, sul marchio dell'Unione europea, le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio o sede o una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nell’Unione, possono essere rappresentate dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale da un loro dipendente. Il dipendente di una siffatta persona giuridica può rappresentare anche altre persone giuridiche aventi legami economici con essa, anche se non hanno domicilio né sede né una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nell’Unione.

Occorre necessariamente constatare che un’impresa individuale, sprovvista di personalità giuridica, non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 92, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 207/2009, sicché, in applicazione di tale disposizione, non le è possibile rappresentare una persona giuridica stabilita al di fuori dell’Unione con la quale essa avrebbe, eventualmente, legami economici ai sensi di detta disposizione.

(v. punti 21, 34)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 44, 45, 76)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 46)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 47)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 49, 52, 54)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 55‑57, 63, 71, 74, 75, 79)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punto 58)