Ordinanza del Tribunale del 10 luglio 2018 – Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Commissione
(Causa T-514/15)1
[«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Domanda di accesso ai pareri circostanziati emessi nel contesto di una procedura di notifica sulla base della direttiva 98/34/CE – Documenti relativi a un procedimento per inadempimento – Diniego di accesso –– Divulgazione successiva all’introduzione del ricorso – Non luogo a statuire»]
Lingua processuale: l’inglese
Parties
Ricorrente: Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (Varsavia, Polonia) (rappresentante : P. Hoffman, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e M. Konstantinidis, agenti)
Parte interveniente, a sostegno della ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: C. Meyer-Seitz, A. Falk, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson e L. Swedenborg, agenti)
Parte interveniente, a sostegno della convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Kamejsza-Kozłowska e B. Paziewska, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento delle decisioni GESTDEM 2015/1291 della Commissione, del 12 giugno e del 17 luglio 2015, che negano alla ricorrente l’accesso, rispettivamente, al parere circostanziato emesso dalla Commissione e al parere circostanziato emesso dalla Repubblica di Malta, nel contesto della procedura di notifica 2014/537/PL.
Dispositivo
Non vi è luogo a statuire sul ricorso.
Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.
Il Regno di Svezia e la Repubblica di Polonia sopporteranno le proprie spese.
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1 GU C 371 del 9.11.2015.