Language of document : ECLI:EU:C:2011:685

Cause riunite C‑509/09 e C‑161/10

eDate Advertising GmbH

contro

X

e

Olivier Martinez et Robert Martinez

contro

MGN Limited

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesgerichtshof e dal Tribunal de grande instance de Paris)

«Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Competenza “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” — Direttiva 2000/31/CE — Pubblicazione di informazioni su Internet — Violazione dei diritti della personalità — Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire — Diritto applicabile ai servizi della società dell’informazione»

Massime della sentenza

1.        Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Violazione dei diritti della personalità attraverso contenuti messi in rete su un sito Internet — Luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso — Nozione

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)

2.        Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Violazione dei diritti della personalità attraverso contenuti messi in rete su un sito Internet

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)

3.        Ravvicinamento delle legislazioni — Commercio elettronico — Direttiva 2000/31 — Disposizioni relative al mercato interno — Obbligo, per gli Stati membri, di non assoggettare i prestatori di servizi a prescrizioni più rigorose di quelle del loro Stato membro di stabilimento — Portata

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/31, art. 3)

1.        La norma sulla competenza speciale enunciata all’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto, trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la controversia e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, che giustifica un’attribuzione di competenza a questi ultimi giudici ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale. La locuzione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» si riferisce sia al luogo del fatto generatore del danno sia a quello in cui il danno si è concretato.

Tuttavia, qualora una vittima invochi una violazione di un diritto della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, poiché la portata della diffusione di contenuti messi in rete, in linea di principio, è universale, le difficoltà di attuazione del suddetto criterio della concretizzazione del danno inerente alla diffusione di informazioni impongono di adeguare i criteri di collegamento nel senso che la vittima di una siffatta lesione può adire un foro, a seconda del luogo di concretizzazione del danno cagionato da detta lesione nell’Unione europea, per la totalità di tale danno.

Poiché l’impatto, sui diritti della personalità di un soggetto, di un contenuto messo in rete può essere valutato meglio dal giudice del luogo in cui la presunta vittima possiede il proprio centro di interessi, l’attribuzione di competenza a tale giudice corrisponde all’obiettivo di una buona amministrazione della giustizia. Tale luogo, in linea generale, corrisponde alla residenza abituale della vittima, ma può trattarsi anche di uno Stato membro in cui la vittima non risiede abitualmente, ove altri indizi, quali l’esercizio di un’attività professionale, possano dimostrare l’esistenza di un collegamento particolarmente stretto con tale Stato.

La competenza del giudice del luogo in cui la vittima ha il proprio centro di interessi è conforme all’obiettivo della prevedibilità delle norme sulla competenza anche nei confronti del convenuto, poiché chi emette l’informazione lesiva, al momento della messa in rete della stessa, è in condizione di conoscere i centri d’interessi delle persone che ne formano oggetto. Il criterio del centro d’interessi consente, al contempo, all’attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato.

(v. punti 40-41, 46-50)

2.        L’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d’interessi. In luogo di un’azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un’azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.

(v. punto 52, dispositivo 1)

3.        L’art. 3 della direttiva 2000/31, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che esso non impone un recepimento in forma di norma specifica di conflitto. Nondimeno, per quanto attiene all’ambito regolamentato, gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste dall’art. 3, n. 4, di tale direttiva, il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore.

(v. punto 68, dispositivo 2)