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Ricorso presentato il 31 agosto 2006 - Simon / Corte di giustizia e Commissione

(Causa F-100/06)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Balázs Simon (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: György Magyar, avvocato)

Convenute: Corte di giustizia delle Comunità europee e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare: i) la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) della Corte di giustizia 23 febbraio 2006; ii) la decisione dell'APN della Commissione 3 marzo 2006; iii) la decisione dell'APN della Commissione 30 maggio 2006; iv) la decisione dell'APN della Corte di giustizia 27 giugno 2006, in quanto tali decisioni privano il ricorrente dei diritti derivanti dalla sua nomina quale dipendente in prova del 16 luglio 2004 e pertanto della sua anzianità e del suo grado, nonché dei diritti derivanti dalla sua nomina in ruolo del 16 aprile 2005, vale a dire dalla sua nomina definitiva;

condannare le convenute alle spese.

Motivi e principali argomenti

Dopo aver presentato il ricorso F-58/061, il ricorrente contesta ora, da un lato, le decisioni della Corte di giustizia di accettare le sue dimissioni rassegnate nel suo memorandum del 28 ottobre 2005, e, dall'altro, le decisioni della Commissione che stabiliscono il suo inquadramento nel grado A*5.

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente adduce due motivi, relativi, in primo luogo, alla violazione del principio che impedisce di rinunciare ai diritti garantiti dallo Statuto e alla violazione dei diritti quesiti, in secondo luogo, allo sviamento di potere e alla violazione dei diritti quesiti.

Nell'ambito del suo primo motivo il ricorrente rileva in particolare che con il suo memorandum del 28 ottobre 2005 egli non aveva l'intenzione di abbandonare il suo statuto di dipendente, ma unicamente di cambiare luogo di lavoro e funzioni. Pertanto egli non avrebbe perso i propri diritti quesiti.

Nell'ambito del suo secondo motivo il ricorrente sostiene in particolare che, anche supponendo che con il suo memorandum egli avesse rinunciato al suo statuto di dipendente, tale rinuncia sarebbe illegittima, in quanto le convenute l'avrebbero resa condizione de facto affinché egli potesse essere trasferito da un'istituzione all'altra. Inoltre il ricorrente sostiene che, poiché era stato nominato dipendente di grado A*7 dalla Corte di giustizia, egli soddisfa le condizioni richieste per essere inquadrato in tale grado, e che il suo inquadramento alla Commissione nel grado A*5 costituirebbe uno sviamento di potere che lo priva dei suoi diritti quesiti.

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1 - GU C 190 del 12.8.2006, pag. 35.