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Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 – Polonia / Commissione

(Causa T-486/09)1

(«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Misure di sviluppo rurale – Aree svantaggiate ed agroambiente – Rettifica finanziaria forfettaria – Spese effettuate dalla Polonia – Relazioni di controllo – Efficacia dei controlli – Regime di sanzioni – Obbligo di motivazione»)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar, poi M. Szpunar e B. Majczyna, ed infine B. Majczyna e S. Balcerak, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e M. Owsiany-Hornung, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione del 24 settembre 2009, 2009/721/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 257, pag. 28).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

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1 GU C 51 del 27.2.2010.